Articolo 4 Codice di condotta commerciale 4.1 Entro il 30 giugno 2000 gli esercenti, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, sono tenuti a presentare, anche congiuntamente, all'Autorita' un Codice di condotta commerciale recante norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato. 4.2 L'Autorita' approva il Codice di condotta commerciale entro sessanta giorni dalla presentazione; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, tale codice si intende approvato.