(all. 1 - art. 1)
            Denominazione d'origine protetta disciplinare
          di produzione "Farina di neccio della Garfagnana"

                               Art. 1.
                      Denominaione del prodotto
    La  denominazione  di  origine  protetta  "Farina di Neccio della
Garfagnana"  e'  riservata  alla farina dolce di castagne ottenute da
alberi  di  castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte
al  successivo  art.  2,  le  cui caratteristiche sono da attribuirsi
esclusivamente    a   fattori   naturali   e   all'opera   dell'uomo,
conformemente  agli  elementi  e  ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione;
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    La  Farina  di  Neccio  della Garfagnana e' prodotta con metodi e
tecnologie   tradizionali   tipiche   locali,  utilizzando  castagne,
seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati
nell'area  delimitata  al  successivo  art. 3, e ottenuta mediante la
trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varieta':
      Carpinese;
      Pontecosi;
      Mazzangaia;
      Pelosora;
      Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;
      Verdola: verdarella, verdona;
      Nerona: gragnanello, bocca storta, morona;
      Capannaccia: capannaccina, insetina.
    Piu'  quelle  varieta'  di  castagne  sempre delle stesse zone di
origine di cui all'art. 3, ma con denominazione puramente locali.
                               Art. 3.
                  Delimitazione area di produzione
    L'area  di  provenienza  delle castagne dove altresi' insistono i
metati  e  i  mulini  per la trasformazione in farina di Neccio della
Garfagnana, nonche' gli impianti di confezionamento, e' individuabile
nella seguente zona della provincia di Lucca:
      comune di Castelnuovo di Garfagnana;
      comune di Castiglione Garfagnana;
      comune di Pieve Fosciana;
      comune di San Romano di Garfagnana;
      comune di Sillano;
      comune di Piazza al Serchio;
      comune di Minucciano;
      comune di Camporgiano;
      comune di Careggine;
      comune di Fosciandora;
      comune di Giuncugnano;
      comune di Molazzana;
      comune di Vergemoli;
      comune di Vagli;
      comune di Villa Collemandina;
      comune di Gallicano;
      comune di Borgo a Mozzano;
      comune di Barga;
      comune di Coreglia Antelminelli;
      comune di Bagni di Lucca;
      comune di Fabbriche di Vallico.
    Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657, cosi'
come da cartografia in scala 1:25.000 allegata.
                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    La  farina  di Neccio, attualmente destinata quasi esclusivamente
alla produzione dolciaria, ha rappresentato nel corso di molti secoli
uno degli alimenti base per il sostentamento delle popolazioni rurali
della  Garfagnana.  Per  questo  l'uso  del  prodotto  e'  fortemente
radicato  nella  cultura  locale  avendo acquisito grossi spazi nella
cucina  tradizionale  della  zona. Proprio salvaguardando gli aspetti
culturale  e  tradizionale si assicurera' un futuro a questo prodotto
visto  che  i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la
scomparsa nel giro di qualche decennio.
    Pertanto,  dovra'  essere  assicurato il mantenimento di elementi
tradizionali   anche   nel   processo   di  produzione  in  modo  che
contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto
e  a  mantenere  inalterato  l'ambiente nel quale si opera. Si dovra'
pertanto  prestare  cura  anche alla realizzazione o ristrutturazione
dei  metati,  caratteristici  essiccatoi  delle castagne a due piani,
realizzati  con  pietrame,  calce  e sabbia e dei mulini che dovranno
avere   macine   di   pietra  e  strutture  conformi  alle  tipologie
architettoniche locali.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    I  castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per
la  "Farina  di  Neccio  della  Garfagnana"  D.O.P.  devono avere una
densita' di piante in produzione non superiore alle 150 per ettaro.
    I  metati tradizionali conformi a quanto riportato nel precedente
articolo  devono  essere  situati  nella  zona delimitata ed iscritti
nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.
    I  mulini  destinati  alla  macinatura  delle  castagne secche da
trasformare   in   "Farina   di   Neccio  della  Garfagnana"  D.O.P.,
localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale
a  macine  di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco di
cui al successivo art. 6.
    Le  castagne  prodotte  nella zona delimitata di cui all'art. 3 e
riconducibili  alle  varieta'  di  cui  all'elenco dell'art. 2 devono
essere   essiccate   nei  metati  tradizionali.  L'essiccazione  deve
avvenire a fuoco lento con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno.
Le  castagne  devono  essere  immesse nel metato in quantita' tali da
formare  uno  strato  compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 90
centimetri,  in  modo  che l'umidita' possa evaporare onde non creare
ristagni  all'interno di esso con sobbollimenti tali da lasciare alle
castagne sapori sgradevoli.
    Dopo  un  periodo  di essiccazione, non inferiore a 40 giorni, le
castagne  dovranno  essere  pulite  dallo loro buccia esterna, con le
tradizionali  macchine  a  battitori,  ventilate  a  macchina  o  con
tecniche  tradizionali e ripassate a mano per levare le parti impure.
La  resa massima delle castagne secche pelate, rispetto alle castagne
crude non puo' superare il 30 % in peso.
    Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne
secche  al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto
alla  elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse conferisca
al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.
    La  "Farina  di  Neccio  della Garfagnana" D.O.P. prima di essere
posta  in  commercio  deve  rispondere alle seguenti caratteristiche:
fine sia al tatto che al palato, umidita' massima del 13%, colore che
puo' variare dal bianco all'avorio scuro, sapore dolce con un leggero
retrogusto amarognolo, profumo di castagne.
    I produttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto
con  la  D.O.P.  "Farina  di  Neccio della Garfagnana" sono tenuti ad
iscrivere  i  loro  castagneti in un elenco gestito dall'organismo di
controllo accreditato dalla norma EN 45011.
    Le  domande  di  iscrizione  dei  castagneti  nell'elenco  devono
contenere  gli  estremi  atti  ad  individuare  la  proprieta' e/o il
possesso, gli estremi catastali desunti dagli estratti: il comune, il
numero  di  foglio,  mappa  e  la  partita  catastale, le superfici a
castagneto,  il  numero  di  piante ad ettaro e le varieta' presenti.
Tali  domande devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno a
decorrere  dal  quale si intende commercializzare il prodotto "Farina
di Neccio della Garfagnana" D.O.P. Entro la stessa data devono essere
presentate  le  domande  intese ad approvare eventuali modifiche alle
iscrizioni stesse.
    La  raccolta  delle castagne deve avvenire tra il 1o ottobre e il
30 novembre di ogni anno.
    I  produttori  aventi i castagneti iscritti nell'elenco di cui al
presente articolo devono dichiarare al soggetto gestore dell'elenco:
      il metato presso il quale avverra' l'essiccazione, la quantita'
di   castagne  fresche  poste  ad  essiccare,  il  giorno  di  inizio
dell'essiccazione  e  la  resa  finale in castagne secche e il mulino
presso il quale avverra' la molitura.
    Il  mugnaio  avente  il mulino iscritto nell'apposito elenco deve
dichiarare al soggetto gestore dell'albo, per ogni partita:
      il  produttore,  il  periodo  di  molitura e il quantitativo di
farina prodotta.
    Il  metato e il mulino dovranno essere scelti tra quelli iscritti
nell'apposito elenco di cui al successivo comma.
    La  domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del titolo
di proprieta' e/o di possesso, il comune e la localita' di ubicazione
degli immobili, il foglio catastale, il numero/i di particella/e.
    I mulini che si intende abilitare alla trasformazione di castagne
in  "Farina  di Neccio della Garfagnana" D.O.P. devono essere adibiti
esclusivamente alla molitura delle castagne.
    La  domanda  di  richiesta di iscrizione per i metati ed i mulini
deve  essere  presentata entro il 30 giugno dell'anno a decorrere dal
quale  si  intende  adibire  le  strutture  alla  trasformazione  del
prodotto  da  commercializzare con il marchio "Farina di Neccio della
Garfagnana" D.O.P.
                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    I  produttori  di  castagne  nonche' i gestori di metati e mulini
dovranno essere iscritti in un apposito elenco gestito dall'organismo
di  controllo  di  cui al successivo art. 7. Entro dieci giorni dalla
fine   della   raccolta  deve  essere  presentata,  all'organismo  di
controllo  la  denuncia  di  produzione  di castagne fresche raccolte
relativa  all'annata  in corso. La denuncia di produzione da parte di
un  produttore  puo'  essere  fatta  in  piu' volte, e l'organismo di
controllo  rilascera',  di  volta in volta, attestazione del prodotto
denunciato dopo avere verificato la corrispondenza all'elenco.
                               Art. 7.
                       Organismo di controllo
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto dall'A.I.A.B. ente certificatore privato, sulla base di quanto
stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Ogni  anno  la  nuova "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.,
potra'   essere   commercializzata  soltanto  dopo  il  primo  giorno
di dicembre.
    I  prodotti  trasformati  possono  menzionare in etichetta che il
prodotto  stesso  e' ottenuto con "Farina di Neccio della Garfagnana"
D.O.P.  purche'  il trasformatore si sottoponga ai controlli da parte
dell'organismo   di  cui  all'art.  6,  e  rispetti  le  prescrizioni
impartite  da  detto  organismo per l'identificabilita' delle partite
del prodotto.
    La "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P. puo' essere venduta
dal produttore solo confezionata in sacchetti trasparenti inseriti in
una  fascia  di  protezione  di cartone. Le confezioni saranno da 500
grammi e da 1 chilogrammo. Per forniture a ristoranti, pasticcerie ed
altri  trasformatori  e' consentito commercializzare la confezione di
12  chilogrammi  in  due  sacchi  trasparenti  e sigillati da 6 chili
cadauno sempre inscatolati.
    Detti  contenitori  devono essere chiusi e sigillati in modo tale
da  impedire  che il contenuto possa essere estratto senza la rottura
del  sigillo.  Il  sigillo e' costituito da una etichetta inamovibile
che deve riportare le seguenti indicazioni:
      A)"Farina  di  Neccio della Garfagnana", seguita immediatamente
al  di sotto dalla dicitura "Denominazione origine protetta" (D.O.P.)
come dall'allegato che fa parte integrante del disciplinare;
      B)  nome  cognome  o ragione sociale del produttore, nonche' la
ditta  e la sede di chi ha effettuato il confezionamento del prodotto
(sia esso il produttore o terzi);
      C) quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori,
espressa in conformita' delle norme metrologiche vigenti.
    L'etichetta  deve altresi' contenere il logo europeo della D.O.P.
cosi' come definito dal regolamento CE. n. 1726/98.
    In etichetta e' vietata l'indicazione di qualsiasi qualificazione
diversa  da  quella  prevista dal presente disciplinare, ivi compresi
gli aggettivi "extra", "superiore", "fine", "scelta", "selezionata" e
similari.  E' vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato
laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.
    E'  consentito  l'uso  di indicazioni relative al produttore e al
luogo di confezionamento.