Art. 4 - Norme di passaggio 
4.1 - A domanda degli interessati e previa valutazione del curriculum
formativo, a coloro che  abbiano  conseguito  un  titolo  finale  non
abilitante di Diploma Universitario con  il  precedente  ordinamento,
oppure di Scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate,  o  di
Scuole universitarie o regionali, e' consentito integrare detto esame
con  la  prova  scritta  e  la  prova  pratica  previste  dal   nuovo
ordinamento; il superamento della prova ha la funzione  di  Esame  di
Stato abilitante  alla  professione.  La  domanda  va  presentata  al
Rettore dell'Universita' presso cui si e' conseguito il titolo finale
o, in mancanza di Corso  di  diploma  Universitario  riconosciuto  ai
sensi del presente ordinamento, presso altra Universita' nella  quale
si intende sostenere la prova. La valutazione del precedente  curric-
ulum e' effettuata sulla base  di  criteri  stabiliti  con  specifici
decreti  con  decreto   interministeriale,   emanato   dal   Ministro
dell'Universita'  e  della  Ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto con il Ministro della Sanita'. 
La commissione d'esame, costituita con le modalita' di  cui  all'art.
2. 6, esprime una valutazione  di  idoneita'  o  non  idoneita'  allo
svolgimento dell'attivita'  professionale,  rimanendo  confermato  il
voto gia' conseguito. 
4.2 - Qualora il curriculum formativo sia ritenuto insufficiente, gli
interessati possono essere ammessi ad  integrare  preventivamente  la
formazione presso una struttura didattica accreditata. 
4.3 - Sino a quando non si procedera' alla  definizione  dei  criteri
per l'accreditamento delle strutture e comunque  non  oltre  l'a.  a.
1997/98 all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-
Sanita', su proposta delle Universita' e delle Regioni. 
Ancona, li' 31 ottobre 1998 
                                                  IL RETTORE: PACETTI