Art. 3. Deliberazioni preliminari 1. L'organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente, anche in coerenza con le previsioni statutarie, le scelte generali riguardanti la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle caratteristiche della popolazione di riferimento e ai relativi bisogni previdenziali, nonche' alla dimensione del patrimonio e alle sue prospettive di crescita, stabilendo, tra l'altro, se ricorrere alle forme di investimento di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto e, in tal caso, le risorse da destinarvi. In tale ambito, e' definita la politica di investimento tramite l'individuazione dei profili di rischio e rendimento del Fondo o dei singoli comparti, ove previsti, e l'effettuazione delle scelte generali relative all'allocazione degli investimenti. 2. Il Fondo individua quindi gli incarichi da assegnare ai gestori definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a piu' gestori, le relative modalita' di ripartizione (incarichi per quota o per classe di attivita'). Con riferimento ai singoli incarichi, il Fondo definisce gli obiettivi e le modalita' gestionali in coerenza dei quali condurre la selezione dei gestori. Tali obiettivi e modalita' possono fare riferimento all'orizzonte temporale degli investimenti, alle tipologie di investimenti (anche con riguardo alle classi di attivita' finanziarie, alle aree geografiche e alle categorie di eminenti), agli stili di gestione, ai benchmark, alle eventuali garanzie di risultato e, comunque, ad ogni elemento utile ai fini della qualificazione della gestione sotto i profili del rischio e del rendimento. 3. In relazione ai singoli incarichi, devono inoltre essere coerentemente definiti i requisiti quantitativi e qualitativi che i candidati devono possedere, la durata degli incarichi, l'eventuale ammissibilita' di deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature, nonche' i relativi criteri di valutazione, da definire avendo anche riguardo all'opportunita' di facilitare le comparazioni tra le diverse categorie di intermediari. Nel definire i citati criteri, potra' essere utile prevedere una griglia di punteggi da assegnarsi ai vari elementi oggetto di valutazione. Nella determinazione degli elementi rilevanti ai fini della valutazione puo' farsi riferimento a: informazioni generali sul candidato, con particolare riguardo alla compagine azionaria e alla struttura del gruppo di appartenenza; l'organizzazione dell'attivita' di gestione, anche con riferimento ai rapporti con altre societa' del gruppo; il patrimonio netto del candidato e il patrimonio netto consolidato del suo gruppo; i volumi di risparmio gestiti; la tipologia della clientela e la sua stabilita'; la copertura dei mercati domestici e internazionali (diretta o tramite accordi con altri operatori), con specifico riferimento a quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite in gestione; i rendimenti conseguiti nella gestione di portafogli coerenti con la tipologia dell'incarico (il Fondo richiede che i risultati siano presentati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 4); gli stili di gestione prevalentemente seguiti per portafogli coerenti con la tipologia dell'incarico (il Fondo potrebbe inoltre richiedere indicazioni in merito alle modalita' secondo le quali il candidato intenderebbe orientare la gestione delle risorse del Fondo); la struttura organizzativa dell'unita' incaricata dell'attivita' di gestione; le metodologie di reporting finalizzate ad assicurare la trasparenza dei risultati (il Fondo potrebbe richiedere, a titolo esemplificativo, la presentazione di prospetti di rendicontazione utilizzati ed indicazioni in merito alle metodologie di controllo dei rischi finanziari e operativi); le modalita' di gestione dei conflitti di interesse (il Fondo potrebbe richiedere informazioni circa le procedure poste in essere al fine di garantire la separazione dei portafogli gestiti e l'eventuale esistenza di limiti interni all'investimento in titoli emessi da societa' facenti parte del gruppo, nonche' indicazioni in merito alle modalita' secondo le quali il candidato intenderebbe orgarizzare la gestione dei conflitti di interesse in relazione all'incarico proposto). 4. Il Fondo determina altresi' le modalita' di svolgimento del processo di selezione, deliberando infine, sulla base delle determinazioni assunte, il testo del bando di cui all'art. 5 e del questionario di cui all'art. 6.