Tabella A (art. 1, comma 2) Individuazione delle funzioni e dei compiti esercitati dal personale della carriera prefettizzia: a) attivita' di rappresentanza dello Stato sul territorio e di collaborazione a favore degli enti locali; attivita' di collaborazione a favore delle regioni e di coordinamento degli uffici periferici dello Stato nei limiti dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; raccordo delle attivita' statali in sede locale e promozione in sede locale della cooperazione tra le pubbliche amministrazioni; b) espletamento nell'ambito degli uffici territoriali del governo delle funzioni del commissario del governo, dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza e delle attribuzioni in materia di protezione civile, di difesa civile e di coordinamento delle attivita' di soccorso; c) attivita' finalizzate a garantire la regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e la loro funzionalita', anche nei casi di gestione commissariale, nonche' alla vigilanza sui servizi statali gestiti dagli enti locali; attivita' dirette ad assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum popolari; d) espletamento dei compiti di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza e di minoranze linguistiche, nonche' in materia di immigrazione, di condizione giuridica dello straniero, di asilo e di zone di confine; e) esercizio dei compiti connessi alla responsabilita' del prefetto a garanzia della legalita' amministrativa ovvero finalizzati alla mediazione dei conflitti sociali e alla salvaguardia dei servizi essenziali; esercizio delle attribuzioni in materia di sanzioni amministrative; f) coordinamento delle attivita' di livello internazionale nei diversi settori di competenza dell'amministrazione dell'interno, anche con riguardo alla cooperazione transfrontaliera, raccordo sul territorio delle iniziative di rilievo internazionale e cura delle relazioni con gli organismi dell'Unione europea; rapporti di collaborazione con gli organi del Governo e le autorita' indipendenti; espletamento di incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro dell'interno; attivita' di documentazione generale per esigenze di Governo; g) direzione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, dei dipartimenti e degli uffici territoriali del governo; direzione degli uffici che, in sede centrale e periferica, svolgono i compiti di cui alla presente tabella; direzione e coordinamento dei servizi comuni che richiedono la gestione unitaria dei compiti dell'amministrazione dell'interno, da individuare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rappresentanza dell'amministrazione nelle sedi giurisdizionali; espletamento delle funzioni complementari rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere.
Note alla tabella A: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per l'argomento vedasi alle note dell'art. 1): "Art. 11 (L'ufficio territoriale del governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo. 2. Gli uffici territoriali del governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. 3. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo. 4. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' del titolare dell'ufficio territoriale del governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificita' professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede periferica da parte degli uffici territoriali del governo di funzioni e compiti di amministrazione periferica la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Il regolamento prevede altresi' il mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite all'ufficio territoriale del governo e della disciplina vigente per il reclutamento e l'accesso ai suddetti ruoli, nonche' la dipendenza funzionale dell'ufficio territoriale del governo o di sue articolazioni dai ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza. 5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle amministrazioni periferiche degli affari esteri, della giustizia, della difesa, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attivita' culturali; non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti dal presente decreto legislativo ad agenzie. Il titolare dell'ufficio territoriale del governo e' coadiuvato da una conferenza permanente, da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato. Il titolare dell'ufficio territoriale di governo nel capoluogo della regione e' coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato". - Per l'argomento dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi alle note dell'art. 1.