L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 dicembre 1999, Premesso che: l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonche' le modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio; con delibera 30 maggio 1997, n. 57/97 (di seguito: delibera n. 57/97), l'Autorita' ha disposto l'avvio del procedimento per la formazione di un provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/1995; Visti: l'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98; gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959; l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730; l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165; l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529; l'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge n. 481/1995, e in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 3, commi 2, 4 e 5; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); Visti: il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990; i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n. 15 e 29 dicembre 1993, n. 17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 e Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1993; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999; il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'1 luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, e la Camera dei deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato; la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, in base alla quale sono state approvate disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di sua competenza; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97); la deliberazione dell'Autorita' 25 marzo 1998, n. 28/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 1998; la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99); la deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 61/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 200/99, contenente una direttiva concernente l'erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito deliberazione 201/99), contenente una direttiva concernente la disciplina dei livelli specifici e generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481; la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 1999, n. 202/99, contenente una direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualita' relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h) della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visti: il documento per la consultazione "Linee guida per la regolamentazione dei servizi di vettoriamento e fornitura di energia elettrica e dei contributi di allacciamento", approvato dall'Autorita' in data 11 marzo 1998, (Prot. AU/98/041); il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175); il documento per la consultazione "Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati", approvato dall'Autorita' in data 27 novembre 1999 (Prot. AU/99/278); Considerato l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 57/1997, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati; Considerato che: le vigenti tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica, articolate per classi tariffarie, non riflettono la quota di costi che puo' essere attribuita a ciascuna di tali classi secondo criteri economici compatibili con la nuova organizzazione del settore elettrico come delineata dal decreto legislativo n. 79/1999; al fine di garantire l'effettiva applicazione del criterio della salvaguardia dell'economicita' e della redditivita' degli esercenti, come si desume dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/1995, la tariffa base deve essere determinata con riferimento ai costi; in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, e' stata condotta un'istruttoria sui costi del servizio di fornitura dell'energia elettrica relativi all'anno 1997, ultimo anno per il quale i dati su tali costi sono disponibili con le necessarie garanzie di certezza dei dati contabili dettagliati; in base alle sopra richiamate disposizioni della legge n. 481/1995 l'Autorita' deve fissare criteri e parametri in applicazione dei quali gli esercenti determinano le tariffe da praticare ai clienti del mercato vincolato e che dette tariffe, per poter entrare in vigore, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorita'; i criteri di allocazione dei costi utilizzati sono coerenti con la metodologia seguita per la determinazione dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica, definiti dalla deliberazione dell'Autorita' n. 13/99, modificata secondo quanto necessario in relazione all'evoluzione della normativa fiscale e all'aggiornamento del bilancio nazionale dell'energia elettrica; la deliberazione dell'Autorita' n. 202/99 prevede il riconoscimento dei costi relativi ai recuperi di qualita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard prefissati, relativamente alla continuita' del servizio, per un periodo di quattro anni, e dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuita' uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento; ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/1995, l'Autorita' ha definito, con la deliberazione n. 70/97, le modalita' di aggiornamento della tariffa elettrica per la parte relativa ai costi dei combustibili fossili e dell'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata e che, per la parte non coperta dalla suddetta disposizione, l'aggiornamento deve avvenire in applicazione del metodo del price cap sulla base dei seguenti parametri: a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale; nel definire la disciplina del metodo del price cap, l'Autorita' deve fare riferimento ad ulteriori elementi individuati nell'articolo 2, comma 19, della legge n. 481/1995; il Dpef per gli anni 2000-2003 ha indicato le esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica che corrispondono agli interessi generali del Paese, e che tra tali esigenze vi e' la necessita' di assicurare gradualita' e chiarezza nella transizione verso il nuovo ordinamento nel quale si sviluppera' il settore dell'energia elettrica e di stimolare politiche aziendali volte alla riduzione dei costi, allo sviluppo degli investimenti e all'impiego di nuove tecnologie in una prospettiva di stabilita' di lungo periodo; Ritenuto che: nel contesto normativo sopra richiamato, il principio dell'unicita' della tariffa, come stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/1995, debba essere inteso nel senso di unicita' dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe del servizio di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica per ogni tipologia di utenza sul territorio nazionale, diversamente essendo inapplicabile tanto la finalita' generale di garantire la necessaria flessibilita', quanto la previsione, che ne costituisce diretta espressione, secondo cui gli esercenti determinano, nei limiti della cornice regolatoria, le diverse opzioni tariffarie sottoponendole all'approvazione dell'Autorita'; peraltro, al fine di garantire la necessaria tutela degli utenti non in grado di contrattare su un piano di parita' le condizioni economiche della fornitura sia necessario, da un lato, definire opzioni tariffarie da offrire obbligatoriamente e, dall'altro, imporre la predisposizione da parte degli esercenti di regole di comportamento che assicurino la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie definite dagli stessi esercenti e approvate dall'Autorita'; sia opportuno prevedere un periodo di regolazione, di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire adeguati stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nell'erogazione di detto servizio; sia opportuno fissare, anche sulla base dell'esperienza internazionale, un obiettivo di aumento di produttivita' per le attivita' di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica pari al 4% annuo, in modo da assicurare ai clienti del mercato vincolato riduzioni tariffarie in termini reali e imporre agli esercenti un realistico obiettivo di aumento di efficienza; al fine di garantire la copertura dei costi per il recupero di qualita' dell'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica rispetto a standard prefissati relativamente alla continuita' del servizio e dei costi relativi al mantenimento di livelli di continuita' uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento, in base alla deliberazione dell'Autorita' n. 202/99, sia opportuno, date le differenze tra esercenti riscontrate attraverso le indagini sulla qualita' dei servizi e al fine di assicurare l'applicazione del criterio della tariffa unica come sopra delineato, basare la disciplina di cui all'articolo 2, comma 19, lettera a), della legge n. 481/1995, su un meccanismo predefinito di aggiornamento delle componenti tariffarie; anche a motivo del significativo impatto che l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario potrebbe avere sui livelli tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita', che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, sia opportuno prevedere una gradualita' nella transizione, assicurando che, per nessuna classe tariffaria considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento tariffario comporti, per l'anno 2000, aumenti tariffari non riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati internazionali; Delibera: Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni: a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) per classe tariffaria si intende l'insieme dei clienti finali ai quali, nell'ordinamento tariffario in vigore al 31 dicembre 1999, si applica la medesima tariffa per il servizio di fornitura dell'energia elettrica; c) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio; d) per clienti del mercato vincolato, o clienti, si intendono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei; e) per cliente potenzialmente idoneo si intende il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facolta' prevista dall'articolo 4, comma 3 del medesimo decreto legislativo; f) per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, e' legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente e' localizzato; g) per componenti inglobate nella parte A della tariffa si intendono le componenti A2 e A3, di cui all'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione dell'Autorita' n. 70/97; h) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; i) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/1997, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente integrata e modificata; j) per deliberazione n. 205/1999 si intende la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/1999, contenente la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/1999, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo per l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti vincolati; k) per opzione tariffaria si intende un insieme di corrispettivi unitari che determina l'esborso a carico del cliente per il servizio di fornitura dell'energia elettrica, al netto degli oneri fiscali; l) per opzione tariffaria multioraria si intende un'opzione tariffaria con uno o piu' corrispettivi unitari differenziati in funzione della distribuzione temporale del prelievo di energia elettrica o della potenza da parte del cliente; m) per potenza prelevata in un'ora si intende il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore e' massimo; n) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il prezzo al quale gli esercenti acquistano dall'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, dai produttori l'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato; o) per punto di consegna si intende il punto di connessione circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi, ovvero tra una rete e l'impianto elettrico di un cliente della medesima, in cui l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata; p) per tariffa si intende il prezzo massimo unitario del servizio, al netto delle imposte, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. q) per potenza impegnata si intende: i) la potenza contrattualmente impegnata, per i clienti con potenza disponibile fino a 37,5 kW, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non siano installati gruppi di misura in grado di registrare la potenza massima prelevata; ii) il valore massimo della potenza prelevata nell'anno, per tutti gli altri clienti; r) per caratteristiche della fornitura si intendono i parametri elettrici che caratterizzano la fornitura ad un cliente quali, a titolo di esempio, la tensione di alimentazione, l'energia elettrica prelevata e, ove rilevanti, la distribuzione temporale del prelievo e la potenza elettrica; s) per fasce orarie si intendono le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, definite, nel caso di clienti alimentati in media o bassa tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), e, nel caso di clienti alimentati in altissima o alta tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45; t) per esercente si intende l'esercente il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attivita' di distribuzione e l'attivita' di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale; u) per distribuzione si intende l'attivita' di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica sulle reti ad alta, media e bassa tensione; v) per fornitura si intende l'attivita' di distribuzione e di vendita ai clienti del mercato vincolato; w) per potenza disponibile si intende la massima potenza prelevabile senza che il cliente sia disalimentato; x) per componenti tariffarie "rho" si intendono le componenti unitarie dell'opzione tariffaria TV1, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione; y) per componenti tariffarie "alpha" si intendono le componenti unitarie della tariffa TV2, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione; z) per componenti tariffarie "sigma" si intendono le componenti unitarie della tariffa D1, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione; aa) per componenti tariffarie "tau" si intendono le componenti unitarie delle tariffe D2 e D3, espresse in lire/cliente per anno, in lire/kW impegnato per anno e in lire/kWh, a copertura dei costi di vendita e di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, e dei costi di acquisto dell'energia elettrica, al netto dei costi di combustibile; bb) per componenti tariffarie "gamma PG" e "gamma 3dd PG" si intendono le componenti unitarie rispettivamente dell'opzione tariffaria TV1 e delle tariffe TV2 e D1, espresse in lire/kWh, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato; cc) per parametro PG si intende la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in lire/kWh, pubblicata dall'Autorita' prima dell'inizio di ciascun bimestre; dd) per parametro 3dd PG si intende la media annuale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui all'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/1999, calcolata utilizzando per la ponderazione le quantita' di energia elettrica complessivamente fatturate ai clienti del mercato vincolato; ee) per coefficiente "gamma" si intende il coefficiente che misura lo scostamento, rispetto alla media, del costo di acquisto dell'energia elettrica sostenuto per soddisfare la domanda di ciascuna tipologia di utenza, tenendo conto delle perdite di energia elettrica associate a tale fornitura; ff) per componenti tariffarie A2 A3 A4 e A5 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, che finanziano i conti di gestione, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, per il rimborso all'Enel Spa di oneri straordinari, per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali e per il finanziamento dell'attivita' di ricerca; gg) per componenti tariffarie UC1 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, a copertura degli squilibri nei meccanismi di perequazione; hh) per componenti tariffarie UC2 si intendono le componenti unitarie, espresse in lire/kWh e in lire/cliente per anno, a copertura della ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato, prevista nella transizione al nuovo assetto organizzativo della generazione di energia elettrica, nel rispetto delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilita' che corrispondono agli interessi generali del Paese come indicate nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il quadriennio 2000-2003; ii) per componenti tariffarie GR si intendono le componenti tariffarie unitarie, espresse in lire/cliente per anno e in lire/kWh, attraverso le quali viene assicurata gradualita' degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari unitari vigenti il 31 dicembre 1999.