IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza, del 23 aprile 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e ad
interim  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Personalita' giuridica delle fondazioni e finalita'
  1.  In  applicazione  di quanto previsto dall'articolo 59, comma 3,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, e in luogo delle aggregazioni
di  cui  alla  lettera  c)  del  comma 2  dello  stesso  articolo, le
universita'  statali,  di  seguito denominate enti di riferimento, al
fine  di  realizzare  l'acquisizione  di beni e servizi alle migliori
condizioni  di  mercato,  nonche'  per lo svolgimento delle attivita'
strumentali  e  di  supporto  alla  didattica e alla ricerca, possono
costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto
privato  disciplinate,  per  quanto  non  espressamente  previsto dal
presente regolamento, dal codice civile e dalle relative disposizioni
di  attuazione.  Anche  la  Conferenza  dei rettori delle universita'
italiane puo', per le stesse finalita', promuovere la costituzione di
dette fondazioni.
  2.  Le  fondazioni  hanno sede, di norma, nel territorio del comune
ove e' istituita la sede principale degli enti di riferimento.
  3.  Il  riconoscimento  della personalita' giuridica e' concesso ai
sensi  dell'articolo  1  del  regolamento  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  4.  Le  fondazioni  sono  persone  giuridiche private senza fini di
lucro   ed   operano  esclusivamente  nell'interesse  degli  enti  di
riferimento.
  5.   Gli   enti  di  riferimento  esercitano  nei  confronti  della
fondazione  le  funzioni  di  indirizzo e di riscontro sull'effettiva
coerenza  dell'attivita'  delle fondazioni con l'interesse degli enti
medesimi.
  6.  Le  fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalita'
consentite  dalla  loro  natura  giuridica ed operano nel rispetto di
principi  di  economicita'  della  gestione.  Non  e'  ammessa  sotto
qualsiasi  forma  la  distribuzione  di  utili.  Eventuali  proventi,
rendite  o  altri  utili  derivanti dallo svolgimento delle attivita'
previste dagli statuti sono utilizzati interamente per perseguire gli
scopi della fondazione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il   testo   dell'art.   59,  comma  3,  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388,  e'  riportato  in  nota  alle
          premesse.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59, comma 3, della
          legge   23 dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
                "3.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo,
          nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
          supporto   alla  didattica  e  alla  ricerca,  una  o  piu'
          universita'  possono,  in  luogo  delle aggregazioni di cui
          alla  lettera  c)  del  comma  2,  costituire fondazioni di
          diritto   privato   con   la   partecipazione  di  enti  ed
          amministrazioni   pubbliche   e   soggetti   privati.   Con
          regolamento  adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il funzionamento delle
          predette  fondazioni, con individuazione delle tipologie di
          attivita'  e  di  beni  che  possono  essere conferiti alle
          medesime  nell'osservanza del criterio della strumentalita'
          rispetto   alle   funzioni   istituzionali,  che  rimangono
          comunque riservate all'universita'.".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 febbraio  2000,  n.  361  concerne: "Regolamento recante
          norme   per   la   semplificazione   dei   procedimenti  di
          riconoscimento   di   persone   giuridiche   private  e  di
          approvazione  delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
          statuto  (n.  17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri).
                "2.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  59,  comma  3  della legge
          23 dicembre 2000, n. 388, si veda la nota alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361:
              "Art.  1. - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e
          9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante  il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel
          registro  delle  persone  giuridiche,  istituito  presso le
          prefetture.
              2.  La  domanda  per  il  riconoscimento di una persona
          giuridica,  sottoscritta  dal fondatore ovvero da coloro ai
          quali   e'   conferita   la  rappresentanza  dell'ente,  e'
          presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
          la  sede  dell'ente.  Alla  domanda  i richiedenti allegano
          copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto. La
          prefettura  rilascia  una  ricevuta  che attesta la data di
          presentazione della domanda.
              3.  Ai  fini del riconoscimento e' necessario che siano
          state  soddisfatte le condizioni previste da norme di legge
          o  di  regolamento  per  la  costituzione dell'ente, che lo
          scopo  sia  possibile  e lecito e che il patrimonio risulti
          adeguato alla realizzazione dello scopo.
              4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
          da idonea documentazione allegata alla domanda.
              5.  Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
          presentazione    della   domanda   il   prefetto   provvede
          all'iscrizione.
              6.  Qualora  la  prefettura  ravvisi  ragioni  ostative
          all'iscrizione   ovvero   la  necessita'  di  integrare  la
          documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
          5,  ne  da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali,
          nei  successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
          documenti.  Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il
          prefetto  non  comunica  ai richiedenti il motivato diniego
          ovvero  non  provvede  all'iscrizione,  questa  si  intende
          negata.
              7.  Il  riconoscimento  delle  fondazioni istituite per
          testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
          caso  di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla
          presentazione della domanda.
              8.  Le  prefetture  istituiscono  il registro di cui al
          comma  1,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento.
              9.  Le  prefetture  e  le  regioni provvedono, ai sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati
          e delle informazioni.
              10.  Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
          culturali,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  regolamento, sentito il
          Ministro  dell'interno,  sono  determinati i casi in cui il
          riconoscimento  delle  persone giuridiche che operano nelle
          materie  di  competenza  del  Ministero  per  i  beni  e le
          attivita'  culturali  e'  subordinato  al preventivo parere
          della  stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di
          sessanta  giorni  dalla richiesta del prefetto. In mancanza
          del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.".