(all. 1 - art. 1)
           CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
       CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
            CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
                      CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
           (Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 -
            Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164)
                  Procedure di revisione tributaria
PRINCIPI  DI  REVISIONE  FISCALE ELABORATI DAI CONSIGLI NAZIONALI DEI
DOTTORI  COMMERCIALISTI,  DEI  RAGIONIERI  E PERITI COMMERCIALI E DEI
CONSULENTI DEL LAVORO
    I consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
dei consulenti del lavoro, al fine di rendere operativa la disciplina
della  certificazione  tributaria,  hanno  formato  ed  approvato  il
presente  documento  contenente  i  "principi" a livello di procedure
ritenute  necessarie  ai  fini  della certificazione tributaria, come
previsto  dall'art.  4 del regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale  resa  dai  C.A.F.  e dai professionisti adottato con decreto
ministeriale  31 maggio  1999, n. 164. Tali procedure potranno essere
rivisitate  ed  integrate  al fine di consentire la effettuazione dei
controlli  che  saranno annualmente indicati con decreto del Ministro
delle finanze.
    Le   fonti   normative   della   certificazione  tributaria  sono
costituite  dall'art.  36  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n.  490, e dagli articoli 4 e 24 del regolamento adottato con decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
    L'art. 4 del decreto ministeriale n. 164/1999, attuando la delega
contenuta nell'art. 36 del decreto legislativo n. 241/1997, prevede i
"principi  di  revisione fiscale elaborati dai consigli nazionali dei
dottori  commercialisti,  dei ragionieri e dei consulenti del lavoro"
dei  quali  i  certificatori  devono,  di  norma,  tenere conto nella
effettuazione  dei  controlli  che  saranno  indicati annualmente con
decreto del Ministro delle finanze.
    Le   procedure   sono   finalizzate   ad  accertare  la  corretta
applicazione delle norme tributarie sostanziali agli elementi oggetto
del   controllo.  Cio'  consente  di  configurare  la  certificazione
tributaria  quale  giudizio  professionale  attestante la conformita'
dell'elemento  certificato,  cosi'  come  risultante  dalle scritture
contabili  e  dalla  dichiarazione  tributaria, alla norma tributaria
sostanziale  che  lo  disciplina, escluso il giudizio valutativo e di
veridicita'  dell'elemento  certificato  che presupporrebbe poteri di
accertamento, propri dell'amministrazione finanziaria, non attribuiti
ai certificatori.
    La  certificazione  tributaria  rappresenta  il  terzo livello di
informazione  sulla  corretta  applicazione  delle norme tributarie e
completa  i  primi  due livelli costituiti dal visto di conformita' e
dall'asseverazione,   quando   prevista,   dei  dati  ai  fini  della
applicazione  degli  studi di settore, di cui all'art. 35 del decreto
legislativo   n.   241/1997   introdotto   dall'art.  l  del  decreto
legislativo n. 490/1998.
    Il  visto di conformita' implica (art. 2 del decreto ministeriale
n. 164/1999):
      il  riscontro  della  corrispondenza  dei  dati  esposti  nella
dichiarazione  alle  risultanze  della relativa documentazione e alle
disposizioni  che  disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le
detrazioni  ed  i  crediti  d'imposta,  lo  scomputo  delle  ritenute
d'acconto;
      la   verifica  della  regolare  tenuta  e  conservazione  delle
scritture  contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e
della imposta sul valore aggiunto;
      la   verifica  della  corrispondenza  dei  dati  esposti  nella
dichiarazione  alle  risultanze delle scritture contabili e di queste
ultime alla relativa documentazione;
    l'attestazione  della  congruita' dell'ammontare dei ricavi o dei
compensi  dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore,   ove   applicabili,  ovvero  l'attestazione  di  cause  che
giustificano l'eventuale scostamento.
    L'asseveramento  degli  elementi  ai fini dell'applicazione degli
studi  di  settore  implica  (art.  3  del  decreto  ministeriale  n.
164/1999):
      l'"asseverazione"  degli elementi contabili ed extra contabili,
rilevanti    per    le   singole   attivita'   esercitate   ai   fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, individuati con decreto
direttoriale  del  dipartimento  delle  entrate  di  approvazione dei
modelli di dichiarazione.
    La   certificazione   tributaria  implica  (art.  4  del  decreto
ministeriale n. 164/1999):
      i controlli indicati annualmente con decreto del Ministro delle
finanze,  di  cui  all'art.  36,  comma  2, del decreto legislativo 9
luglio  1997,  n. 241, introdotto dall'art. l del decreto legislativo
n.  490/1998,  tenendo  conto,  di  norma,  anche  dei  "principi  di
revisione  fiscale  elaborati  dai  consigli  nazionali  dei  dottori
commercialisti,  dei  ragionieri  dei  consulenti del lavoro", intesi
come procedure necessarie ai fini della certificazione tributaria.
    Se ne deduce che:
      le attivita' di "controllo formale" appartengono al "visto";
      le  attivita'  di  revisione  degli  elementi rilevanti per gli
studi di settore appartengono alla "asseverazione";
      la   "certificazione"   ha  come  elemento  caratterizzante  la
effettuazione  dei  controlli  indicati  annualmente  con decreto del
Ministro   delle   finanze.  Tali  controlli  possono  richiedere  al
certificatore  la  verifica  della  corretta applicazione delle norme
tributarie  sostanziali  agli elementi oggetto del controllo indicati
nel decreto ministeriale.
    Il  "visto  di  conformita'"  e la "asseverazione" possono essere
eseguiti  sia  dal  responsabile dei C.A.F. (art. 35, commi l e 2 del
decreto  legislativo  n.  241/1997 introdotto dall'art. 1 del decreto
legislativo  n.  490/1998)  sia  dai  professionisti  abilitati  alla
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni (art. 35, comma 3) che
hanno  formato  le  dichiarazioni  tributarie  (art.  23  del decreto
ministeriale  n.  164/1999).  A  tal  fine,  le  dichiarazioni  e  le
scritture   contabili   si   intendono   predisposte   e  tenute  dal
professionista  anche  quando  sono predisposte e tenute direttamente
dal  contribuente  o  da  una  societa' di servizi, di cui uno o piu'
professionisti   possiedono   la maggioranza  assoluta  del  capitale
sociale,  a  condizione  che tali attivita' siano effettuate sotto il
diretto  controllo  e  la responsabilita' dello stesso professionista
(art.  23  del  decreto ministeriale n. 164/1999). La "certificazione
tributaria" puo' essere, invece, eseguita esclusivamente dai revisori
contabili   iscritti  negli  albi  dei  dottori  commercialisti,  dei
ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei  consulenti del lavoro che
abbiano esercitato la professione per almeno cinque anni (art. 36 del
decreto  legislativo  n.  241/1997 introdotto dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 490/1998).
    I  soggetti,  ai  quali  la certificazione tributaria puo' essere
rilasciata,  sono  i  titolari  di  reddito  d'impresa  in  regime di
contabilita' ordinaria, anche per opzione, sempreche' i certificatori
abbiano  tenuto le scritture contabili di tali soggetti nel corso del
periodo  d'imposta cui si riferisce la certificazione (art. 36, comma
2  del  decreto  legislativo  n. 241/1997) e redatto le dichiarazioni
tributarie  (art.  23  del  decreto  ministeriale n. 164/1999). A tal
fine,   le  dichiarazioni  e  le  scritture  contabili  si  intendono
predisposte  e tenute dai certificatori anche quando sono predisposte
e  tenute  dallo stesso contribuente o da una societa' di servizi, di
cui  uno  o piu' certificatori possiedono la maggioranza assoluta del
capitale  sociale,  ovvero  da  un C.A.F. - imprese, a condizione che
tali  attivita'  siano  effettuate  sotto  il  diretto controllo e la
responsabilita'  dello  stesso  certificatore  (art.  24  del decreto
ministeriale n. 164/1999).
    Allo  stato, i consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  dei  consulenti  del  lavoro, stante il breve lasso di
tempo  a  disposizione  e  la  fase  iniziale di attuazione del nuovo
Istituto,  hanno  predisposto  ed  approvato "principi", a livello di
procedure  di  revisione  fiscale,  relativi ad alcuni componenti del
reddito d'impresa, ritenuti suscettibili di controllo.
    I   consigli   nazionali   ravvisano   la   necessita'   che   la
individuazione  degli  elementi  oggetto  del  controllo  avvenga con
decreto  ministeriale  approvato  almeno  sei  mesi prima del periodo
d'imposta;  cio'  al fine di consentire la formazione e la diffusione
delle relative procedure di revisione.
                   PROCEDURE DI REVISIONE FISCALE
                        Check list sintetiche
                        Premessa metodologica
    La   certificazione   tributaria   consiste  nell'operare  alcuni
controlli  -  indicati  annualmente  dal  Ministero  delle  finanze -
diretti  a verificare la corretta applicazione delle norme tributarie
sostanziali  e  si applica esclusivamente a imprenditori in regime di
contabilita' ordinaria, cioe' tassabili in base a bilancio.
    La   disciplina   sostanziale   del  trattamento  tributario  dei
componenti del reddito d'impresa e' dettata dalle norme contenute nel
Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917: la disciplina civilistica del bilancio e' dettata dalle norme
contenute nel Titolo V, Sezione IX, del codice civile.
    Le   fonti   normative   citate   vanno  comunque  opportunamente
interpretate,   integrate  e  coordinate  con  i  principi  contabili
nazionali, statuiti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti
e   dei   ragionieri  o  -  in  mancanza  -  dei  principi  contabili
internazionali generalmente riconosciuti ed applicati (IASC).
    Il documento n. 12 dei principi contabili nazionali assume poi il
rango  di  disposizione  di  legge ai fini della determinazione della
base  imponibile  IRAP per effetto del disposto dell'art. 11, secondo
comma  del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La corretta
classificazione  civilistica,  come  sopra interpretata, e le deroghe
emergenti  dalle disposizioni ministeriali, sono infatti determinanti
ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.
    Di  seguito  vengono  riportati  -  sotto  forma  di  check  list
sintetica  -  i  principali  punti  di verifica reputati necessari su
alcuni  componenti  del  reddito d'impresa, ritenuti suscettibili dei
controlli diretti alla certificazione tributaria.
    Sono  state  predisposte  per  la  prima fase di applicazione del
nuovo  istituto  le  procedure  relative  ai  seguenti componenti del
reddito d'impresa:
Componenti positivi:
    1. Plusvalenze.
    2. Sopravvenienze attive.
    3. Interessi attivi.
    4. Proventi immobiliari.
  Componenti negativi:
    5. Minusvalenze.
    6. Sopravvenienze passive.
    7. Perdite su crediti.
    8. Accantonamenti rischi su crediti.
    9. Ammortamenti immobilizzazioni immateriali.
   10. Ammortamenti immobilizzazioni materiali.
    La metodologia di costruzione delle check list e' tendenzialmente
positiva,   cioe'  la  risposta  affermativa  alle  domande  poste  -
generalmente  -  porta  a  confermare  la corretta applicazione della
norma richiamata.
    L'ampiezza  delle  attivita'  di  verifica  da porre in essere su
ciascun  punto saranno determinate dal singolo certificatore, tenendo
conto  della  sua  conoscenza dell'impresa e della complessita' della
fattispecie  in  esame,  secondo  i  consueti  canoni della diligenza
professionale  ed adottando le regole contabili e le tecniche proprie
della revisione contabile, in quanto applicabili.
    Come e' prassi nella tecnica di revisione, saranno poi richiamati
od  annotati  a  margine  di  ogni  check  list utilizzata - per ogni
argomento   sottoposto   a   controllo   e  secondo  le  metodologie,
organizzazione  e  strumenti  adottati  da  ciascun certificatore - i
documenti,  i  prospetti  e, piu' in generale, le carte di lavoro che
consentono  e  documentano  l'espressione  del giudizio professionale
emesso.
    Nello  svolgimento  dell'attivita'  di  controllo  sui componenti
positivi  e  negativi  di  reddito,  per  i  quali viene richiesta la
certificazione  sulla  corretta osservanza delle norme tributarie, il
professionista certificatore avra' cura di verificare il rispetto sia
delle  norme  specifiche  che  disciplinano  il componente di reddito
certificato  sia  dei  principi  generali  di  inerenza,  competenza,
certezza  e  determinabilita'  oggettiva,  previsti  dall'art. 75 del
T.U.I.R.,  nonche'  le  norme  generali  sulle  valutazioni contenute
nell'art. 76 e, ove richiamate, nell'art. 9 del suddetto Testo unico.
    La  verifica  del  rispetto delle norme specifiche e dei principi
generali  dovra'  avvenire  con  l'approfondimento  necessario  a far
sorgere nel certificatore la ragionevole convinzione della osservanza
della   normativa  interessata,  con  riferimento  naturalmente  alle
interpretazione ufficiale ministeriale.
    A controllo eseguito, la certificazione verra' quindi rilasciata,
con  attestazione  sottoscritta sul modello di dichiarazione fiscale,
solo  se  i  risultati  del controllo avranno evidenziato la corretta
osservanza   delle  norme  tributarie  specifiche  e  di  quelle  che
disciplinano i principi generali richiamati.
----> Vedere Allegato da pag. 10 a pag. 22 della G.U <----