IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 27 dicembre 2001, n. 518; Vista la nota della prefettura di Messina n. 10684/1312/GAB in data 8 maggio 2001; Vista la nota n. 7340 in data 21 novembre 2000 con la quale si chiedeva alla Regione siciliana l'emissione del parere di competenza; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario: dal 15 giugno al 31 ottobre 2001: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea; dal luglio al 30 settembre 2001: divieto per le isole Lipari - Vulcano; dal luglio al 30 settembre 2001: divieto per l'isola Filicudi.