LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; Visto l'art. 3-octies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che dispone che, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997, i profili professionali dell'area socio-sanitaria; Visto il comma 5 del richiamato art. 3-octies che prevede che le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, siano individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita questa Conferenza e siano definiti i relativi ordinamenti didattici; Visto il decreto del 18 febbraio 2000 del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale con il quale, in conformita' ai criteri stabiliti dalla Conferenza unificata (rep. atti n. ....), e' stata individuata la figura, il profilo professionale e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario; Considerato che la Corte dei conti, con ordinanza n. 3/2000, nella adunanza del 21 settembre 2000, ha deliberato di sospendere ogni pronuncia e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, ai fini del decidere, di questioni di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 3-octies, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni; Vista la proposta di accordo trasmessa con nota del 15 febbraio 2001 dal Ministero della sanita' che, in pari data, e' stata inviata alle regioni e province autonome, con il quale si propone in attesa della decisione della Corte costituzionale, che la figura dell'operatore socio-sanitario e il relativo ordinamento siano individuati tramite un accordo tra i Ministri della sanita' e della solidarieta' sociale e le regioni e province autonome; Vista la nota del 15 febbraio con la quale la regione Veneto, a nome del coordinamento tecnico interregionale dell'area sanita' e servizi sociali, ha avanzato alcune richieste di emendamento alla proposta di accordo, precisando che in caso di accoglimento delle stesse, da parte delle regioni, si intendeva reso il parere a livello tecnico; Vista la nota del 16 febbraio 2001 con la quale il Ministero della sanita', a cui sono state inoltrate le suddette richieste emendamentive avanzate dalle regioni, ha comunicato di non avere rilievi da formulare in merito; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo, nei termini sottoindicati tra il Ministro per la sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Ritenuto non piu' differibile la istituzione di una specifica figura di operatore socio-sanitario che svolga attivita' indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario, ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente; Considerata la conseguente necessita' di attivare immediatamente i relativi corsi di formazione; Ritenuto che, in attesa della decisione della Corte costituzionale, la disciplina sulla figura di detto operatore e sul relativo ordinamento possa essere adottata tramite un accordo fra i Ministri della sanita' e della solidarieta' sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Ritenuto, in attesa della decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con ordinanza n. 3/2000 in merito al decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale 18 febbraio 2000, concernente la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e la definizione dell'ordinamento didattico, necessario ed urgente attivare i corsi di formazione di operatore socio-sanitario, restando impregiudicate le ulteriori autonome determinazioni delle amministrazioni interessate a seguito ed in conformita' della sentenza della Corte costituzionale; Convengono quanto segue: in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimita' costituzionale dell'art. 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle regioni a seguito ed in conformita' alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'operatore socio-sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati in conformita' ai contenuti degli articoli da 1 a 13 del decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, 18 febbraio 2000, e relativi allegati, con la precisazione che il contenuto dell'art. 12 va modificato al comma 3 e comma 4, nel testo che qui di seguito si riproduce: Art. 1. Figura e profilo 1. E' individuata la figura dell'operatore socio-sanitario. 2.L'operatore socio-sanitario e' l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attivita' indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.