Articolo 6
      Ulteriore componente di ricavo a favore della produzione
    di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici
                      per il mercato vincolato
    6.1  All'energia  elettrica  prodotta  al  netto  dei  consumi di
centrale  in  tutti  i  bimestri compresi tra il 1o gennaio 2000 e il
31 dicembre  2001  dagli  impianti  di  cui al successivo comma 6.2 e
destinata  alla  fornitura  dei  clienti del mercato vincolato, viene
riconosciuta  dalla  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico, con
modalita'   definite   con   separato  provvedimento,  una  ulteriore
componente di ricavo pari a 6 lire per kWh.
    6.2  Gli  impianti  di  produzione di energia elettrica di cui al
precedente  comma  6.1  sono quelli per i quali ricorrono le seguenti
tre condizioni:
      a) erano,  alla data del 19 febbraio 1997, nella disponibilita'
di   imprese  che,  alla  stessa  data,  svolgevano  il  servizio  di
distribuzione,  producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia
elettrica distribuita;
      b) sono,   alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
deliberazione,  nella disponibilita' della stessa impresa di cui alla
precedente lettera a), o di altra impresa da questa avente causa;
      c) l'energia  elettrica da essi prodotta non e' stata ammessa a
contribuzione    ai    sensi    dei    provvedimenti   del   Comitato
interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990,
n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6.