Art. 3 -Norme generali relative agli ordinamenti tabellari 
3.1 - Le tabelle A e B, che definiscono gli standards  nazionali  per
ogni singola tipologia di Corso di Diploma (sugli obiettivi formativi
e  relativi  settori  scientifico-  disciplinari  di   pertinenza   e
sull'attivita' minima, pratica e di tirocinio,  perche'  lo  studente
possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate  ed  aggiornate
dal  Ministro  dell'Universita'  e  della   Ricerca   scientifica   e
tecnologica, di concerto con il Ministro della Sanita', con le proce-
dure di cui all'art. 9 della legge 341/1990. 
3.2 - La tabella  relativa  ai  requisiti  minimi  necessari  per  le
strutture accreditabili e' decretata ed aggiornata con le procedure 
di cui all'art. 6, III comma, del D. L. vo 502/1992.