Articolo 27
         Registrazione di informazioni e dati concernenti le
         prestazioni soggette a livelli specifici e generali
                             di qualita'
    27.1  L'esercente  deve  predisporre  un  registro, costituito da
appropriati  strumenti,  anche  informatici,  al  fine  di registrare
informazioni  e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette
a  livelli  specifici  e  generali  di qualita', nonche' l'esecuzione
delle prestazioni medesime.
    27.2  Per  ogni  richiesta  di  prestazione  soggetta  a  livelli
specifici e generali di qualita', l'esercente deve registrare:
      a) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche di cui agli articoli 12 e 13;
      b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione;
      c) la  tipologia  di utenza, suddividendo tra utenti BT per usi
domestici, utenti BT per usi non domestici e utenti MT;
      d) i dati identificativi dell'utente;
      e) la  data  di  ricevimento  della  richiesta di prestazione o
della  conferma  della richiesta delle verifiche di cui agli articoli
12 e 13;
      f) le  date  di  richiesta  degli  atti  di  terzi e le date di
ottenimento degli atti stessi;
      g) la  data  di  comunicazione  di  ultimazione  dei  lavori da
realizzarsi a cura dell'utente;
      h) la data di esecuzione della prestazione;
      i) la    causa,   tra   quelle   indicate   dall'articolo   23,
dell'eventuale  mancato  rispetto  del  livello specifico di qualita'
previsto per la prestazione richiesta;
      j)  il  motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo
di dar seguito alla richiesta di prestazione;
      k)  il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui
all'articolo 16, comma 16 gennaio
    27.3 Per ogni appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16,
comma  16.1,  e,  in  sede di prima attuazione, per ogni appuntamento
concordato  con  l'utente  ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi
per l'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4, l'esercente
deve registrare:
      a) il   codice   univoco   con   cui   l'esercente   identifica
l'appuntamento;
      b) il   codice   univoco  con  cui  l'esercente  identifica  la
richiesta   di  prestazione  o  la  conferma  della  richiesta  delle
verifiche  di  cui  agli  articoli  12  e 13, alla quale si riferisce
l'appuntamento;
      c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento;
      d) la  data,  l'ora  di  inizio e l'ora di fine della fascia di
puntualita' ed il luogo dell'appuntamento;
      e) la  data  e  l'ora di effettiva presentazione dell'esercente
all'appuntamento nel luogo concordato;
      f) l'eventuale  assenza dell'utente all'appuntamento durante la
fascia di puntualita' di cui alla precedente lettera d);
      g) la    causa,   tra   quelle   indicate   dall'articolo   23,
dell'eventuale  mancato  rispetto della fascia massima di puntualita'
fissata dall'articolo 21;
      h) la    data    e   le   cause   dell'eventuale   annullamento
dell'appuntamento.