Articolo 5
    Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi
    5.1  Il  tempo  di  preventivazione  per  l'esecuzione  di lavori
complessi  e'  il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente
tra  la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta
di  preventivo  e  la  data  di  messa  a disposizione del preventivo
all'utente.
    5.2  Il  preventivo  per  l'esecuzione  di  lavori complessi deve
essere  predisposto  dall'esercente  per  ogni  richiesta  di  lavori
complessi,  indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto
all'utente.    Il   preventivo   deve   contenere   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 4.2.
    5.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve avere
validita'  non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia
stato  indicato  in  detto  preventivo  puo'  essere  successivamente
preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei
lavori oggetto del preventivo medesimo.
    5.4  Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi
l'esercente  non  metta  a disposizione dell'utente il preventivo per
l'esecuzione  di  lavori complessi, l'esercente medesimo deve inviare
all'utente  una  comunicazione  da  cui risultino il nominativo ed il
recapito  della  persona responsabile per conto dell'esercente per la
richiesta   di   preventivo,   nonche'   i   tempi  previsti  per  la
predisposizione del preventivo medesimo.