Art. 2. 1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1999, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze; b) sopravvenienze attive; c) interessi attivi; d) proventi immobiliari; e) minusvalenze; f) sopravvenienze passive; g) perdite su crediti; h) accantonamenti rischi su crediti; i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali; l) ammortamenti immobilizzazioni materiali. 2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al presente decreto. 3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema predisposto dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.