IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con Il DIRETTORE GENERALE dei servizi generali e del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Considerato che l'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 prevede che le concessioni attribuite dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso possono essere rinnovate per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto; Considerato che lo schema di convenzione per l'affidamento agli allibratori dei servizi relativi all'accettazione delle scommesse a quote fissa all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono e' all'esame del Consiglio di Stato per l'acquisizione del prescritto parere; Vista la direttiva emanata il 29 dicembre 1999 dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, nella quale e' stabilito che al fine di evitare qualsiasi interruzione dei servizi di accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa all'interno degli ippodromi e conseguenti danni erariali, occorre provvedere al rinnovo delle convenzioni in atto, fino alla stipula delle nuove convenzioni; Decreta: Art. 1. 1. Nelle more dell'emanazione della convenzione tipo per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, da parte degli allibratori, all'interno degli ippodromi sull'esito delle corse dei cavalli che ivi si svolgono e fino al rinnovo dei rapporti concessori previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, restano in vigore le convenzioni in atto relative all'esercizio delle predette scommesse, subordinatamente alla verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto n. 169/1998