Articolo 33
      Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente
    33.1  Per  gli  esercenti  che,  alla  data del 31 dicembre 1999,
forniscano  un  numero  di utenti BT superiore a 5.000, a partire dal
1o luglio 2000 decorrono:
      a)  gli  obblighi  di  corrispondere  all'utente  un indennizzo
automatico  in  caso  di  mancato  rispetto  dei livelli specifici di
qualita'  definiti  dall'articolo  21, con esclusione dell'indennizzo
automatico dovuto in caso di mancato rispetto della fascia massima di
puntualita'  per  gli appuntamenti personalizzati di cui all'articolo
16, comma 16.1;
      b)  gli  obblighi previsti dall'articolo 27, commi 27.1 e 27.2,
nonche'   dagli   articoli  28,  29,  30  e  32,  limitatamente  alle
prestazioni  soggette  ai  livelli  specifici  di  qualita'  definiti
dall'articolo 21.
    33.2  Per  gli  esercenti  che,  alla  data del 31 dicembre 1999,
forniscano  un  numero  di utenti BT superiore a 5.000, a partire dal
1o gennaio 2001 decorrono:
      a)  gli  obblighi  di  corrispondere  all'utente  un indennizzo
automatico  in  caso  di  mancato  rispetto  della  fascia massima di
puntualita'   definita   dall'articolo   21   per   gli  appuntamenti
personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1;
      b)  gli  obblighi previsti dall'articolo 27, commi 27.1, 27.2 e
27.3,  nonche'  dagli  articoli  28,  29, 30 e 32, relativamente alle
prestazioni   soggette  ai  livelli  generali  di  qualita'  definiti
dall'articolo 22, commi 22.1 e 22.2.