IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.   448,   come  sostituita  dall'art.  12,  comma  4,  della  legge
23 dicembre  1999,  n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti
per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  medesimo  art. 8 sono
destinate  a  compensare,  tra  l'altro,  i  maggiori oneri derivanti
dall'aumento   progressivo   dell'accisa   applicata  al  gasolio  da
riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria
e  distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati
ricadenti  nella  zona  climatica  E di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto
del   Ministro   delle   finanze   di   concerto   con   il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354;
  Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999,
n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del
costo  del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto,
emanato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  10, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia
delle   dogane,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24  del
30 gennaio  2001,  recante  "istruzioni  per  l'estensione alle nuove
ipotesi previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  della  riduzione  del  prezzo per il gasolio e per i gas di
petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in
particolari zone geografiche";
  Considerato  che  dal  combinato  disposto  dell'art.  8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito
dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23 dicembre  1999, n. 488, e
dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
come  integrato  dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  si  evince che con la locuzione di comune si e' inteso fare
riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che,
quindi,  un  comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere
non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa
comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune
risulti essere metanizzata;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo
1999,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 183/L alla Gazzetta
Ufficiale  n.  246 del 19 ottobre 1999, con il quale si e' provveduto
all'individuazione, nella tabella A allegata allo stesso decreto, dei
comuni  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
25 ottobre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 256 del
30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla
predetta tabella A;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  del
27 giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  168 del
20 luglio   2000,   con  il  quale  sono  state  apportate  ulteriori
modificazioni alla citata tabella A;
  Considerato  che,  anche in base al citato combinato disposto delle
norme  legislative,  occorre  integrare  la  medesima  tabella  A con
l'inserimento di altri comuni aventi titolo al beneficio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze,
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono
inseriti  i  seguenti  comuni  non  metanizzati  ricadenti nella zona
climatica E:


Codice ISTAT            Comune                              Provincia
      -                    -                                    -
6106             |Montechiaro d'Acqui                  |           AL
6125             |Pareto                               |           AL
44067            |Santa Vittoria in Matenano           |           AP
66027            |Castel di Ieri                       |           AQ
66052            |Lucoli                               |           AQ
66059            |Ocre                                 |           AQ
66090            |Sant'Eusanio Forconese               |           AQ
66101            |Tornimparte                          |           AQ
66102            |Trasacco                             |           AQ
5121             |Montiglio Monferrato                 |           AT
37015            |Castel di Casio                      |           BO
37029            |Granaglione                          |           BO
37031            |Grizzana Morandi                     |           BO
70022            |Duronia                              |           CB
70054            |Pietracupa                           |           CB
13216            |Sorico                               |           CO
13178            |Peglio                               |           CO
101006           |Cerenzia                             |           KR
101023           |Savelli                              |           KR
46025            |Pieve Fosciana                       |           LU
46034            |Villa Basilica                       |           LU
43002            |Apiro                                |           MC
33017            |Corte Brugnatella                    |           PC
28071            |Rovolon                              |           PD
54033            |Montone                              |           PG
93011            |Castelnovo del Friuli                |           PN
41016            |Fratte Rosa                          |           PS
9039             |Mioglia                              |           SV
103047           |Montescheno                          |           VB
23031            |Dolcè                                |           VR