Articolo 2
                       Ambito di applicazione
    2.1  La  presente  direttiva impone a tutti gli esercenti livelli
specifici e generali di qualita' commerciale del servizio, prevedendo
l'indennizzo  automatico dovuto all'utente da parte dell'esercente in
caso   di   mancato  rispetto  dei  livelli  specifici  di  qualita'.
L'esercente puo' definire standard specifici e generali di qualita' e
indennizzi  automatici  diversi  da  quelli  indicati  nella presente
direttiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32.
    2.2   In  sede  di  prima  attuazione,  intesa  come  il  periodo
intercorrente  tra  l'1 gennaio  2000  e  il  31 dicembre  2002, sono
esonerati  dall'applicazione  della  presente direttiva gli esercenti
che,  alla  data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti
BT  non  superiore  a  5.000.  Entro  il periodo di prima attuazione,
l'Autorita'  effettua  una  verifica  dell'attuazione  della presente
direttiva  sulla  base  dei dati forniti dagli esercenti ai sensi del
successivo  articolo  29. In base a tale verifica, l'Autorita' valuta
modalita' e tempi secondo cui estendere l'applicazione della presente
direttiva anche agli esercenti esonerati in sede di prima attuazione.