Articolo 28 Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 29, comma 29.5, lettera a), l'esercente deve: a) mantenere il registro di cui all'articolo 27, comma 27.1, aggiornato con le informazioni e i dati richiesti; b) assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e per mezzo di ogni altra documentazione ritenuta necessaria; c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni solari successivi a quello della registrazione.