(Allegato)
                                                             Allegato 
CONVENZIONE-TIPO PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE SPORTIVE AL 
   TOTALIZZATORE NAZIONALE ED A QUOTA FISSA. 
                               Art. 1. 
                               Premesse 
  1.1.  La  presente  Convenzione,  firmata  dal  Concessionario  per
accettazione,  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale   della
concessione per l'esercizio delle scommesse sportive a quota fissa  e
a totalizzatore e si conforma al decreto del Ministero delle  finanze
n.  174  del  2  giugno  1998  (d'ora  in  avanti  il   Regolamento),
disciplinante la materia. 
  1.2. La concessione e' rilasciata ai soggetti di  cui  all'art.  2,
comma  7,  del  Regolamento  ed  individua  il  locale  (di   seguito
denominato "Agenzia") dove avviene,  in  via  esclusiva,  l'esercizio
delle scommesse sportive. 
  1.3. L'esercizio delle scommesse  oggetto  della  concessione  deve
essere  effettuato  con  diligenza  e  zelo  all'interno  del  locale
autorizzato dal CONI. 
  1.4. Entro la data di inizio dell'attivita' di  accettazione  delle
scommesse di cui al successivo art. 5.1, l'Agenzia,  deve  essere  in
regola con  tutte  le  prescrizioni  di  legge  e  le  autorizzazioni
amministrative previste per l'uso a cui e' destinata, pena la  revoca
della concessione.  La  stessa  Agenzia  deve  essere  aderente  alle
disposizioni  emanate  dal  CONI  e  presentare  caratteristiche   di
luminosita', areazione, condizioni igieniche  e  di  decoro  tali  da
renderla  adeguata  all'esercizio  delle  attivita'   oggetto   della
concessione; essa deve essere, altresi', destinata esclusivamente  ad
attivita' di accettazione di scommesse. 
  1.5. L'Agenzia sara' tenuta ad adeguarsi agli eventuali  canoni  di
uniformita', anche in materia di modulistica relativa  alle  giocate,
di identita' di marchio e di logo, cosi' come stabiliti dal CONI. 
  1.6. Per tutto quanto non previsto dalla  presente  Convenzione  si
rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia. 
                               Art. 2. 
        Definizione delle attivita' oggetto della concessione 
  2.1.  Le  attivita'  oggetto  della  concessione  sono   costituite
dall'accettazione delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale
e a quota fissa, cosi' come definite e disciplinate dal Regolamento. 
  2.2.  Le  scommesse  possono  essere  accettate,  anche   a   mezzo
telefonico o telematico,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'art. 4, comma 6, del Regolamento. 
  2.3. L'attivita' di raccolta ed accettazione delle  scommesse  puo'
essere  esercitata  dal  Concessionario  anche   mediante   preposti,
previamente autorizzati dal CONI, e comunque nel  rispetto  dell'art.
93 R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La stessa  persona  non  puo'  essere
nominata preposto in piu' di una Agenzia. 
  2.4. L'unita' di scommessa e la scommessa minima sono  fissate  con
delibera del CONI. 
                               Art. 3. 
                   Obbligazioni del Concessionario 
   Il Concessionario si impegna espressamente a: 
  3.1. Osservare, oltre alla presente  Convenzione,  al  Decreto  del
Ministero delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998 e alle  disposizioni
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme  di
legge e le disposizioni di ogni altra Autorita' vigenti  in  materia,
presenti o future. 
  3.2. Presentare prima dell'inizio delle attivita' la  dichiarazione
di cui all'art. 14 del Regolamento. 
  3.3. Provvedere alle dotazioni dell'Agenzia, mediante  la  puntuale
realizzazione  dei   lavori   e   l'installazione   degli   strumenti
informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite
con Decreto  del  Ministero  delle  finanze  del  19  giugno  1998  e
successive modificazioni ed integrazioni; la concessione  non  potra'
essere rilasciata, e se rilasciata, sara' revocata, nei confronti dei
soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche. 
  3.4. Procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature ed
ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari  o  che  saranno
disposti dal CONI al fine di ottimizzare il decoro,  la  ricettivita'
dei locali, la funzionalita' e l'efficienza dell'Agenzia. 
  3.5.  Accettare,  secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente
Convenzione,  le  scommesse  esplicitamente  indicate  nell'atto   di
concessione, nonche' tutti gli altri tipi di scommesse  che  potranno
essere previste dal Regolamento. 
  3.6. Garantire la continuita' del servizio per almeno  undici  mesi
l'anno, per almeno sei giorni alla settimana e per almeno sei ore  al
giorno, nel rispetto comunque della  fascia  oraria  determinata  dal
CONI per l'apertura al pubblico, concordando preventivamente  con  lo
stesso i periodi di inattivita'. 
  3.7. Tenere esposto nei propri locali a disposizione del pubblico e
rendere ben visibile il Regolamento, copia dell'atto di  concessione,
copia della licenza di pubblica sicurezza e, infine,  il  valore  dei
montepremi e l'ammontare delle vincite. 
  3.8.   Adeguare   costantemente   l'Agenzia    alle    prescrizioni
tecnicoorganizzative e funzionali predisposte dal CONI. 
  3.9. Versare al CONI  la  quota  di  prelievo  sull'introito  delle
scommesse al netto dell'imposta unica di cui ai  successivi  articoli
15 e 16, nel rispetto in ogni caso  del  minimo  garantito  annuo  di
prelievo a favore del CONI. 
  3.10.  Esercitare  l'attivita'  con  i  piu'   alti   standard   di
produttivita', sviluppo e promozione delle scommesse sportive. 
  3.11.   Comunicare   ogni   sopravvenuta   modifica    dell'assetto
societario, l'acquisizione di quote in societa' sportive di cui  alla
legge 23 marzo  1981,  n.  91,  e  ogni  intervenuta  modifica  delle
situazioni  di  inammissibilita'  previste  dall'art.   11,   decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 
  3.12. Consentire il piu' ampio controllo di  gestione  dell'Agenzia
da parte del CONI. 
                               Art. 4. 
                            D i v i e t i 
   Al Concessionario e' fatto divieto di: 
  4.1.  Svolgere  o  far  svolgere  nell'Agenzia  attivita'   diverse
dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse sportive e/o  ippiche
salvo che, in  locali  separati,  si  svolgano  concorsi  pronostici,
lotterie e giuochi similari. 
  4.2. Svolgere attivita' di raccolta  delle  scommesse  sportive  in
locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia. 
  4.3.  Trasferire  ad  altri  la  concessione  senza  la  preventiva
autorizzazione del Ministero delle finanze. 
  4.4. Detenere la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta
o per interposta persona, di partecipazioni in societa'  sportive  di
cui all' art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 
  4.5. Se il concessionario e' costituito in forma  di  societa'  per
azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilita'  limitata,  le
azioni aventi diritto di voto o le quote devono  essere  intestate  a
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  o  in  accomandita
semplice. Le imprese di cui  al  precedente  periodo  sono  tenute  a
comunicare al CONI l'elenco dei soci titolari, con  il  numero  delle
azioni o l'entita' delle quote da  essi  possedute  e  gli  eventuali
trasferimenti  di  titolarita'.  L'inosservanza  del  presente  comma
comporta la decadenza della concessione. 
                               Art. 5. 
                             D u r a t a 
  5.1. La presente Convenzione avra' durata di sei anni  a  decorrere
dall'inizio dell'attivita' di accettazione delle  scommesse  sportive
fissato per il 1 gennaio 2000. 
  5.2.  La  stessa  Convenzione  e'  rinnovabile,  su  richiesta  del
Concessionario, per una sola volta, fermo restando il rispetto  delle
prescrizioni  di  legge  vigenti  in   materia   e   delle   analoghe
disposizioni emanate dal CONI. A tal fine, il  Concessionario  dovra'
farne formale richiesta, mediante lettera raccomandata, entro  il  31
marzo dell'ultimo anno di efficacia della  Convenzione;  il  CONI  si
riserva di  decidere  in  ordine  alla  richiesta  di  rinnovo  della
Convenzione entro tre mesi dalla scadenza di tale ultimo termine. 
                               Art. 6. 
                     Proventi del concessionario 
  6.1. Per l'esercizio delle attivita'  relative  alle  scommesse  al
totalizzatore e'  riconosciuto  al  Concessionario  un  corrispettivo
risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote  di
prelievo sull'introito lordo delle  scommesse  sportive,  determinate
con Decreto ministeriale: 
  a) 37 per cento fino a L. 8.000.000.000 di incasso lordo; 
  b) 34,20 per cento da  L.  8.000.000.001  a  L.  16.000.000.000  di
incasso lordo; 
  c) 30,40 per cento oltre lire 16.000.000.001 di incasso lordo. 
  Ai fini del raggiungimento dell'incasso lordo di cui  alle  lettere
a) , b) e c), concorrono gli introiti lordi derivanti dalle scommesse
sportive e, ove esercitate, dalle scommesse ippiche. 
  6.2. Per l'esercizio delle scommesse a  quota  fissa  il  risultato
economico del Concessionario e' determinato  detraendo  dall'introito
lordo delle scommesse l'imposta unica di cui al  decreto  legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive  modificazioni,  la  quota  di
prelievo destinata al CONI, nonche' l'importo delle vincite. 
  6.3. I proventi del  Concessionario,  cosi'  come  determinati  nei
precedenti   commi,   sono    suscettibili    di    variazioni    e/o
rideterminazioni  in  funzione  dell'entrata  in  vigore   di   nuovi
provvedimenti  legislativi  e/o  di  nuove  norme  regolamentari  del
Ministero delle finanze. 
                               Art. 7. 
                      Spese ed oneri di gestione 
  7.1. Tutte le spese inerenti  o  connesse  alle  attivita'  oggetto
della  concessione,  comprese  quelle  relative  alla  gestione   del
totalizzatore  nazionale,  ai   locali,   nonche'   all'acquisizione,
all'installazione ed alla  gestione  degli  strumenti  informatici  e
multimediali, sono ad esclusivo carico del Concessionario. 
  7.2. Il Concessionario si assume altresi' l'onere  delle  eventuali
perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione,
non causato dai dati gestiti e diffusi dal  Totalizzatore  Nazionale,
che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo
indenne il CONI da  ogni  responsabilita'  per  fatti  imputabili  al
Concessionario stesso. 
                               Art. 8. 
                         Cauzione definitiva 
  8.1. Il Concessionario e' tenuto a prestare una cauzione definitiva
a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di
sei anni dalla data di inizio dell'attivita'  di  accettazione  delle
scommesse sportive e  deve  essere  costituita  secondo  le  seguenti
forme: 
  in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente  del  CONI
n. 200559 presso la Banca  Nazionale  del  Lavoro.  La  ricevuta  del
suddetto   e'   considerata   documento   probatorio    dell'avvenuta
costituzione; 
  in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti
delle cedole in corso, valutati al  prezzo  della  valutazione  della
Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento; 
    mediante fidejussione bancaria; 
  mediante polizza  fidejussoria,  prestata  da  una  societa'  delle
societa' di assicurazione elencate  nel  Decreto  16  novembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del  23
novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere "a
prima richiesta", ogni eccezione esclusa e senza il  beneficio  della
preventiva escussione del debitore principale. 
  La cauzione resta a disposizione del  CONI,  a  specifica  garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario,
con la presente Convenzione, anche dopo la  fine  di  quest'ultima  e
comunque almeno fino al 31 marzo 2007. 
  8.2. Qualora le somme dovute dal Concessionario, a  seguito  di  un
contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o  negli
altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini,  il  CONI
escutera' la garanzia dandone avviso al  Concessionario  stesso,  che
sara' tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali. 
                               Art. 9. 
            Trasferimento della concessione o dell'Agenzia 
  9.1.  Il  trasferimento  della  concessione  e'  consentito  previa
autorizzazione del Ministero delle finanze. 
  9.2. Il trasferimento dell'Agenzia nell'ambito del medesimo  Comune
deve essere richiesto  al  CONI  almeno  trenta  giorni  prima  della
prevista  data  di  trasferimento  e  dovra'  essere  preventivamente
autorizzato dal CONI stesso. La richiesta dovra' essere corredata  da
una relazione che illustri i motivi che rendono necessario, opportuno
o  conveniente  detto  trasferimento,  unitamente  ad  una   completa
relazione sull'ubicazione e tipologia del nuovo locale, nonche'  alla
documentazione attestante il titolo giuridico (proprieta', usufrutto,
locazione, comodato, ecc.) che assicuri la disponibilita' del  locale
per la residua durata della concessione. Il CONI  potra'  autorizzare
il trasferimento della sede dell'Agenzia ove ritenga  sussistenti  le
condizioni, anche amministrative, per l'uso a cui e' destinata. 
  9.3. Il trasferimento dell'Agenzia non puo' avvenire nel primo anno
di esercizio della concessione, salvo  che  il  Concessionario  abbia
perduto la disponibilita'  della  sede  originaria  dell'Agenzia  per
provvedimento di espropriazione, per perimento della cosa ovvero  per
cause  di  forza  maggiore  allo  stesso  non  imputabili,   la   cui
sussistenza sara' riconosciuta e valutata dal CONI. 
  9.4. Il trasferimento dell'Agenzia non modifica  le  condizioni  di
aggiudicazione della concessione e/o della convenzione. 
                              Art. 10. 
                       Regole della concorrenza 
  10.1.  Qualora,  nel  corso   della   esecuzione   della   presente
Convenzione, il Concessionario, direttamente,  indirettamente,  quale
membro di un raggruppamento temporaneo di imprese  oppure  attraverso
soggetti controllati o collegati, risulti titolare di  un  numero  di
concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale ed al 50% o al 30%
in ambito provinciale, se rispettivamente il  numero  di  concessioni
rilasciabili e' compreso tra 2 e 14 ovvero e' superiore a 14, il CONI
procedera' alla revoca delle  concessioni  eccedenti  la  percentuale
massima consentita. 
  10.2.  Ai  fini  dell'applicazione  del  precedente   comma,   alla
titolarita' diretta delle concessioni e' equiparato  il  controllo  o
collegamento con societa'  titolari  di  concessioni,  come  definito
successivamente, ovvero, per le  persone  fisiche  o  giuridiche  non
societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate
dall'art. 2359 cod. civ. ovvero l'esistenza dei vincoli  contrattuali
previsti nella medesima disposizione. Per controllo o collegamento si
intende la sussistenza dei rapporti configurati come  tali  dall'art.
2359  cod.   civ.,   ancorche'   tali   rapporti   siano   realizzati
congiuntamente con altri soggetti, tramite  societa'  direttamente  o
indirettamente  controllate  o  tramite  intestazioni  fiduciarie   o
tramite accordi parasociali. 
                              Art. 11. 
                       Ricevuta delle scommesse 
  11.1. Le ricevute delle scommesse e le modalita' di emissione delle
medesime sono disciplinate dagli articoli 10 e 15 del Regolamento. 
                              Art. 12. 
                      Validita' delle scommesse 
  12.1. La scommessa e' considerata valida  nei  casi  e  nei  limiti
stabiliti dall'art. 8, comma 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. 
                              Art. 13. 
              Validita' dei risultati della gara oggetto 
              della scommessa e pagamento delle vincite 
  13.1. Ai fini della determinazione della  vincita  si  tiene  conto
esclusivamente  del  risultato  conseguito  ed  ottenuto  sul  campo,
tempestivamente certificato e reso pubblico dal CONI. 
  13.2. La scommessa e' considerata vincente quando tutti  i  termini
con i quali e'  stata  espressa  sono  conformi  ai  risultati  degli
avvenimenti cui la stessa si riferisce. 
  13.3. Il pagamento delle scommesse vincenti  e'  effettuato  subito
dopo la convalida del risultato ai sensi e con le modalita'  previste
dagli articoli 8 e 11 del Regolamento. 
                              Art. 14. 
                       Rimborso delle scommesse 
  14.1. Il rimborso delle scommesse e' disciplinato dal Regolamento. 
  14.2. Il Concessionario dovra' rimettere agli uffici competenti del
CONI l'elenco delle ricevute non rimborsate con la cadenza  temporale
di cui al successivo art. 16.2. 
                              Art. 15. 
                      Attribuzione dei proventi 
  15.1. Il Concessionario si obbliga a versare al CONI  la  quota  di
prelievo sull'introito delle scommesse sportive al netto dell'imposta
unica, fissata dal Decreto del Ministero delle  finanze  15  febbraio
1999 e dalle eventuali successive modificazioni, nel rispetto in ogni
caso del minimo garantito annuo di prelievo a favore del CONI. 
  15.2. Per l'esercizio delle  scommesse  a  quota  fissa  restano  a
carico  del  Concessionario  le  eventuali  perdite,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 7.2. 
  15.3.  Il  prelievo  di  competenza  del  CONI  sara'  versato  dal
Concessionario  direttamente  al  CONI,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 16. 
  15.4.  Con  riferimento  alle  scommesse   al   Totalizzatore,   il
Concessionario, fatte salve le quote di prelievo del  CONI,  compensa
gli eventuali esborsi per i  pagamenti  delle  vincite  in  eccedenza
tramite il servizio di compensazione che il gestore del totalizzatore
dovra' approntare. 
                              Art. 16. 
                  Minimo garantito a favore del CONI 
  16.1. Al CONI sara' dovuta la quota di prelievo sull'introito delle
scommesse sportive al netto dell'imposta  unica,  calcolata  in  base
all'art. 12 del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,  n.
174, ed eventuali successive modificazioni. 
  16.2.  L'ammontare  delle  scommesse  al  totalizzatore   raccolte,
dedotti  gli  importi  dell'imposta  unica,  del  corrispettivo   del
concessionario e delle vincite da pagare,  risultanti  dai  prospetti
contabili forniti dal  totalizzatore  nazionale,  sara'  versato  dal
Concessionario al CONI secondo modalita' dallo stesso stabilite,  con
valuta fissa e disponibilita' entro il giorno 20 di ogni mese per  le
scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese  stesso,
ed entro il 5 del  mese  successivo  per  le  scommesse  accettate  e
convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente.  Entro  i
medesimi termini saranno accreditate al Concessionario  le  eventuali
integrazioni necessarie al  pagamento  delle  vincite  contabilizzate
nella quindicina solare considerata. 
  Con le stesse modalita' e nei medesimi  termini  il  Concessionario
versera' gli importi della quota di prelievo sulle scommesse a  quota
fissa stabilita a favore del CONI. 
  Unitamente alle somme di cui sopra saranno versati,  alle  scadenze
innanzi  indicate,  gli  importi  riferibili  sia  a   scommesse   al
totalizzatore sia a quota fissa relativi a rimborsi non eseguiti e  a
vincite non pagate i cui termini utili  di  richiesta  siano  scaduti
nella quindicina solare considerata. 
  Le poste creditorie e debitorie della quindicina si compensano;  la
differenza a credito o  a  debito  viene  riportata  alla  quindicina
successiva, se di importo fino a lire cinque milioni. 
  In caso di ritardo, il Concessionario e' tenuto al pagamento  degli
interessi moratori onnicomprensivi, pari  al  doppio  del  saggio  di
interesse legale, calcolati dal giorno  successivo  alla  scadenza  a
quello dell'effettivo pagamento. 
  16.3. Ferma restando la quota  di  prelievo  di  cui  al  comma  1,
qualora nell'esercizio annuale gli  incassi  del  concessionario  non
consentano di raggiungere il minimo garantito annuo in base al  quale
e' stata aggiudicata  la  gara,  il  concessionario  sara'  tenuto  a
versare al concedente una somma, per differenza, tale  da  consentire
il raggiungimento del suddetto minimo annuo garantito. 
  Entro  il  primo  trimestre  di  ciascun  anno,  il  CONI  verifica
l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente
in relazione all'obbligo  del  pagamento  del  corrispondente  minimo
garantito annuo. Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori
al  suddetto  minimo  garantito  annuo,  lo  stesso  CONI  ordina  al
Concessionario di pagare il  relativo  conguaglio  entro  il  secondo
trimestre del medesimo anno. 
  16.4. L'ammontare del  minimo  garantito  annuo  verra'  aggiornato
annualmente nella misura  del  10%  della  differenza  tra  l'importo
effettivamente versato al CONI nell'esercizio precedente e il  minimo
garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara. In ogni
caso, il minimo garantito annuo offerto  in  sede  di  aggiudicazione
della gara dovra' essere sempre rispettato per tutta  la  durata  del
rapporto. Entro il mese di gennaio di ciascun anno  verra'  calcolato
l'importo delle quote di prelievo liquidate  al  CONI  nell'esercizio
precedente, la differenza tra dette quote e il minimo garantito annuo
offerto  in  sede  di  aggiudicazione  della  gara  e  verra'  quindi
determinato il nuovo minimo garantito annuo a valere per  l'esercizio
in corso. 
  16.5. Decorsi sessanta giorni dal mancato versamento delle somme di
cui ai precedenti commi, il  CONI,  salva  comunque  la  facolta'  di
revoca della concessione e il diritto di agire  per  il  risarcimento
del  maggior  danno,  potra'  escutere  la  garanzia   prestata   dal
Concessionario ai sensi dell'art. 8. 
                              Art. 17. 
                              Controlli 
  17.1. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso alla sede
dell'Agenzia  ed  alla  relativa  documentazione  amministrativa,  al
personale del CONI o a suoi delegati, muniti di apposita  tessera  di
riconoscimento. 
                              Art. 18. 
                     Responsabilita' per i danni 
  18.1. Il Concessionario, nel caso  di  violazione  dei  divieti  ed
obblighi posti a suo carico, e'  tenuto  al  risarcimento  dei  danni
eventualmente  causati,  per  l'ammontare  determinato  dalla  Giunta
Esecutiva del CONI avuto riguardo alla gravita'  della  situazione  e
sulla base di un'istruttoria condotta dalla Commissione di Disciplina
ai sensi dell'art. 19. 
  18.2. Salva  l'applicabilita'  di  altre  sanzioni  previste  dalla
presente  Convenzione  e  dal   Regolamento,   la   sospensione   non
autorizzata  delle  attivita'  di  accettazione  delle  scommesse,  a
qualsiasi titolo messa in atto dal Concessionario ad eccezione  delle
ipotesi di astensione collettiva dal lavoro del personale  dipendente
dell'Agenzia,  indetta   da   organizzazioni   sindacali   nazionali,
comportera'  l'applicazione  di  una  penale,  per  ogni  giorno   di
sospensione, pari al prelievo medio giornaliero  a  favore  del  CONI
maggiorato del 5%, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti,  ovvero,
nella fase di avvio delle scommesse sportive, sui mesi di  attivita'.
Nel caso in cui detta sospensione perduri per piu' di trenta  giorni,
anche non consecutivi, il CONI  avra'  la  facolta'  di  revocare  la
concessione. 
                              Art. 19. 
                       Inchiesta amministrativa 
  19.1. Le violazioni degli obblighi, prescrizioni e divieti posti  a
carico del Concessionario dalla presente Convenzione  sono  accertate
attraverso un'inchiesta amministrativa, condotta da  una  Commissione
di Disciplina. 
  19.2. La Commissione di Disciplina e' composta da  tre  membri,  di
cui uno Dirigente del CONI, uno esperto in sistemi  organizzativi  ed
informativi ed uno esperto in materie  giuridiche,  nominati  per  la
durata di quattro anni dalla Giunta esecutiva  del  CONI.  L'atto  di
nomina contiene anche l'indicazione  di  quello  dei  tre  componenti
chiamato a svolgere le funzioni di Presidente. Con il medesimo  atto,
e con le stesse modalita',  sono  nominati  anche  i  tre  componenti
supplenti. 
  19.3. L'inchiesta e' condotta dalla Commissione di Disciplina,  che
procede alla contestazione dell'addebito al  Concessionario  mediante
invio  di  plico  raccomandato  con   avviso   di   ricevimento.   La
contestazione  deve  contenere  l'indicazione   delle   norme   della
Convenzione o del Regolamento che si assumono violate, delle prove  e
degli indizi a carico  del  Concessionario,  nonche'  delle  sanzioni
previste e della facolta' di nominare un  proprio  difensore  dinanzi
alla Commissione di Disciplina. 
  La contestazione puo' essere integrata in corso di inchiesta con le
stesse modalita' e garanzie nel rispetto dei termini ove non derogati
sull'accordo delle parti. 
  19.4. In caso di violazione di lieve entita', la  Commissione  puo'
assegnare  al  Concessionario  un  termine   per   regolarizzare   la
posizione. 
  19.5. La Commissione di Disciplina assegna termini per  difesa  non
inferiori  a  15  giorni  disponendo  l'acquisizione  delle  prove  e
l'audizione dell'interessato anche in eventuale contraddittorio con i
funzionari CONI. Alle udienze puo' partecipare un legale  di  fiducia
del Concessionario. 
  L'attivita' istruttoria della Commissione di Disciplina si conclude
con un parere obbligatorio ma  non  vincolante  -  da  rendersi  alla
Giunta Esecutiva  del  CONI,  non  oltre  90  giorni  dalla  data  di
ricevimento della contestazione da parte del Concessionario, pena  la
perenzione che verra' dichiarata dalla Giunta Esecutiva stessa. 
  19.6. La Commissione di Disciplina potra' richiedere  alla  Giunta,
per comprovate  esigenze  istruttorie,  la  proroga  del  termine  di
presentazione del parere per un massimo di altri novanta giorni. 
  19.7. Sulla base del parere della Commissione di Disciplina  -  che
deve contenere anche l'indicazione delle spese  dell'inchiesta  -  la
Giunta  Esecutiva  del  CONI  decide  con  proprio  atto  motivato  e
definitivo, entro i successivi venti giorni. 
  19.8. Le sanzioni  pecuniarie  e  le  spese  dell'inchiesta  devono
essere versate al CONI con le modalita' previste dall'art. 16  e  nel
termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'atto di  cui
al precedente comma. 
  19.9. Nel caso di  irrogazione  della  sanzione  di  decadenza  e/o
revoca, la Giunta Esecutiva del CONI  dispone  contemporaneamente  la
chiusura dell'Agenzia e la liquidazione  delle  spese  dell'inchiesta
amministrativa a carico del Concessionario,  oltre  all'incameramento
della cauzione  e  sempre  salvo  ed  impregiudicato  il  diritto  al
risarcimento del maggior danno. 
  19.10. Gli emolumenti per seduta da corrispondere ai  membri  della
Commissione di Disciplina, sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva  del
CONI. 
                              Art. 20. 
                    Sospensione della concessione 
  20.1. Nei casi di particolare gravita', ovvero quando se ne ravvisi
l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei
diritti e degli interessi del CONI, puo'  essere  disposta,  all'atto
dell'apertura dell'inchiesta amministrativa o in ogni momento durante
il suo corso, con deliberazione della Giunta Esecutiva del  CONI,  su
proposta  della  Commissione  di  Disciplina,  la  sospensione  della
Concessione, con la  conseguente  chiusura  provvisoria  dell'Agenzia
fino alla decisione definitiva. 
  20.2.  La  sospensione  ha  effetto   immediato   dalla   data   di
comunicazione. Salvo il caso di dolo o colpa  grave,  la  sospensione
non comporta alcuna  responsabilita'  a  carico  del  CONI,  ne'  nei
confronti del Concessionario, il  quale  nulla  potra'  richiedere  a
titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi  in
cui nessuna sanzione successivamente gli  venga  applicata,  ne'  nei
confronti dei terzi. 
  20.3. La sospensione non potra' avere durata superiore a mesi  tre,
trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione  definitiva
della  Giunta  Esecutiva  del   CONI   circa   l'assunzione   di   un
provvedimento di decadenza o revoca della  concessione,  cessera'  di
diritto. 
                              Art. 21. 
                 Decadenza e revoca della concessione 
  21.1. Il CONI revoca la  concessione  o  il  Concessionario  decade
dalla  stessa,  oltre  che  per  quanto  previsto  dall'art.  3   del
Regolamento, nei casi di: 
  a) violazione delle norme  sulla  repressione  del  gioco  e  delle
scommesse clandestine e per frode in competizioni sportive; 
  b) omessa  o  infedele  comunicazione  al  sistema  centrale  delle
scommesse accettate; 
  c) impedimento all'esercizio dei controlli da parte del CONI; 
  d) violazione degli obblighi e dei doveri, anche di  comunicazione,
di cui alla presente Convenzione; 
  e) violazione della legge penale incidente sul rapporto  fiduciario
posto a base dell'atto concessorio; 
  f) perdita sopravvenuta dei requisiti  di  partecipazione  previsti
dal bando di gara per il rilascio delle concessioni; 
  g) inadempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario  con
l'offerta di gara. 
                              Art. 22. 
                    Risoluzione delle controversie 
  22.1. Tutte le controversie  tra  il  CONI  ed  il  Concessionario,
nascenti  dalla  esecuzione,  interpretazione  e  risoluzione   della
presente Convenzione, purche' suscettibili di costituire  oggetto  di
giudizio arbitrale, saranno decise da un collegio  arbitrale  di  tre
membri, dei quali uno designato dal CONI, uno dal  Concessionario  ed
il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di  comune
accordo, ovvero, in mancanza di  tale  accordo,  dal  Presidente  del
Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della parte che
non vi abbia provveduto nel termine indicato  nell'atto  introduttivo
del giudizio arbitrale. 
  22.2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme
del codice di procedura  civile  in  materia  di  arbitrato  rituale.
L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio  arbitrale  emettera'  il
proprio lodo entro 180 giorni dalla data di accettazione della nomina
da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere  prorogato  solo
una volta, su decisione del collegio e per un periodo  non  superiore
ad ulteriori 90 giorni. 
  22.3. La controversia insorta non e' causa che  possa  giustificare
il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione. 
  22.4. Le controversie, escluse quelle di  natura  fiscale,  insorte
tra lo  scommettitore,  il  Concessionario  e/o  il  Ministero  delle
finanze, in sede di interpretazione e di esecuzione del Regolamento e
delle scommesse  dallo  stesso  disciplinate,  sono  sottoposte  alla
disciplina prevista dall'art.  38  del  medesimo  Regolamento.  Resta
salva la facolta' della declinatoria della competenza arbitrale,  per
la parte nei cui confronti viene proposta domanda di arbitrato. 
                              Art. 23. 
                        Elezione di domicilio 
  23.1. Per ogni  comunicazione  e  notificazione  il  Concessionario
elegge  il  proprio  domicilio  nel  luogo  indicato   nell'atto   di
concessione. 
                              Art. 24. 
                            Comunicazioni 
  24.1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del CONI sono
valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica. 
                              Art. 25. 
                            Oneri fiscali 
  25.1. Sono a carico del Concessionario gli oneri fiscali presenti e
futuri derivanti dal rilascio  e  dall'esercizio  della  concessione,
nonche' gli oneri di registrazione della presente Convenzione. 
                              Art. 26. 
                             Norma finale 
  26.1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione,  si
applica il Codice Civile. 
    Roma, 
IL CONI 
Il Concessionario 
  Si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 e 22 
Il Concessionario