Art. 5. B a n d o 1. Il Fondo e' tenuto alla pubblicazione, su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, di una richiesta di offerte per la gestione delle risorse. Il testo del bando deve comunque contenere le seguenti indicazioni: la denominazione del Fondo; l'ammontare delle risorse del Fondo da affidare in gestione (facendo riferimento eventualmente anche a quelle prevedibili nel breve periodo); l'incarico o gli incarichi per i quali viene pubblicata la richiesta di offerta, definiti in relazione agli obiettivi e modalita' di gestione determinati dal Fondo e sinteticamente riportati nel bando; i requisiti che i candidati devono possedere; il numero o numero massimo di gestori richiesti con riferimento a ciascuna tipologia di incarico; la durata dell'incarico o degli incarichi; l'ammissibilita' di deleghe gestionali; la sintesi degli elementi che sono contenuti nel questionario e che saranno presi in considerazione ai fini della valutazione delle candidature; le modalita' di svolgimento del processo di selezione; le modalita' e i termini per la presentazione del questionario.