IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Considerata  l'opportunita' di conformare il decreto del Presidente
della  Repubblica  medesimo  al  disposto  della direttiva 92/42/CEE,
attuata  dal  regolamento  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
  Sentito in qualita' di ente energetico l'ENEA;
  Ritenuto  che  il  predetto parere, ai sensi degli articoli 16 e 17
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, puo' ritenersi sostitutivo anche
di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale ente entro
il  termine  di  novanta  giorni dalla richiesta e tenuto conto della
equipollente  qualificazione  e  capacita'  tecnica  dell'ENEA  nello
specifico campo della ricerca energetica;
  Visto  il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sentite  le associazioni di categoria interessate e le associazioni
di istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia;
  Vista  la notifica alla Commissione dell'Unione europea effettuata,
ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 98/0117/I;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 28 settembre
1998;
  Vista  la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee
nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo 1999;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 1999;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
    Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura media

  1.  Al  comma  1  dell'articolo  4 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  agosto 1993, n. 412, le parole: "dei singoli ambienti
degli  edifici" sono sostituite dalle seguenti: "nei diversi ambienti
di ogni singola unita' immobiliare.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412, recante: " Regolamento recante norme per la
          progettazione,    l'installazione,    l'esercizio    e   la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993 - serie generale.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10
          (Norme  per  l'attuazione del piano energetico nazionale in
          materia   di   uso  razionale  dell'energia,  di  risparmio
          energetico   e  di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili  di
          energia),   pubblicata   nel   supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  13  del  16 gennaio  1991  - serie
          generale - cosi' recita:
              "4.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  con decreto del Presidente
          della   Repubblica,   adottato   previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato,   su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentiti  il  CNR, gli enti
          energetici,  le  regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano,   nonche'   le   associazioni   di  categoria
          interessate   e   le  associazioni  di  istituti  nazionali
          operanti  per  l'uso  razionale  dell'energia, sono emanate
          norme   per   il   contenimento  dei  consumi  di  energia,
          riguardanti  in  particolare  progettazione, installazione,
          esercizio  e  manutenzione  degli  impianti  termici,  e  i
          seguenti  aspetti:  determinazione  delle  zone climatiche;
          durata   giornaliera  di  attivazione  nonche'  periodi  di
          accensione  degli  impianti  termici;  temperatura  massima
          dell'aria   negli   ambienti   degli   edifici  durante  il
          funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione
          e   adeguamento   delle  infrastrutture  di  trasporto,  di
          ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
          favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici
          e privati per le finalita' di cui all'art. 1".
              L'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 214 del
          12 settembre - serie generale - prevede che con decreto del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              - Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 112, e'
          stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - serie generale.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
          1996, n. 660, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie
          generale.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 4 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412/1993, come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto
          di  climatizzazione  invernale,  la  media aritmetica delle
          temperature  dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola
          unita'  immobiliare,  definite  e misurate come indicato al
          comma  1,  lettera  w, dell'articolo 1, non deve superare i
          seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
                a) 18  (gradi)C  +  2  (gradi)C di tolleranza per gli
          edifici rientranti nella categoria E.8;
                b) 20  (gradi)C  +  2  (gradi)C di tolleranza per gli
          edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  9 dell'art. 5 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412/1993, come
          modificato dal decreto qui pubblicato:
              "9. Gli  impianti termici siti negli edifici costituiti
          da  piu'  unita'  immobiliari  devono  essere  collegati ad
          appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei
          prodotti   di   combustione,  con  sbocco  sopra  il  tetto
          dell'edificio  alla quota prescritta dalla regolamentazione
          tecnica vigente, nei seguenti casi:
                nuove  installazioni di impianti termici, anche se al
          servizio delle singole unita' immobiliari;
                ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
                ristrutturazioni   della   totalita'  degli  impianti
          termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
                trasformazioni  da  impianto  termico centralizzato a
          impianti individuali;
                impianti  termici  individuali realizzati dai singoli
          previo distacco dall'impianto centralizzato.
              Fatte   salve   diverse   disposizioni  normative,  ivi
          comprese  quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
          loro successive modificazioni, le disposizioni del presente
          comma   possono  non  essere  applicate  in  caso  di  mera
          sostituzione  di  generatori  di  calore  individuali e nei
          seguenti  casi,  qualora  si  adottino generatori di calore
          che,   per   i  valori  di  emissioni  nei  prodotti  della
          combustione,   appartengano  alla  classe  meno  inquinante
          prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
                singole    ristrutturazioni   di   impianti   termici
          individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
          qualora  nella  versione  iniziale  non  dispongano gia' di
          camini,  canne fumarie o sistemi d'evacuazione dei prodotti
          della  combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio,
          funzionali   ed   idonei   o   comunque   adeguabili   alla
          applicazione  di  apparecchi  con  combustione asservita da
          ventilatore;
                nuove  installazioni  di impianti termici individuali
          in  edificio  assoggettato  dalla  legislazione nazionale o
          regionale   vigente  a  categorie  di  intervento  di  tipo
          conservativo,  precedentemente  mai dotato di alcun tipo di
          impianto termico, a condizione che non esista camino, canna
          fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo,
          o comunque adeguabile allo scopo.
              Resta  ferma  anche  per  le  disposizioni del presente
          articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
          impianti  termici  in base all'art. 1, comma 1, lettera f),
          quali:  stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua
          unifamiliari".