ART. 2 - Organizzazione didattica- verifiche di profitto- esame fi- nale 2.1 - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini, e' obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazione di merito in itinere. E' altresi' obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico- pratica. Per essere ammesso all'Esame finale di Diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed aver frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti. Lo studente e' tenuto altresi' a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacita' di aggiornarsi nella letteratura scientifica. In caso d'interruzione della frequenza per oltre 2 anni accademici, il Consiglio di Corso di Diploma puo' prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio gia' effettuato. Cio' e' obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a 3 anni. Lo studente che non superi tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini puo' ripetere l'anno per non piu' di una volta; egli e' iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero. 2.2 - Il Consiglio di Corso di Diploma puo' predisporre piani di stu- dio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonche' approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati puo' essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di Diploma. 2.3 - Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che devono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico- disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali. Il peso relativo di ciascuna area e' definito dal numero dei crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a cinquanta ore, con una parte teorica, che non puo' eccedere il 50% delle suddette ore. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le disci- pline ricomprese nei settori scientifico- disciplinari afferenti al corso integrato (Tabella A di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarita' dei Docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del Consiglio di Corso di D. U. e sono in tali evenienza inserite nel Manifesto annuale degli Studi, che e' anche forma di pubblicizzazione dei Docenti. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento. Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre(appello autunnale)ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti piu' di due esami. La valutazione del tirocinio e' effettuata al termine di ciascun anno accademico. 2.4 - Le attivita' di tutorato sono disciplinate dal Consiglio di Corso di Diploma. Il tutore e' responsabile delle attivita' a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonche' alla formulazione del giudizio finale. 2.5 - L'esame finale, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, organizzato in 2 sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende: a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla; b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico- applicativa- sperimentale, discussa davanti alla Commissione d'esame di Diploma; c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacita' di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico- diagnostico oppure preventivo- socio- sanitario. 2.6 - La Commissione per l'esame finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di undici membri nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di Corso di Diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del Collegio professionale, ove esistente. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e della Sanita', che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.