La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga:
la seguente legge:

                               Art. 1

  1.  All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole  da:  "e  con  l'indicazione  della durata dell'astensione dal
lavoro"  fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ".I
soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per
iscritto,  nel  termine  di  preavviso,  la  durata e le modalita' di
attuazione,  nonche'  le  motivazioni, dell'astensione collettiva dal
lavoro.  La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o
imprese  che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito
presso   l'autorita'   competente  ad  adottare  l'ordinanza  di  cui
all'articolo   8,   che   ne  cura  la  immediata  trasmissione  alla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".
  2.  All'articolo  2,  comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990,  n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio
ed  alle  esigenze  della  sicurezza"  sono  inserite le seguenti: ",
nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti".
  3.  All'articolo  2,  comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno
1990,  n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93"
fino  a:  "sentite  le  organizzazioni  degli utenti" sono sostituite
dalle  seguenti:  "di  cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio,
da  emanare  in base agli accordi con le rappresentanze del personale
di  cui  all'articolo  47  del medesimo decreto legislativo n. 29 del
1993".
  4.  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno
1990,  n.  146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione
periodica"  sono  aggiunte  le  seguenti: "e devono altresi' indicare
intervalli  minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e
la  proclamazione  del  successivo,  quando  cio'  sia  necessario ad
evitarle  che,  per  effetto di scioperi proclamati in successione da
soggetti  sindacali  diversi  e  che  incidono  sullo stesso servizio
finale   o   sullo   stesso  bacino  di  utenza,  sia  oggettivamente
compromessa  la  continuita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
1.  Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni
caso   previste  procedure  di  raffreddamento  e  di  conciliazione,
obbligatorie   per   entrambe  le  parti,  da  esperire  prima  della
proclamazione  dello  sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono
adottare  le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le
parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione
si  svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o
presso  il  comune  nel  caso  di  scioperi  nei  servizi pubblici di
competenza  dello  stesso  e  salvo  il caso in cui l'amministrazione
comunale  sia  parte;  se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la
competente  struttura  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale.  Qualora  le prestazioni indispensabili e le altre misure di
cui  al  presente articolo non siano previste dai contratti o accordi
collettivi  o  dai  codici di autoregolamentazione, o se previste non
siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di   cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),  la  provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalita' del comma 3".
  5.  All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole  da:  "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui
all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti:
"di  cui  al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonche' nei regolamenti di servizio da emanare in base
agli  accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo
47  del  medesimo  decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di
auto-regolamentazione   di  cui  all'articolo  2-bis  della  presente
legge".
  6.  All'articolo  2,  comma  6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo  le  parole:  "quando l'astensione dal lavoro sia terminata." e'
inserito  il  seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo
tra  le  parti  ovvero  vi  sia  stata  una  richiesta da parte della
Commissione  di  garanzia  o  dell'autorita'  competente  ad  emanare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero
proclamato,  dopo  che e' stata data informazione all'utenza ai sensi
del  presente  comma,  costituisce forma sleale di azione sindacale e
viene  valutata  dalla  Commissione  di  garanzia  ai  fini  previsti
dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
  7.  All'articolo  2,  comma  6, della legge 12 giugno 1990, n. 146,
dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e
le   imprese  erogatrici  dei  servizi  hanno  l'obbligo  di  fornire
tempestivamente  alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta
le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche,  le  sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le
relative  motivazioni,  nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
La  violazione  di  tali obblighi viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 12 giugno
          1990,  n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero
          nei  servizi  pubblici  essenziali e sulla salvaguardia dei
          diritti    della   persona   costituzionalmente   tutelati.
          Istituzione  della  commissione di garanzia dell'attuazione
          della legge) come modificato dalla presente legge:
              "Art.   2.   -  1.  Nell'ambito  dei  servizi  pubblici
          essenziali  indicati  nell'art. 1 il diritto di sciopero e'
          esercitato  nel  rispetto  di  misure  dirette a consentire
          l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
          le  finalita'  di  cui  al  comma 2  dell'art.  1,  con  un
          preavviso  minimo  non  inferiore  a  quello  previsto  nel
          comma 5 del presente articolo. I soggetti che proclamano lo
          sciopero  hanno  l'obbligo  di comunicare per iscritto, nel
          termine   di   preavviso,  la  durata  e  le  modalita'  di
          attuazione,   nonche'   le   motivazioni,   dell'astensione
          collettiva  dal  lavoro.  La comunicazione deve essere data
          sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
          sia  all'apposito  ufficio  costituito  presso  l'autorita'
          competente  ad  adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, che
          ne  cura  la  immediata  trasmissione  alla  Commissione di
          garanzia di cui all'art. 12.
              2.  Le  amministrazioni  e  le  imprese  erogatrici dei
          servizi,  nel  rispetto  del  diritto  di  sciopero e delle
          finalita'   indicate   dal  comma 2,  dell'art.  1,  ed  in
          relazione  alla  natura del servizio ed alle esigenze della
          sicurezza,  nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli
          impianti,  concordano,  nei  contratti  collettivi  o negli
          accordi  di  cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e successive modificazioni, nonche' nei regolamenti di
          servizio,   da   emanare   in  base  agli  accordi  con  le
          rappresentanze   del  personale  di  cui  all'art.  47  del
          medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni
          indispensabili  che  sono tenute ad assicurare, nell'ambito
          dei  servizi di cui all'art. 1, le modalita' e le procedure
          di  erogazione  e  le altre misure dirette a consentire gli
          adempimenti  di  cui al comma 1 del presente articolo. Tali
          misure  possono  disporre  l'astensione  dallo  sciopero di
          quote  strettamente  necessarie  di  lavoratori tenuti alle
          prestazioni  ed  indicare,  in  tal  caso, le modalita' per
          l'individuazione  dei lavoratori interessati ovvero possono
          disporre  forme  di erogazione periodica, e devono altresi'
          indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione
          di  uno  sciopero e la proclamazione del successivo, quando
          cio' sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi
          proclamati  in  successione da soggetti sindacali diversi e
          che  incidono  sullo  stesso servizio finale o sullo stesso
          bacino   di   utenza,  sia  oggettivamente  compromessa  la
          continuita'  dei  servizi  pubblici  di cui all'art. 1. Nei
          predetti  contratti  o  accordi collettivi devono essere in
          ogni   caso  previste  procedure  di  raffreddamento  e  di
          conciliazione,  obbligatorie  per  entrambe  le  parti,  da
          esperire  prima della proclamazione dello sciopero ai sensi
          del   comma 1.  Se  non  intendono  adottare  le  procedure
          previste  da  accordi  o  contratti  collettivi,  le  parti
          possono   richiedere   che   il   tentativo  preventivo  di
          conciliazione  si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale,
          presso  la  prefettura,  o  presso  il  comune  nel caso di
          scioperi  nei servizi pubblici di competenza dello stesso e
          salvo  il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte;
          se  lo  sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente
          struttura  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale.  Qualora  le prestazioni indispensabili e le altre
          misure  di  cui al presente articolo non siano previste dai
          contratti   o   accordi   collettivi   o   dai   codici  di
          autoregolamentazione,  o  se  previste  non  siano valutate
          idonee,  la  Commissione di garanzia adotta, nelle forme di
          cui  all'articolo 13,  comma 1,  lettera a), la provvisoria
          regolamentazione  compatibile con le finalita' del comma 3.
          Le  amministrazioni  e le imprese erogatrici dei servizi di
          trasporto   sono   tenute   a   comunicare   agli   utenti,
          contestualmente  alla pubblicazione degli orari dei servizi
          ordinari,   l'elenco  dei  servizi  che  saranno  garantiti
          comunque  in  caso  di  sciopero  e  i relativi orari, come
          risultano  definiti  dagli  accordi  previsti  al  presente
          comma.
              3. I   soggetti   che   promuovono   lo   sciopero  con
          riferimento  ai servizi pubblici essenziali di cui all'art.
          1  o  che  vi  aderiscono,  i  lavoratori che esercitano il
          diritto  di  sciopero,  le  amministrazioni  e  le  imprese
          erogatrici  dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
          prestazioni   indispensabili,  nonche'  al  rispetto  delle
          modalita'  e  delle  procedure  di erogazione e delle altre
          misure di cui al comma 2.
              4. La Commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneita'
          delle  prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale
          scopo,  le  determinazioni  pattizie  ed  i  regolamenti di
          servizio  nonche'  i  codici  di  autoregolamentazione e le
          regole  di condotta vengono comunicati tempestivamente alla
          Commissione a cura delle parti interessate.
              5.   Al   fine   di  consentire  all'amministrazione  o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure  di  cui  al  comma 2  ed  allo  scopo  altresi', di
          favorire   lo   svolgimento   dei  eventuali  tentativi  di
          composizione  del  conflitto  e di consentire all'utenza di
          usufruire  di  servizi  alternativi, il preavviso di cui al
          comma 1  non  puo'  essere  inferiore  a  dieci giorni. Nei
          contratti  collettivi,  negli  accordi  di  cui  al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  nonche'  nei  regolamenti  di  servizio  da
          emanare  in  base  agli  accordi  con le rappresentanze del
          personale   di   cui   all'art.  47  del  medesimo  decreto
          legislativo    n.   29   del   1993   e   nei   codici   di
          autoregolamentazione  di  cui all'art. 2-bis della presente
          legge possono essere determinati termini superiori.
              6. Le  amministrazioni  o  le  imprese  erogatrici  dei
          servizi  di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione
          agli  utenti,  nelle  forme  adeguate, almeno cinque giorni
          prima  dell'inizio  dello sciopero, dei modi e dei tempi di
          erogazione  dei  servizi  nel  corso dello sciopero e delle
          misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
          garantire  e  rendere  nota  la  pronta  riattivazione  del
          servizio,  quando  l'astensione  dal  lavoro sia terminata.
          Salvo che sia intervenuto un'accordo tra le parti ovvero vi
          sia  stata  una  richiesta  da  parte  della Commissione di
          garanzia o dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza
          di  cui  all'art.  8,  la  revoca  spontanea dello sciopero
          proclamato,  dopo che e' stata data informazione all'utenza
          ai  sensi  del  presente comma, costituisce forma sleale di
          azione  sindacale  e  viene  valutata  dalla Commissione di
          garanzia  ai fini previsti dall'art. 4, commi da 2 a 4-bis.
          Il  servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'  tenuto  a dare
          tempestiva   diffusione   a  tali  comunicazioni,  fornendo
          informazioni  complete  sull'inizio,  la  durata, le misure
          alternative  e  le  modalita'  dello  sciopero nel corso di
          tutti  i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti
          a  dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le
          emittenti  radiofoniche  e  televisive  che si avvalgano di
          finanziamenti  o,  comunque,  di  agevolazioni  tariffarie,
          creditizie  o  fiscali  prevista  da  leggi dello Stato. Le
          amministrazioni  e  le imprese erogatrici dei servizi hanno
          l'obbligo  di  fornire  tempestivamente alla Commissione di
          garanzia   che   ne   faccia   richiesta   le  informazioni
          riguardanti  gli  scioperi  proclamati  ed  effettuati,  le
          revoche,   le   sospensioni  ed  i  rinvii  degli  scioperi
          proclamati,  e le relative motivazioni, nonche' le cause di
          insorgenza  dei  conflitti.  La violazione di tali obblighi
          viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui
          all'art. 4, comma 4-sexies.
              7.  Le  disposizioni  del  presente articolo in tema di
          preavviso  minimo  e  di  indicazione  della  durata non si
          applicano  nei  casi  di  astensione  dal  lavoro in difesa
          dell'ordine  costituzionale, o di protesta per gravi eventi
          lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  47  del  decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29  (Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
              "Art. 47 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e
          l'attivita'  sindacale  sono  tutelate nelle forme previste
          dalle  disposizioni  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, e
          successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate
          norme   di   carattere  generale  sulla  rappresentativita'
          sindacale    che    sostituiscano    o   modifichino   tali
          disposizioni,  le  pubbliche amministrazioni, in attuazione
          dei  criteri  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera b),
          della   legge   23 ottobre   1992,  n.  421,  osservano  le
          disposizioni  seguenti  in  materia  di  rappresentativita'
          delle  organizzazioni  sindacali  ai fini dell'attribuzione
          dei  diritti  e  delle  prerogative sindacali nei luoghi di
          lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
              2.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa   di   cui  al  comma 8,  le  organizzazioni
          sindacali  che,  in base ai criteri dell'art. 47-bis, siano
          ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
          collettivi,  possono  costituire  rappresentanze  sindacali
          aziendali  ai  sensi  dell'art.  19  e seguenti della legge
          20 maggio  1970,  n.  300. Ad esse spettano, in proporzione
          alla   rappresentativita',   le   garanzie  previste  dagli
          articoli 23,  24  e 30 della medesima legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e  le  migliori condizioni derivanti dai contratti
          collettivi nonche' dalla gestione dell'accordo recepito nel
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          27 ottobre 1994, n. 770 e dai successivi accordi.
              3.   In  ciascuna  amministrazione,  ente  o  struttura
          amministrativa  di  cui  al  comma 8,  ad  iniziativa anche
          disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
          viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
          seguenti,  un  organismo  di  rappresentanza  unitaria  del
          personale  mediante  elezioni  alle  quali  e' garantita la
          partecipazione di tutti i lavoratori.
              4.   Con   appositi   accordi  o  contratti  collettivi
          nazionali,  tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai sensi dell'art. 47-bis, sono
          definite  la  composizione dell'organismo di rappresentanza
          unitaria  del  personale  e  le  specifiche modalita' delle
          elezioni,  prevedendo  in  ogni  caso  il  voto segreto, il
          metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione
          della  prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
          presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai
          criteri dell'art. 47-bis, siano ammesse alle trattative per
          la  sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre
          organizzazioni   sindacali,  purche'  siano  costituite  in
          associazione  con  un  proprio  statuto  e  purche' abbiano
          aderito   agli   accordi   o   contratti   collettivi   che
          disciplinano  l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
          Per  la  presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
          tutte  le  organizzazioni sindacali promotrici un numero di
          firme  di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
          per  cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
          enti  o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
          e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
              5.  I  medesimi  accordi o contratti collettivi possono
          prevedere  che,  alle  condizioni  di cui al comma 8, siano
          costituite  rappresentanze  unitarie del personale comuni a
          piu'  amministrazioni  o enti di modeste dimensioni ubicati
          nel  medesimo  territorio.  Essi possono altresi' prevedere
          che  siano  costituiti  organismi  di  coordinamento tra le
          rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
          e  enti  con  pluralita'  di  sedi  o  strutture  di cui al
          comma 8.
              6.  I  componenti  della  rappresentanza  unitaria  del
          personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
          sindacali  aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
          300,  e  successive  modificazioni  e  del presente decreto
          legislativo.   Gli   accordi  o  contratti  collettivi  che
          regolano  l'elezione  e  il  funzionamento  dell'organismo,
          stabiliscono   i  criteri  e  le  modalita'  con  cui  sono
          trasferite   ai   componenti  eletti  della  rappresentanza
          unitaria   del   personale   le   garanzie  spettanti  alle
          rappresentanze  sindacali  anziendali  delle organizzazioni
          sindacali  di  cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
          vi aderiscano.
              7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
          con  le  quali  la  rappresentanza  unitaria  del personale
          esercita  in  via  esclusiva i diritti di informazione e di
          partecipazione  riconosciuti  alle rappresentanze sindacali
          aziendali  dall'art.  10  e  successive  modificazioni o da
          altre  disposizioni  della  legge  e  delle  contrattazione
          collettiva.  Essi  possono  altresi' prevedere che, ai fini
          dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa,
          la  rappresentanza  unitaria del personale sia integrata da
          rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali firmatarie
          del contratto collettivo nazionale del comparto.
              8.  Salvo  che i contratti collettivi non prevedano, in
          relazione   alle   caratteristiche  del  comparto,  diversi
          criteri  dimensionali,  gli organismi di cui ai commi 2 e 3
          del  presente  articolo  possono  essere  costituiti,  alle
          condizioni  previste  dai  commi  precedenti,  in  ciascuna
          amministrazione   o   ente   che   occupi   oltre  quindici
          dipendenti.   Nel   caso  di  amministrazioni  o  enti  con
          pluralita'  di sedi o strutture periferiche, possono essere
          costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
          siano  considerate  livelli  decentrati  di  contrattazione
          collettiva dai contratti collettivi nazionali.
              9.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 2 per la
          costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
          dell'art.  19  della  legge  20 maggio  1970,  n.  300,  la
          rappresentanza  dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
          strutture  amministrative  e' disciplinata, in coerenza con
          la  natura  delle  loro funzioni, dagli accordi o contratti
          collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
              10.   Alle   figure  professionali  per  le  quali  nel
          contratto   collettivo   del   comparto  sia  prevista  una
          disciplina  distinta  ai  sensi  dell'articolo 45, comma 3,
          deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi
          di  rappresentanza  unitaria  del personale, anche mediante
          l'istituzione,    tenuto   conto   della   loro   incidenza
          quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
          specifici collegi elettorali.
              11.  Per  quanto  riguarda  i  diritti e le prerogative
          sindacali  delle  organizzazioni  sindacali delle minoranze
          linguistiche,  nell'ambito  della  provincia  di  Bolzano e
          della  regione  Valle  d'Aosta,  si applica quanto previsto
          dall'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          6 gennaio   1978,   n.   58,   e  dal  decreto  legislativo
          28 dicembre 1989, n. 430".
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata
          legge 12 giugno 1990, n. 146:
              "Art.  1.  -  1. Ai  fini  della  presente  legge  sono
          considerati  servizi pubblici essenziali, indipendentemente
          dalla  natura  giuridica  del  rapporto di lavoro, anche se
          svolti  in  regime  di  concessione o mediante convenzione,
          quelli  volti  a  garantire  il godimento dei diritti della
          persona,   costituzionalmente  tutelati,  alla  vita,  alla
          salute,  alla  liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di
          circolazione,    all'assistenza    e   previdenza   sociale
          all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.
              2.  Allo  scopo di contemperare l'esercizio del diritto
          di  sciopero  con  il  godimento dei diritti della persona,
          costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente
          legge  dispone  le  regole  da rispettare e le procedure da
          seguire  in  caso  di  conflitto collettivo, per assicurare
          l'effettivita',  nel loro contenuto essenziale, dei diritti
          medesimi,   in   particolare   nei   seguenti   servizi   e
          limitatamente  all'insieme  delle  prestazioni  individuate
          come indispensabili ai sensi dell'art. 2:
                a) per  quanto  concerne  la tutela della vita, della
          salute,  della  liberta'  e  della sicurezza della persona,
          dell'ambiente   e   del  patrimonio  storico-artistico:  la
          sanita';   l'igiene  pubblica;  la  protezione  civile;  la
          raccolta  e  lo  smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli
          speciali,  tossici  e  nocivi:  le dogane, limitatamente al
          controllo    su    animali    e    su   merci   deperibili;
          l'approvvigionamento   di   energie,  prodotti  energetici,
          risorse  naturali  e  beni  di prima necessita', nonche' la
          gestione   e   la   manutenzione   dei  relativi  impianti,
          limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
          l'amministrazione    della   giustizia,   con   particolare
          riferimento  a  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
          personale  ed  a  quelli  cautelari  ed urgenti, nonche' ai
          processi  penali  con  imputati  in  stato di detenzione; i
          servizi  di  protezione  ambientale e di vigilanza sui beni
          culturali;
                b) per  quanto  concerne  la tutela della liberta' di
          circolazione:  i  trasporti  pubblici urbani ed extraurbani
          autoferrotranviari,   ferroviari,   aerei,  aeroportuali  e
          quelli  marittimi  limitatamente  al  collegamento  con  le
          isole;
                c) per  quanto  concerne l'assistenza e la previdenza
          sociale,  nonche'  gli  emolumenti  retributivi  o comunque
          quanto  economicamente  necessario al soddisfacimento delle
          necessita'  della  vita  attinenti  a diritti della persona
          costituzionalmente  garantiti:  i servizi di erogazione dei
          relativi  importi  anche  effettuati  a  mezzo del servizio
          bancario;
                d) per  quanto  riguarda  l'istruzione:  l'istruzione
          pubblica,   con  particolare  riferimento  all'esigenza  di
          assicurare  la  continuita'  dei  servizi degli asili nido,
          delle  scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo
          svolgimento   degli   scrutini  finali  e  degli  esami,  e
          l'istruzione  universitaria,  con  particolare  riferimento
          agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
                e) per  quanto riguarda la liberta' di comunicazione:
          le    poste,    le   telecomunicazioni   e   l'informazione
          radiotelevisiva pubblica".