IL MINISTRO DEL LAVORO e della previdenza sociale di concerto con il ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Visto l'art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, che dispone la determinazione dei criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tenendo conto della natura, dell'attivita' e dei fattori specifici di rischio; Ravvisata la necessita' di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito; Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi: a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto; b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto; c) alla protezione degli occhi: i) filtri per saldatura e tecniche connesse, ii) filtri per radiazioni ultraviolette, iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto; d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.