Articolo 5 Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi 5.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo all'utente. 5.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori complessi, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto all'utente. Il preventivo deve contenere quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.2. 5.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi deve avere validita' non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo puo' essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti dell'utente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo. 5.4 Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi l'esercente non metta a disposizione dell'utente il preventivo per l'esecuzione di lavori complessi, l'esercente medesimo deve inviare all'utente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di preventivo, nonche' i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.