Articolo 33 Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente 33.1 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti BT superiore a 5.000, a partire dal 1o luglio 2000 decorrono: a) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'articolo 21, con esclusione dell'indennizzo automatico dovuto in caso di mancato rispetto della fascia massima di puntualita' per gli appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1; b) gli obblighi previsti dall'articolo 27, commi 27.1 e 27.2, nonche' dagli articoli 28, 29, 30 e 32, limitatamente alle prestazioni soggette ai livelli specifici di qualita' definiti dall'articolo 21. 33.2 Per gli esercenti che, alla data del 31 dicembre 1999, forniscano un numero di utenti BT superiore a 5.000, a partire dal 1o gennaio 2001 decorrono: a) gli obblighi di corrispondere all'utente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della fascia massima di puntualita' definita dall'articolo 21 per gli appuntamenti personalizzati di cui all'articolo 16, comma 16.1; b) gli obblighi previsti dall'articolo 27, commi 27.1, 27.2 e 27.3, nonche' dagli articoli 28, 29, 30 e 32, relativamente alle prestazioni soggette ai livelli generali di qualita' definiti dall'articolo 22, commi 22.1 e 22.2.