Art. 2.
    1.  Per  le  dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il
rilascio  della  certificazione  tributaria  di  cui  all'art. 36 del
decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, implica l'accertamento
della  corretta  applicazione delle norme tributarie sostanziali, con
riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:
      a) plusvalenze;
      b) sopravvenienze attive;
      c) interessi attivi;
      d) proventi immobiliari;
      e) minusvalenze;
      f) sopravvenienze passive;
      g) perdite su crediti;
      h) accantonamenti rischi su crediti;
      i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
      l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.
    2.  Per  l'effettuazione  dei  controlli  di  cui  al  comma 1, i
certificatori  tengono  conto  dei  principi  di revisione tributaria
approvati  dai  consigli  nazionali  dei  dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  dei  consulenti  del lavoro e riportati in allegato al
presente decreto.
    3.  All'esito  positivo  dei  controlli  di  cui  al  comma  1, i
certificatori  rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria
conforme  allo  schema predisposto dai consigli nazionali dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.