IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento della prevenzione
  Vista  la  domanda in data 29 aprile 1992, con la quale la societa'
Lynx  S.p.a., con sede in Masanti (Parma), ha chiesto la revisione ai
fini  della  conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale
denominata  "Lynx" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria
"Fontanino" sita in comune di Bedonia (Parma);
  Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 gennaio  1993  relativo  alle
modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
  Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Visto  il seguente parere della III Sezione del Consiglio superiore
di  sanita'  espresso  nella  seduta  del 26 maggio 1999: "favorevole
affinche'  la  societa'  Lynx S.p.a. possa continuare l'utilizzazione
dell'acqua    minerale    Lynx    di    Bedonia   (Parma)   ai   fini
dell'imbottigliamento  e  della  vendita  riportando  in etichetta la
seguente  dicitura:  "Puo'  avere  effetti  diuretici  .  La dicitura
"facilita la digestione potra' essere confermata solo a seguito della
presentazione   di   una  documentazione  valida  a  dimostrare  tale
prerogativa.  Infatti  l'esame della sperimentazione clinica condotta
non  evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la
dimostrazione dell'effetto sull'attivita' digestiva".
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Lynx"
che  sgorga  nell'ambito della concessione mineraria "Fontanino" sita
in comune di Bedonia (Parma).