Art. 8. Comunicazioni alla COVIP 1. Ferma restando la facolta' della COVIP di richiedere in ogni momento informazioni e documenti relativi al processo di selezione dei gestori, i Fondi trasmettono alla COVIP le seguenti relazioni, che devono essere approvate dall'organo di amministrazione: a) non appena pubblicato il bando, una relazione illustrativa delle determinazioni sino a quel momento adottate, con allegata la documentazione piu' significativa (bando, questionario); b) in sede di presentazione dell'istanza di autorizzazione, una relazione illustrativa del successivo svolgimento della selezione stessa.