Art. 5.
                              B a n d o
    1.   Il  Fondo  e'  tenuto  alla  pubblicazione,  su  almeno  due
quotidiani    tra    quelli   a maggiore   diffusione   nazionale   o
internazionale,  di  una  richiesta  di offerte per la gestione delle
risorse.  Il  testo  del  bando  deve  comunque contenere le seguenti
indicazioni:
      la denominazione del Fondo;
      l'ammontare  delle  risorse  del  Fondo da affidare in gestione
(facendo  riferimento  eventualmente  anche  a quelle prevedibili nel
breve periodo);
      l'incarico  o  gli  incarichi  per  i quali viene pubblicata la
richiesta   di  offerta,  definiti  in  relazione  agli  obiettivi  e
modalita'   di   gestione  determinati  dal  Fondo  e  sinteticamente
riportati nel bando;
      i requisiti che i candidati devono possedere;
      il numero o numero massimo di gestori richiesti con riferimento
a ciascuna tipologia di incarico;
      la durata dell'incarico o degli incarichi;
      l'ammissibilita' di deleghe gestionali;
      la sintesi degli elementi che sono contenuti nel questionario e
che  saranno  presi in considerazione ai fini della valutazione delle
candidature;
      le modalita' di svolgimento del processo di selezione;
      le modalita' e i termini per la presentazione del questionario.