Articolo 27 Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' 27.1 L'esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', nonche' l'esecuzione delle prestazioni medesime. 27.2 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', l'esercente deve registrare: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13; b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione; c) la tipologia di utenza, suddividendo tra utenti BT per usi domestici, utenti BT per usi non domestici e utenti MT; d) i dati identificativi dell'utente; e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13; f) le date di richiesta degli atti di terzi e le date di ottenimento degli atti stessi; g) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura dell'utente; h) la data di esecuzione della prestazione; i) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 23, dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualita' previsto per la prestazione richiesta; j) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar seguito alla richiesta di prestazione; k) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16 gennaio 27.3 Per ogni appuntamento personalizzato di cui all'articolo 16, comma 16.1, e, in sede di prima attuazione, per ogni appuntamento concordato con l'utente ai fini dell'effettuazione di sopralluoghi per l'esecuzione della prestazione di cui all'articolo 4, l'esercente deve registrare: a) il codice univoco con cui l'esercente identifica l'appuntamento; b) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 12 e 13, alla quale si riferisce l'appuntamento; c) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento; d) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualita' ed il luogo dell'appuntamento; e) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente all'appuntamento nel luogo concordato; f) l'eventuale assenza dell'utente all'appuntamento durante la fascia di puntualita' di cui alla precedente lettera d); g) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 23, dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di puntualita' fissata dall'articolo 21; h) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.