Art. 3.
                      Deliberazioni preliminari
    1.  L'organo di amministrazione del Fondo compie preliminarmente,
anche  in  coerenza  con le previsioni statutarie, le scelte generali
riguardanti  la gestione delle risorse del Fondo, avuto riguardo alle
caratteristiche  della  popolazione  di  riferimento  e  ai  relativi
bisogni  previdenziali, nonche' alla dimensione del patrimonio e alle
sue  prospettive  di  crescita, stabilendo, tra l'altro, se ricorrere
alle  forme di investimento di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed
e) del decreto e, in tal caso, le risorse da destinarvi.
    In  tale  ambito, e' definita la politica di investimento tramite
l'individuazione  dei profili di rischio e rendimento del Fondo o dei
singoli  comparti,  ove  previsti,  e  l'effettuazione  delle  scelte
generali relative all'allocazione degli investimenti.
    2.  Il  Fondo  individua  quindi  gli  incarichi  da assegnare ai
gestori definendo, nel caso in cui intenda affidare le risorse a piu'
gestori, le relative modalita' di ripartizione (incarichi per quota o
per classe di attivita').
    Con  riferimento  ai  singoli  incarichi,  il Fondo definisce gli
obiettivi e le modalita' gestionali in coerenza dei quali condurre la
selezione  dei  gestori.  Tali  obiettivi  e  modalita'  possono fare
riferimento   all'orizzonte   temporale   degli   investimenti,  alle
tipologie   di  investimenti  (anche  con  riguardo  alle  classi  di
attivita'  finanziarie,  alle  aree  geografiche  e alle categorie di
eminenti),  agli  stili  di  gestione,  ai  benchmark, alle eventuali
garanzie  di  risultato  e,  comunque, ad ogni elemento utile ai fini
della qualificazione della gestione sotto i profili del rischio e del
rendimento.
    3.  In  relazione  ai  singoli  incarichi,  devono inoltre essere
coerentemente  definiti  i requisiti quantitativi e qualitativi che i
candidati  devono  possedere,  la durata degli incarichi, l'eventuale
ammissibilita' di deleghe gestionali e gli elementi che saranno presi
in  considerazione  ai  fini  della  valutazione  delle  candidature,
nonche'  i  relativi criteri di valutazione, da definire avendo anche
riguardo  all'opportunita'  di  facilitare  le  comparazioni  tra  le
diverse  categorie  di  intermediari.  Nel definire i citati criteri,
potra'  essere  utile prevedere una griglia di punteggi da assegnarsi
ai vari elementi oggetto di valutazione.
    Nella  determinazione  degli  elementi  rilevanti  ai  fini della
valutazione puo' farsi riferimento a:
      informazioni  generali  sul candidato, con particolare riguardo
alla compagine azionaria e alla struttura del gruppo di appartenenza;
      l'organizzazione   dell'attivita'   di   gestione,   anche  con
riferimento ai rapporti con altre societa' del gruppo;
      il  patrimonio  netto  del  candidato  e  il  patrimonio  netto
consolidato del suo gruppo;
      i volumi di risparmio gestiti;
      la tipologia della clientela e la sua stabilita';
      la  copertura dei mercati domestici e internazionali (diretta o
tramite  accordi  con  altri  operatori), con specifico riferimento a
quelli in cui verranno prevalentemente investite le risorse conferite
in gestione;
      i  rendimenti  conseguiti nella gestione di portafogli coerenti
con  la  tipologia  dell'incarico  (il Fondo richiede che i risultati
siano  presentati  nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.
4);
      gli  stili  di  gestione prevalentemente seguiti per portafogli
coerenti  con  la  tipologia dell'incarico (il Fondo potrebbe inoltre
richiedere  indicazioni  in merito alle modalita' secondo le quali il
candidato  intenderebbe  orientare  la  gestione  delle  risorse  del
Fondo);
      la     struttura     organizzativa    dell'unita'    incaricata
dell'attivita' di gestione;
      le  metodologie  di  reporting  finalizzate  ad  assicurare  la
trasparenza  dei  risultati  (il  Fondo potrebbe richiedere, a titolo
esemplificativo,  la  presentazione  di  prospetti di rendicontazione
utilizzati ed indicazioni in merito alle metodologie di controllo dei
rischi finanziari e operativi);
      le  modalita'  di gestione dei conflitti di interesse (il Fondo
potrebbe  richiedere  informazioni circa le procedure poste in essere
al  fine  di  garantire  la  separazione  dei  portafogli  gestiti  e
l'eventuale  esistenza  di  limiti interni all'investimento in titoli
emessi  da  societa' facenti parte del gruppo, nonche' indicazioni in
merito  alle  modalita'  secondo  le  quali il candidato intenderebbe
orgarizzare  la  gestione  dei  conflitti  di  interesse in relazione
all'incarico proposto).
    4.  Il  Fondo  determina altresi' le modalita' di svolgimento del
processo   di   selezione,   deliberando  infine,  sulla  base  delle
determinazioni  assunte,  il  testo del bando di cui all'art. 5 e del
questionario di cui all'art. 6.