Articolo 28
      Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati
    Al  fine  di  consentire  l'effettuazione dei controlli di cui al
successivo articolo 29, comma 29.5, lettera a), l'esercente deve:
      a) mantenere  il  registro  di cui all'articolo 27, comma 27.1,
aggiornato con le informazioni e i dati richiesti;
      b) assicurare  la verificabilita' delle informazioni e dei dati
registrati  mediante  un  adeguato  sistema  di  collegamento,  anche
informatico,  tra archivi commerciali, archivi tecnici e per mezzo di
ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
      c) conservare   in   modo  ordinato  ed  accessibile  tutta  la
documentazione  necessaria  per  assicurare  la verificabilita' delle
informazioni  e  dei  dati registrati, per un periodo non inferiore a
tre anni solari successivi a quello della registrazione.