Art. 3 -Norme generali relative agli ordinamenti tabellari 3.1 - Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di Corso di Diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico- disciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima, pratica e di tirocinio, perche' lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con le proce- dure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. 3.2 - La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, III comma, del D. L. vo 502/1992.