ALLEGATO I REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE 1. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento. 2. L'organismo, il personale direttivo ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, ne' il mandatario di una di queste persone. 3. L'organismo ed il personale incaricato devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 4. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi' avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie. 5. Il personale incaricato deve possedere i requisiti seguenti: a) una buona formazione tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica; b) una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effttuare ed una pratica sufficiente di tali controlli; c) la competenza richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati. 6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere ne' dal numero delle verifiche effettuate ne' dai risultati di tali verifiche. 7. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di un organismo pubblico. 8. Il personale dell'organismo e' vincolato dal segreto professionale.