Allegato CONVENZIONE-TIPO PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE SPORTIVE AL TOTALIZZATORE NAZIONALE ED A QUOTA FISSA. Art. 1. Premesse 1.1. La presente Convenzione, firmata dal Concessionario per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse sportive a quota fissa e a totalizzatore e si conforma al decreto del Ministero delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998 (d'ora in avanti il Regolamento), disciplinante la materia. 1.2. La concessione e' rilasciata ai soggetti di cui all'art. 2, comma 7, del Regolamento ed individua il locale (di seguito denominato "Agenzia") dove avviene, in via esclusiva, l'esercizio delle scommesse sportive. 1.3. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale autorizzato dal CONI. 1.4. Entro la data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse di cui al successivo art. 5.1, l'Agenzia, deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui e' destinata, pena la revoca della concessione. La stessa Agenzia deve essere aderente alle disposizioni emanate dal CONI e presentare caratteristiche di luminosita', areazione, condizioni igieniche e di decoro tali da renderla adeguata all'esercizio delle attivita' oggetto della concessione; essa deve essere, altresi', destinata esclusivamente ad attivita' di accettazione di scommesse. 1.5. L'Agenzia sara' tenuta ad adeguarsi agli eventuali canoni di uniformita', anche in materia di modulistica relativa alle giocate, di identita' di marchio e di logo, cosi' come stabiliti dal CONI. 1.6. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia. Art. 2. Definizione delle attivita' oggetto della concessione 2.1. Le attivita' oggetto della concessione sono costituite dall'accettazione delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, cosi' come definite e disciplinate dal Regolamento. 2.2. Le scommesse possono essere accettate, anche a mezzo telefonico o telematico, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 6, del Regolamento. 2.3. L'attivita' di raccolta ed accettazione delle scommesse puo' essere esercitata dal Concessionario anche mediante preposti, previamente autorizzati dal CONI, e comunque nel rispetto dell'art. 93 R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La stessa persona non puo' essere nominata preposto in piu' di una Agenzia. 2.4. L'unita' di scommessa e la scommessa minima sono fissate con delibera del CONI. Art. 3. Obbligazioni del Concessionario Il Concessionario si impegna espressamente a: 3.1. Osservare, oltre alla presente Convenzione, al Decreto del Ministero delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998 e alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di legge e le disposizioni di ogni altra Autorita' vigenti in materia, presenti o future. 3.2. Presentare prima dell'inizio delle attivita' la dichiarazione di cui all'art. 14 del Regolamento. 3.3. Provvedere alle dotazioni dell'Agenzia, mediante la puntuale realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite con Decreto del Ministero delle finanze del 19 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; la concessione non potra' essere rilasciata, e se rilasciata, sara' revocata, nei confronti dei soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche. 3.4. Procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature ed ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno disposti dal CONI al fine di ottimizzare il decoro, la ricettivita' dei locali, la funzionalita' e l'efficienza dell'Agenzia. 3.5. Accettare, secondo le modalita' previste dalla presente Convenzione, le scommesse esplicitamente indicate nell'atto di concessione, nonche' tutti gli altri tipi di scommesse che potranno essere previste dal Regolamento. 3.6. Garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana e per almeno sei ore al giorno, nel rispetto comunque della fascia oraria determinata dal CONI per l'apertura al pubblico, concordando preventivamente con lo stesso i periodi di inattivita'. 3.7. Tenere esposto nei propri locali a disposizione del pubblico e rendere ben visibile il Regolamento, copia dell'atto di concessione, copia della licenza di pubblica sicurezza e, infine, il valore dei montepremi e l'ammontare delle vincite. 3.8. Adeguare costantemente l'Agenzia alle prescrizioni tecnicoorganizzative e funzionali predisposte dal CONI. 3.9. Versare al CONI la quota di prelievo sull'introito delle scommesse al netto dell'imposta unica di cui ai successivi articoli 15 e 16, nel rispetto in ogni caso del minimo garantito annuo di prelievo a favore del CONI. 3.10. Esercitare l'attivita' con i piu' alti standard di produttivita', sviluppo e promozione delle scommesse sportive. 3.11. Comunicare ogni sopravvenuta modifica dell'assetto societario, l'acquisizione di quote in societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e ogni intervenuta modifica delle situazioni di inammissibilita' previste dall'art. 11, decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 3.12. Consentire il piu' ampio controllo di gestione dell'Agenzia da parte del CONI. Art. 4. D i v i e t i Al Concessionario e' fatto divieto di: 4.1. Svolgere o far svolgere nell'Agenzia attivita' diverse dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse sportive e/o ippiche salvo che, in locali separati, si svolgano concorsi pronostici, lotterie e giuochi similari. 4.2. Svolgere attivita' di raccolta delle scommesse sportive in locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia. 4.3. Trasferire ad altri la concessione senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. 4.4. Detenere la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta o per interposta persona, di partecipazioni in societa' sportive di cui all' art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91. 4.5. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilita' limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita semplice. Le imprese di cui al precedente periodo sono tenute a comunicare al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza del presente comma comporta la decadenza della concessione. Art. 5. D u r a t a 5.1. La presente Convenzione avra' durata di sei anni a decorrere dall'inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse sportive fissato per il 1 gennaio 2000. 5.2. La stessa Convenzione e' rinnovabile, su richiesta del Concessionario, per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di legge vigenti in materia e delle analoghe disposizioni emanate dal CONI. A tal fine, il Concessionario dovra' farne formale richiesta, mediante lettera raccomandata, entro il 31 marzo dell'ultimo anno di efficacia della Convenzione; il CONI si riserva di decidere in ordine alla richiesta di rinnovo della Convenzione entro tre mesi dalla scadenza di tale ultimo termine. Art. 6. Proventi del concessionario 6.1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse al totalizzatore e' riconosciuto al Concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive, determinate con Decreto ministeriale: a) 37 per cento fino a L. 8.000.000.000 di incasso lordo; b) 34,20 per cento da L. 8.000.000.001 a L. 16.000.000.000 di incasso lordo; c) 30,40 per cento oltre lire 16.000.000.001 di incasso lordo. Ai fini del raggiungimento dell'incasso lordo di cui alle lettere a) , b) e c), concorrono gli introiti lordi derivanti dalle scommesse sportive e, ove esercitate, dalle scommesse ippiche. 6.2. Per l'esercizio delle scommesse a quota fissa il risultato economico del Concessionario e' determinato detraendo dall'introito lordo delle scommesse l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la quota di prelievo destinata al CONI, nonche' l'importo delle vincite. 6.3. I proventi del Concessionario, cosi' come determinati nei precedenti commi, sono suscettibili di variazioni e/o rideterminazioni in funzione dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti legislativi e/o di nuove norme regolamentari del Ministero delle finanze. Art. 7. Spese ed oneri di gestione 7.1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attivita' oggetto della concessione, comprese quelle relative alla gestione del totalizzatore nazionale, ai locali, nonche' all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e multimediali, sono ad esclusivo carico del Concessionario. 7.2. Il Concessionario si assume altresi' l'onere delle eventuali perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione, non causato dai dati gestiti e diffusi dal Totalizzatore Nazionale, che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo indenne il CONI da ogni responsabilita' per fatti imputabili al Concessionario stesso. Art. 8. Cauzione definitiva 8.1. Il Concessionario e' tenuto a prestare una cauzione definitiva a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse sportive e deve essere costituita secondo le seguenti forme: in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI n. 200559 presso la Banca Nazionale del Lavoro. La ricevuta del suddetto e' considerata documento probatorio dell'avvenuta costituzione; in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento; mediante fidejussione bancaria; mediante polizza fidejussoria, prestata da una societa' delle societa' di assicurazione elencate nel Decreto 16 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere "a prima richiesta", ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario, con la presente Convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e comunque almeno fino al 31 marzo 2007. 8.2. Qualora le somme dovute dal Concessionario, a seguito di un contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o negli altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini, il CONI escutera' la garanzia dandone avviso al Concessionario stesso, che sara' tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali. Art. 9. Trasferimento della concessione o dell'Agenzia 9.1. Il trasferimento della concessione e' consentito previa autorizzazione del Ministero delle finanze. 9.2. Il trasferimento dell'Agenzia nell'ambito del medesimo Comune deve essere richiesto al CONI almeno trenta giorni prima della prevista data di trasferimento e dovra' essere preventivamente autorizzato dal CONI stesso. La richiesta dovra' essere corredata da una relazione che illustri i motivi che rendono necessario, opportuno o conveniente detto trasferimento, unitamente ad una completa relazione sull'ubicazione e tipologia del nuovo locale, nonche' alla documentazione attestante il titolo giuridico (proprieta', usufrutto, locazione, comodato, ecc.) che assicuri la disponibilita' del locale per la residua durata della concessione. Il CONI potra' autorizzare il trasferimento della sede dell'Agenzia ove ritenga sussistenti le condizioni, anche amministrative, per l'uso a cui e' destinata. 9.3. Il trasferimento dell'Agenzia non puo' avvenire nel primo anno di esercizio della concessione, salvo che il Concessionario abbia perduto la disponibilita' della sede originaria dell'Agenzia per provvedimento di espropriazione, per perimento della cosa ovvero per cause di forza maggiore allo stesso non imputabili, la cui sussistenza sara' riconosciuta e valutata dal CONI. 9.4. Il trasferimento dell'Agenzia non modifica le condizioni di aggiudicazione della concessione e/o della convenzione. Art. 10. Regole della concorrenza 10.1. Qualora, nel corso della esecuzione della presente Convenzione, il Concessionario, direttamente, indirettamente, quale membro di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure attraverso soggetti controllati o collegati, risulti titolare di un numero di concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale ed al 50% o al 30% in ambito provinciale, se rispettivamente il numero di concessioni rilasciabili e' compreso tra 2 e 14 ovvero e' superiore a 14, il CONI procedera' alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale massima consentita. 10.2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, alla titolarita' diretta delle concessioni e' equiparato il controllo o collegamento con societa' titolari di concessioni, come definito successivamente, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate dall'art. 2359 cod. civ. ovvero l'esistenza dei vincoli contrattuali previsti nella medesima disposizione. Per controllo o collegamento si intende la sussistenza dei rapporti configurati come tali dall'art. 2359 cod. civ., ancorche' tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti, tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazioni fiduciarie o tramite accordi parasociali. Art. 11. Ricevuta delle scommesse 11.1. Le ricevute delle scommesse e le modalita' di emissione delle medesime sono disciplinate dagli articoli 10 e 15 del Regolamento. Art. 12. Validita' delle scommesse 12.1. La scommessa e' considerata valida nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 1, 2, 3 e 4 del Regolamento. Art. 13. Validita' dei risultati della gara oggetto della scommessa e pagamento delle vincite 13.1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente del risultato conseguito ed ottenuto sul campo, tempestivamente certificato e reso pubblico dal CONI. 13.2. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce. 13.3. Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato subito dopo la convalida del risultato ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 8 e 11 del Regolamento. Art. 14. Rimborso delle scommesse 14.1. Il rimborso delle scommesse e' disciplinato dal Regolamento. 14.2. Il Concessionario dovra' rimettere agli uffici competenti del CONI l'elenco delle ricevute non rimborsate con la cadenza temporale di cui al successivo art. 16.2. Art. 15. Attribuzione dei proventi 15.1. Il Concessionario si obbliga a versare al CONI la quota di prelievo sull'introito delle scommesse sportive al netto dell'imposta unica, fissata dal Decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 1999 e dalle eventuali successive modificazioni, nel rispetto in ogni caso del minimo garantito annuo di prelievo a favore del CONI. 15.2. Per l'esercizio delle scommesse a quota fissa restano a carico del Concessionario le eventuali perdite, secondo quanto stabilito dall'art. 7.2. 15.3. Il prelievo di competenza del CONI sara' versato dal Concessionario direttamente al CONI, con le modalita' previste dall'art. 16. 15.4. Con riferimento alle scommesse al Totalizzatore, il Concessionario, fatte salve le quote di prelievo del CONI, compensa gli eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza tramite il servizio di compensazione che il gestore del totalizzatore dovra' approntare. Art. 16. Minimo garantito a favore del CONI 16.1. Al CONI sara' dovuta la quota di prelievo sull'introito delle scommesse sportive al netto dell'imposta unica, calcolata in base all'art. 12 del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, ed eventuali successive modificazioni. 16.2. L'ammontare delle scommesse al totalizzatore raccolte, dedotti gli importi dell'imposta unica, del corrispettivo del concessionario e delle vincite da pagare, risultanti dai prospetti contabili forniti dal totalizzatore nazionale, sara' versato dal Concessionario al CONI secondo modalita' dallo stesso stabilite, con valuta fissa e disponibilita' entro il giorno 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso, ed entro il 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Entro i medesimi termini saranno accreditate al Concessionario le eventuali integrazioni necessarie al pagamento delle vincite contabilizzate nella quindicina solare considerata. Con le stesse modalita' e nei medesimi termini il Concessionario versera' gli importi della quota di prelievo sulle scommesse a quota fissa stabilita a favore del CONI. Unitamente alle somme di cui sopra saranno versati, alle scadenze innanzi indicate, gli importi riferibili sia a scommesse al totalizzatore sia a quota fissa relativi a rimborsi non eseguiti e a vincite non pagate i cui termini utili di richiesta siano scaduti nella quindicina solare considerata. Le poste creditorie e debitorie della quindicina si compensano; la differenza a credito o a debito viene riportata alla quindicina successiva, se di importo fino a lire cinque milioni. In caso di ritardo, il Concessionario e' tenuto al pagamento degli interessi moratori onnicomprensivi, pari al doppio del saggio di interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a quello dell'effettivo pagamento. 16.3. Ferma restando la quota di prelievo di cui al comma 1, qualora nell'esercizio annuale gli incassi del concessionario non consentano di raggiungere il minimo garantito annuo in base al quale e' stata aggiudicata la gara, il concessionario sara' tenuto a versare al concedente una somma, per differenza, tale da consentire il raggiungimento del suddetto minimo annuo garantito. Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CONI verifica l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente in relazione all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo garantito annuo. Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori al suddetto minimo garantito annuo, lo stesso CONI ordina al Concessionario di pagare il relativo conguaglio entro il secondo trimestre del medesimo anno. 16.4. L'ammontare del minimo garantito annuo verra' aggiornato annualmente nella misura del 10% della differenza tra l'importo effettivamente versato al CONI nell'esercizio precedente e il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara. In ogni caso, il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara dovra' essere sempre rispettato per tutta la durata del rapporto. Entro il mese di gennaio di ciascun anno verra' calcolato l'importo delle quote di prelievo liquidate al CONI nell'esercizio precedente, la differenza tra dette quote e il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara e verra' quindi determinato il nuovo minimo garantito annuo a valere per l'esercizio in corso. 16.5. Decorsi sessanta giorni dal mancato versamento delle somme di cui ai precedenti commi, il CONI, salva comunque la facolta' di revoca della concessione e il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno, potra' escutere la garanzia prestata dal Concessionario ai sensi dell'art. 8. Art. 17. Controlli 17.1. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso alla sede dell'Agenzia ed alla relativa documentazione amministrativa, al personale del CONI o a suoi delegati, muniti di apposita tessera di riconoscimento. Art. 18. Responsabilita' per i danni 18.1. Il Concessionario, nel caso di violazione dei divieti ed obblighi posti a suo carico, e' tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati, per l'ammontare determinato dalla Giunta Esecutiva del CONI avuto riguardo alla gravita' della situazione e sulla base di un'istruttoria condotta dalla Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 19. 18.2. Salva l'applicabilita' di altre sanzioni previste dalla presente Convenzione e dal Regolamento, la sospensione non autorizzata delle attivita' di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa in atto dal Concessionario ad eccezione delle ipotesi di astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente dell'Agenzia, indetta da organizzazioni sindacali nazionali, comportera' l'applicazione di una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al prelievo medio giornaliero a favore del CONI maggiorato del 5%, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase di avvio delle scommesse sportive, sui mesi di attivita'. Nel caso in cui detta sospensione perduri per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, il CONI avra' la facolta' di revocare la concessione. Art. 19. Inchiesta amministrativa 19.1. Le violazioni degli obblighi, prescrizioni e divieti posti a carico del Concessionario dalla presente Convenzione sono accertate attraverso un'inchiesta amministrativa, condotta da una Commissione di Disciplina. 19.2. La Commissione di Disciplina e' composta da tre membri, di cui uno Dirigente del CONI, uno esperto in sistemi organizzativi ed informativi ed uno esperto in materie giuridiche, nominati per la durata di quattro anni dalla Giunta esecutiva del CONI. L'atto di nomina contiene anche l'indicazione di quello dei tre componenti chiamato a svolgere le funzioni di Presidente. Con il medesimo atto, e con le stesse modalita', sono nominati anche i tre componenti supplenti. 19.3. L'inchiesta e' condotta dalla Commissione di Disciplina, che procede alla contestazione dell'addebito al Concessionario mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento. La contestazione deve contenere l'indicazione delle norme della Convenzione o del Regolamento che si assumono violate, delle prove e degli indizi a carico del Concessionario, nonche' delle sanzioni previste e della facolta' di nominare un proprio difensore dinanzi alla Commissione di Disciplina. La contestazione puo' essere integrata in corso di inchiesta con le stesse modalita' e garanzie nel rispetto dei termini ove non derogati sull'accordo delle parti. 19.4. In caso di violazione di lieve entita', la Commissione puo' assegnare al Concessionario un termine per regolarizzare la posizione. 19.5. La Commissione di Disciplina assegna termini per difesa non inferiori a 15 giorni disponendo l'acquisizione delle prove e l'audizione dell'interessato anche in eventuale contraddittorio con i funzionari CONI. Alle udienze puo' partecipare un legale di fiducia del Concessionario. L'attivita' istruttoria della Commissione di Disciplina si conclude con un parere obbligatorio ma non vincolante - da rendersi alla Giunta Esecutiva del CONI, non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della contestazione da parte del Concessionario, pena la perenzione che verra' dichiarata dalla Giunta Esecutiva stessa. 19.6. La Commissione di Disciplina potra' richiedere alla Giunta, per comprovate esigenze istruttorie, la proroga del termine di presentazione del parere per un massimo di altri novanta giorni. 19.7. Sulla base del parere della Commissione di Disciplina - che deve contenere anche l'indicazione delle spese dell'inchiesta - la Giunta Esecutiva del CONI decide con proprio atto motivato e definitivo, entro i successivi venti giorni. 19.8. Le sanzioni pecuniarie e le spese dell'inchiesta devono essere versate al CONI con le modalita' previste dall'art. 16 e nel termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'atto di cui al precedente comma. 19.9. Nel caso di irrogazione della sanzione di decadenza e/o revoca, la Giunta Esecutiva del CONI dispone contemporaneamente la chiusura dell'Agenzia e la liquidazione delle spese dell'inchiesta amministrativa a carico del Concessionario, oltre all'incameramento della cauzione e sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno. 19.10. Gli emolumenti per seduta da corrispondere ai membri della Commissione di Disciplina, sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva del CONI. Art. 20. Sospensione della concessione 20.1. Nei casi di particolare gravita', ovvero quando se ne ravvisi l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei diritti e degli interessi del CONI, puo' essere disposta, all'atto dell'apertura dell'inchiesta amministrativa o in ogni momento durante il suo corso, con deliberazione della Giunta Esecutiva del CONI, su proposta della Commissione di Disciplina, la sospensione della Concessione, con la conseguente chiusura provvisoria dell'Agenzia fino alla decisione definitiva. 20.2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di comunicazione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilita' a carico del CONI, ne' nei confronti del Concessionario, il quale nulla potra' richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, ne' nei confronti dei terzi. 20.3. La sospensione non potra' avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva della Giunta Esecutiva del CONI circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cessera' di diritto. Art. 21. Decadenza e revoca della concessione 21.1. Il CONI revoca la concessione o il Concessionario decade dalla stessa, oltre che per quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento, nei casi di: a) violazione delle norme sulla repressione del gioco e delle scommesse clandestine e per frode in competizioni sportive; b) omessa o infedele comunicazione al sistema centrale delle scommesse accettate; c) impedimento all'esercizio dei controlli da parte del CONI; d) violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione, di cui alla presente Convenzione; e) violazione della legge penale incidente sul rapporto fiduciario posto a base dell'atto concessorio; f) perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara per il rilascio delle concessioni; g) inadempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario con l'offerta di gara. Art. 22. Risoluzione delle controversie 22.1. Tutte le controversie tra il CONI ed il Concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente Convenzione, purche' suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, saranno decise da un collegio arbitrale di tre membri, dei quali uno designato dal CONI, uno dal Concessionario ed il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. 22.2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio arbitrale emettera' il proprio lodo entro 180 giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere prorogato solo una volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni. 22.3. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. 22.4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, il Concessionario e/o il Ministero delle finanze, in sede di interpretazione e di esecuzione del Regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 38 del medesimo Regolamento. Resta salva la facolta' della declinatoria della competenza arbitrale, per la parte nei cui confronti viene proposta domanda di arbitrato. Art. 23. Elezione di domicilio 23.1. Per ogni comunicazione e notificazione il Concessionario elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione. Art. 24. Comunicazioni 24.1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del CONI sono valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica. Art. 25. Oneri fiscali 25.1. Sono a carico del Concessionario gli oneri fiscali presenti e futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione, nonche' gli oneri di registrazione della presente Convenzione. Art. 26. Norma finale 26.1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si applica il Codice Civile. Roma, IL CONI Il Concessionario Si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 Il Concessionario