Art. 2. 1. Per il periodo di cui all'art. 1 alle societa' di corse e' riconosciuta, a titolo di remunerazione dei servizi prestati, la percentuale del 37 per cento dei prelievi lordi di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999. Qualora le predette societa' non avessero ancora adottato il nuovo protocollo applicativo necessario per il collegamento, in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze, si applicano le disposizioni dell'art. 16, terzo comma, del regolamento ufficiale U.N.I.R.E., per un periodo non superiore ai sessanta giorni dal 1o gennaio 2000.