Articolo 4
    Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici
    4.1  Il  tempo  di  preventivazione  per  l'esecuzione  di lavori
semplici  e'  il  tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente
tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di
preventivo   e  la  data  di  messa  a  disposizione  del  preventivo
all'utente.
    4.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve essere
predisposto  dall'esercente  per  ogni  richiesta di lavori semplici,
indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto all'utente.
Il preventivo deve contenere:
      a) l'indicazione  dei  corrispettivi  previsti per l'esecuzione
del   lavoro   richiesto   fino   all'attivazione   della  fornitura,
quest'ultima  valorizzata  separatamente,  ove richiesta; nel caso in
cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non
forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di
costo,  ed  in  particolare  quelle relative alla manodopera e/o alle
prestazioni  di  terzi,  ai  materiali,  alle  forniture e alle spese
generali;
      b) l'indicazione  degli elementi necessari per l'esecuzione del
lavoro  richiesto,  compresi  i lavori eventualmente da realizzarsi a
cura  dell'utente  e  le  concessioni,  autorizzazioni o servitu' che
eventualmente  lo  stesso deve richiedere per consentire l'esecuzione
del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
      c) l'indicazione   della   documentazione   che,   in  caso  di
accettazione   del   preventivo,   l'utente   deve   presentare   per
l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
      d) la  stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti di
terzi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
      e) l'indicazione   del   tempo   massimo  di  esecuzione  della
prestazione  richiesta, se tale prestazione e' soggetta ad un livello
specifico  di  qualita'  definito  dalla  presente direttiva, nonche'
l'indicazione    dell'entita'   dell'indennizzo   automatico   dovuto
dall'esercente all'utente in caso di mancato rispetto di tale livello
specifico;
      f) lo  schema  del  contratto  di  fornitura  che  deve  essere
eventualmente sottoscritto dall'utente.
    4.3  Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve avere
validita'  non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia
stato  indicato  in  detto  preventivo  potra' essere successivamente
preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei
lavori oggetto del preventivo medesimo.