Art. 7.
      Valutazione delle offerte e assegnazione degli incarichi
    1.   Sulla   base   dei   criteri   fissati  nelle  deliberazioni
preliminari,  l'organo  di  amministrazione  del  Fondo  procede alla
valutazione  dei questionari presentati. In sede di valutazione delle
candidature,  i  componenti  dell'organo di amministrazione del Fondo
dichiarano gli eventuali rapporti con i singoli candidati, i soggetti
delegati e i rispettivi gruppi.
    2.    Effettuato    l'esame    dei   questionari,   l'organo   di
amministrazione   del  Fondo,  con  apposita  delibera,  individua  i
candidati   ritenuti maggiormente  qualificati  ai  quali  richiedere
un'offerta  contrattuale.  Per ogni singola tipologia di incarico, il
numero di candidati a cui richiedere le offerte e' determnato in modo
tale  da  consentire  il  raffronto  tra una pluralita' di soggetti e
comunque  in misura congrua rispetto al numero dei gestori stabilito.
Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4-bis del decreto, tali soggetti non
devono appartenere ad identici gruppi societari e comunque non essere
legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
    3. Il Fondo valuta le offerte sia sotto il profilo della qualita'
che  del  prezzo  del  servizio.  Il  prezzo del servizio deve essere
qualificato con riferimento a tutti gli elementi di costo relativi al
suo svolgimento.
    4.  L'organo  di  amministrazione  del  Fondo procede quindi, con
apposita  delibera,  alla designazione dei candidati incaricati della
gestione.