Art. 7. Valutazione delle offerte e assegnazione degli incarichi 1. Sulla base dei criteri fissati nelle deliberazioni preliminari, l'organo di amministrazione del Fondo procede alla valutazione dei questionari presentati. In sede di valutazione delle candidature, i componenti dell'organo di amministrazione del Fondo dichiarano gli eventuali rapporti con i singoli candidati, i soggetti delegati e i rispettivi gruppi. 2. Effettuato l'esame dei questionari, l'organo di amministrazione del Fondo, con apposita delibera, individua i candidati ritenuti maggiormente qualificati ai quali richiedere un'offerta contrattuale. Per ogni singola tipologia di incarico, il numero di candidati a cui richiedere le offerte e' determnato in modo tale da consentire il raffronto tra una pluralita' di soggetti e comunque in misura congrua rispetto al numero dei gestori stabilito. Ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis del decreto, tali soggetti non devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. 3. Il Fondo valuta le offerte sia sotto il profilo della qualita' che del prezzo del servizio. Il prezzo del servizio deve essere qualificato con riferimento a tutti gli elementi di costo relativi al suo svolgimento. 4. L'organo di amministrazione del Fondo procede quindi, con apposita delibera, alla designazione dei candidati incaricati della gestione.