Allegato G. (Art. 45) ASSISTENZA PROGRAMMATA DOMICILIARE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI Art. 1 - Prestazioni domiciliari 1. L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per: - monitoraggio dello stato di salute dell'assistito; - controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari; - indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico; - indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarita' fisiche e psichiche del singolo paziente; - indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita della Azienda; - collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per la necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno; - predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; - attivazione degli interventi riabilitativi; - tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.