Articolo 6 Ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato 6.1 All'energia elettrica prodotta al netto dei consumi di centrale in tutti i bimestri compresi tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 dagli impianti di cui al successivo comma 6.2 e destinata alla fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene riconosciuta dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, con modalita' definite con separato provvedimento, una ulteriore componente di ricavo pari a 6 lire per kWh. 6.2 Gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al precedente comma 6.1 sono quelli per i quali ricorrono le seguenti tre condizioni: a) erano, alla data del 19 febbraio 1997, nella disponibilita' di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita; b) sono, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, nella disponibilita' della stessa impresa di cui alla precedente lettera a), o di altra impresa da questa avente causa; c) l'energia elettrica da essi prodotta non e' stata ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6.