Art. 2.
  1.  Per  il  periodo  di  cui  all'art. 1 alle societa' di corse e'
riconosciuta,  a  titolo  di  remunerazione  dei servizi prestati, la
percentuale  del  37  per  cento dei prelievi lordi di cui al decreto
ministeriale 15 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
40  del  18  febbraio 1999. Qualora le predette societa' non avessero
ancora  adottato  il  nuovo  protocollo applicativo necessario per il
collegamento,  in  tempo  reale  con  il  totalizzatore nazionale del
Ministero  delle  finanze, si applicano le disposizioni dell'art. 16,
terzo comma, del regolamento ufficiale U.N.I.R.E., per un periodo non
superiore ai sessanta giorni dal 1o gennaio 2000.