Articolo 4 Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici 4.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo all'utente. 4.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori semplici, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto all'utente. Il preventivo deve contenere: a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura, quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali; b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura dell'utente e le concessioni, autorizzazioni o servitu' che eventualmente lo stesso deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica; c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, l'utente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta; d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti di terzi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto; e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione e' soggetta ad un livello specifico di qualita' definito dalla presente direttiva, nonche' l'indicazione dell'entita' dell'indennizzo automatico dovuto dall'esercente all'utente in caso di mancato rispetto di tale livello specifico; f) lo schema del contratto di fornitura che deve essere eventualmente sottoscritto dall'utente. 4.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori semplici deve avere validita' non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potra' essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.