(Stampate sulla seconda pagina di copertina del registro)
NORME D'USO DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
PER LE UNITA' OPERATIVE
1. Il registro di carico e scarico in dotazione alle unita'
operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
delle unita' operative dei servizi territoriali delle aziende
sanitarie locali, e' l'unico documento su cui annotare le operazioni
di approvvigionamento, somministrazione e restituzione dei farmaci
stupefacenti e psicotropi di cui alle tabelle I, Il, III, e IV
previste dall'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di
stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990).
2. Il registro, costituito da cento pagine prenumerate, e'
vidimato dal direttore sanitario o da un suo delegato, che provvede
alla sua distribuzione.
3. Il responsabile dell'assistenza infermieristica e' incaricato
della buona conservazione del registro. Dopo due anni dalla data
dell'ultima registrazione, il registro puo' essere distrutto.
4. Il dirigente medico dell'unita' operativa e' responsabile
della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
5. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico,
attraverso periodiche ispezioni, accerta la corretta tenuta del
registro di carico e scarico di reparto. Di tali ispezioni verra'
redatto apposito verbale che sara' trasmesso alla direzione
sanitaria.
6. Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana
preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il
dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unita' di misura adottata per
la movimentazione.
7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere
effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla
movimentazione, senza lacune di trascrizione.
8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.
9. Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo
indelebile; le eventuali correzioni, effettuate senza alcuna
abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere
controfirmate.
10. Nel caso di somministrazione parziale di una forma
farmaceutica il cui farmaco residuo non puo' essere successivamente
utilizzato (come ad esempio una fiala iniettabile), si procedera'
allo scarico dell'unita' di forma farmaceutica. Nelle note sara'
specificata l'esatta quantita' di farmaco somministrata,
corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del
paziente. La quantita' residua del farmaco e' posta tra i rifiuti
speciali da avviare alla termodistruzione.
11. Il registro non e' soggetto alla chiusura annuale, pertanto
non deve essere eseguita la scritturazione riassuntiva di tutti i
dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei medicinali
movimentati durante l'anno.
PRESCRIZIONI D'USO
1. Indicare: il nome della specialita' medicinale o del prodotto
generico o della preparazione galenica, la forma farmaceutica
(compresse, fiale, soluzione orale ecc.), il dosaggio e l'unita' di
misura adottata per la movimentazione (ml, mg o unita' di forma
farmaceutica).
2. Indicare il numero progressivo della registrazione.
3. Indicare il giorno, mese ed anno della registrazione.
4. Indicare il numero del buono di approvvigionamento o di
restituzione del farmaco. La movimentazione di farmaci tra diverse
unita' operative dello stesso presidio, deve essere specificata nelle
note.
5. Indicare la quantita' di farmaco ricevuta in carico.
6. Indicare il nome e il cognome o il numero della cartella
clinica o altro sistema di identificazione del paziente. Indicare
l'unita' operativa, in caso cessione a quest'ultima. Indicare la
farmacia, in caso di reso.
7. Indicare la quantita' di farmaco somministrata o consegnata o
ceduta o resa.
8. Indicare la quantita' di farmaco giacente presso l'unita'
operativa dopo ogni movimentazione.
9. Firma di chi esegue la movimentazione.
10. Indicare, oltre ai casi gia' evidenziati, specifiche
annotazioni atte a fornire maggiore chiarezza in casi particolari.
(Intestazione frontespizio del registro prima di copertina)
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE
DELLE UNITA' OPERATIVE DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E
PRIVATE, NONCHE' DELLE UNITA' OPERATIVE DEI SERVIZI TERRITORIALI
DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI.
----> Vedere modello di pag. 9 <----