Articolo 2 Ambito di applicazione 2.1 La presente direttiva impone a tutti gli esercenti livelli specifici e generali di qualita' commerciale del servizio, prevedendo l'indennizzo automatico dovuto all'utente da parte dell'esercente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita'. L'esercente puo' definire standard specifici e generali di qualita' e indennizzi automatici diversi da quelli indicati nella presente direttiva, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32. 2.2 In sede di prima attuazione, intesa come il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, sono esonerati dall'applicazione della presente direttiva gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti BT non superiore a 5.000. Entro il periodo di prima attuazione, l'Autorita' effettua una verifica dell'attuazione della presente direttiva sulla base dei dati forniti dagli esercenti ai sensi del successivo articolo 29. In base a tale verifica, l'Autorita' valuta modalita' e tempi secondo cui estendere l'applicazione della presente direttiva anche agli esercenti esonerati in sede di prima attuazione.