Art. 8.
                      Comunicazioni alla COVIP
    1.  Ferma  restando la facolta' della COVIP di richiedere in ogni
momento  informazioni  e  documenti relativi al processo di selezione
dei  gestori,  i  Fondi trasmettono alla COVIP le seguenti relazioni,
che devono essere approvate dall'organo di amministrazione:
      a) non  appena  pubblicato il bando, una relazione illustrativa
delle  determinazioni  sino  a quel momento adottate, con allegata la
documentazione piu' significativa (bando, questionario);
      b) in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, una
relazione  illustrativa  del  successivo  svolgimento della selezione
stessa.