Articolo 3
                         Ambito territoriale
    3.1  Ai  fini  della presente direttiva, l'ambito territoriale e'
definito  come  l'insieme  delle  aree  territoriali  comunali di cui
all'articolo  4 della deliberazione n. 128/1999, servite dallo stesso
esercente  all'interno  di  una  stessa  provincia e aventi lo stesso
grado di concentrazione.
    3.2  Nei comuni in cui si applicano le disposizioni dell'articolo
9,  comma  4  del  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per gli
esercenti  che  servono  piu'  del  venti  per cento degli utenti del
comune,  costituisce ambito territoriale l'insieme delle aree servite
dall'esercente  all'interno  del  comune  e aventi lo stesso grado di
concentrazione.
    3.3   Qualora,  per  effetto  delle  disposizioni  contenute  nei
precedenti  commi  3.1  e  3.2,  un  ambito territoriale comprenda un
numero  di  utenti  BT  inferiore  a  5.000, l'esercente e' tenuto ad
unificare  tale  ambito  territoriale ad un altro ambito territoriale
avente  lo stesso grado di concentrazione della stessa provincia o di
una  provincia  limitrofa. Di tale unificazione l'esercente deve dare
comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo 2000.