Allegato I
REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI
DALLA CONVENZIONE STCW
Capitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle
disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad
eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va
inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte
A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che
devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida
di certificati abilitanti in virtu' delle disposizioni della
convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni
sull'abilitazione alternativa del capitolo VII e le disposizioni
sulle abilitazioni dei capitoli II, III e IV, le idoneita'
specificamente indicate nei livelli di competenza sono state
raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) navigazione;
2) maneggio e stivaggio del carico;
3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a
bordo;
4) macchine e motori marini;
5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6) manutenzione e riparazioni;
7) radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilita':
1) livello dirigenziale;
2) livello operativo;
3) livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai
sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella
parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW.
Capitolo II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali
responsabili della guardia di navigazione su navi di 500 o piu'
tonnellate di stazza lorda.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che
presti servizio su navi marittime di 500 o piu' TSL deve possedere un
certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per
un periodo non inferiore a un anno nell'ambito di un programma di
formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di formazione
a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del
codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione
riconosciuto oppure aver prestato un servizio di navigazione
riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni;
2.3. aver prestato, durante il prescritto servizio di
navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la supervisione del
comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4. avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del
capitolo IV, ove prescritti per l'espletamento dei servizi radio
definiti in conformita' delle norme radio;
2.5. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei
primi ufficiali di coperta di navi di 500 o piu' tonnellate di stazza
lorda.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3000 o piu'
TSL.
1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime
di 3000 e piu' TSL devono possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o
piu' TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in
quel compito:
2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
per non meno di 12 mesi;
2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non meno di
trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non
meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di
navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di
coperta;
2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti
e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e piu' TSL.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le
3000 TSL.
3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime
tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta,
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL;
4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti
per l'abilitazione in qualita' di ufficiale responsabile della
guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL ed aver prestato un
servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di
trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo' essere ridotto a non
meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale servizio di
navigazione sono stati prestati in qualita' di primo ufficiale di
coperta;
4.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
formazione riconosciuta e avere una competenza del livello indicato
alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti e i primi
ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali
responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi di
TSL inferiore a 500.
Navi non adibite a viaggi costieri.
1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che
presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500
t non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato
adeguato per navi di 500 o piu' TSL.
2. Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza
lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere
un certificato adeguato per il servizio in qualita' di comandante di
navi tra le 500 e le 3000 TSL.
Navi adibite a viaggi costieri.
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione.
3. Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su
navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi
costieri deve possedere un certificato adeguato.
4. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
4.1. avere almeno 18 anni;
4.2. aver effettuato:
4.2.1. un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato
periodo di servizio di navigazione, come stabilito
dall'amministrazione,
oppure:
4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione
di coperta per un periodo non inferiore a tre anni;
4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del
capitolo VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti in
conformita' delle norme radio;
4.4. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per gli
ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante.
5. Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di
stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve
possedere un certificato adeguato.
6. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di comandante di
navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi
costieri deve:
6.1. avere almeno 20 anni;
6.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in
qualita' di ufficiale responsabile della guardia di navigazione per
un periodo di non meno di dodici mesi;
6.3. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti
di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
7. Dispense.
L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e
le condizioni di viaggio siano tali da rendere l'applicazione di
tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3
del codice STCW esorbitanti o inattuabili, puo', nella misura che
ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su tale nave o classe di
navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di tutte
le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti
parte di una guardia di navigazione
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su
navi marittime di 500 o piu' TSL, che non sia un marinaio che stia
compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti, mentre e' di
guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve
possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri
compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente
almeno sei mesi di formazione e di pratica,
oppure:
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che
non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-II/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui
ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati con funzioni
attinenti alla guardia di navigazione e comportare l'esecuzione di
compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio
qualificato.
4. Uno Stato membro puo' ritenere che un appartenente alla gente
di mare abbia i requisiti previsti dalla presente regola quando ha
prestato servizio nella qualita' pertinente nella sezione di coperta
per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che
precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato
membro.
Capitolo III
REPARTO MACCHINE
Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale
responsabile della guardia in macchina in un locale macchine
presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale
macchine periodicamente non presidiato.
1. Ogni ufficiale di macchina responsabile della guardia in
macchina in un locale macchine presidiato od ogni ufficiale addetto
al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non
presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 750 kW deve
possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver prestato non meno di sei mesi di servizio di
navigazione nel reparto macchine in conformita' della sezione A-III/1
del codice STCW;
2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e
di formazione riconosciuti della durata di almeno trenta mesi,
comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato in
un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000
kW.
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina
in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000 kW deve
possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di
ufficiale responsabile della guardia in macchina;
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale
di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a trentasei mesi, di cui non meno di dodici mesi prestati in qualita'
di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilita', essendo
qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
e
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000
kW.
1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina
in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza compresa tra 750 e 3000 kw deve
possedere un certificato adeguato.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione in qualita' di
ufficiale responsabile della guardia in macchina:
2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo ufficiale di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale
di macchina;
2.1.2. per l'abilitazione in qualita' di direttore di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a ventiquattro mesi di cui non meno di dodici mesi essendo
qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW.
3. Ogni ufficiale di macchina che sia abilitato a prestare
servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
motore di propulsione principale di potenza pari o superiore a 3000
kW puo' prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi
un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a
3000 kW purche' abbia prestato non meno di dodici mesi di servizio di
navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale di macchina in una
posizione di responsabilita' e il certificato attesti tale
circostanza.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente
parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto al
servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non
presidiato.
1. Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale
macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale
macchine periodicamente non presidiato su navi marittime aventi un
apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kw, che non sia un
marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti
sono di natura che non richiede specializzazione, deve possedere un
certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2. Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1. avere almeno 16 anni;
2.2. aver effettuato:
2.2.1. un servizio di navigazione riconosciuto comprendente
almeno sei mesi di formazione e di pratica;
o
2.2.2. un addestramento speciale, a terra o a bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione riconosciuto che
non sia inferiore a due mesi;
2.3. avere una competenza del livello indicato alla sezione
A-III/4 del codice STCW.
3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui
ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono essere associati a funzioni
attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare l'esecuzione
di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina
o di un marinaio qualificato.
4. Uno Stato membro puo' considerare che un appartenente alla
gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola quando
ha prestato servizio nella qualita' pertinente nel reparto macchine
per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che
precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato
membro.
Capitolo IV
PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI
E AI SERVIZI RADIO
Nota esplicativa:
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono
stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita umana in mare del 1974, nella versione
modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature
radio figurano nella convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli
orientamenti adottati dall'IMO.
Regola IV/1
Applicazione
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le disposizioni del
presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi radio
su navi che operano nell'ambito del sistema globale di soccorso e
sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
nella versione modificata.
2. Fino al 1o febbraio 1999, il personale addetto ai servizi
radio su navi gia' conformi alle disposizioni della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
in vigore anteriormente al 1o febbraio 1992, deve soddisfare le
disposizioni della convenzione internazionale sulle norme relative
alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e alla
guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1o dicembre 1992.
3. Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono
tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS contenute nel
capitolo IV della convenzione SOLAS non e' obbligato a conformarsi
alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale di
tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione
provvede affinche' siano rilasciati o riconosciuti certificati
adeguati per il personale addetto ai servizi radio come prescritto
dalle norme radio.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto
ai servizi radio GMDSS
1. Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di
servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un
certificato adeguato relativo al GMDSS, rilasciato o riconosciuto
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio.
2. Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della
presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
nella versione modificata, devono disporre di un'apparecchiature
radio, deve:
2.1. avere almeno 18 anni;
2.2. aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW.
Capitolo V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle
qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna
1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad
assumere responsabilita' in relazione al carico ed alle attrezzature
per il carico su navi cisterna devono aver frequentato con esito
positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai
corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non
inferiore a tre mesi su navi cisterna, al fine di acquisire una
sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza,
oppure aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche
specifiche delle navi cisterna comprendente almeno il programma
previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia, l'amministrazione puo' ritenere sufficiente un periodo
di servizio di navigazione sotto supervisione inferiore a quello
prescritto al paragrafo 1, purche' sussistano le seguenti condizioni:
1.2. il periodo non sia inferiore a un mese;
1.3. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t;
1.4. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il
periodo considerato non ecceda le 72 ore;
1.5. le caratteristiche operative della nave cisterna, il
numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico effettuati nel
periodo considerato consentano l'acquisizione di conoscenze e di
esperienza pratica del medesimo livello.
2. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda
alle operazione di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i
requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono:
2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita
su navi cisterna dello stesso tipo di quella su cui prestano
servizio;
2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione
specializzato, comprendente almeno le materie indicate alla sezione
A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri compiti sulla petroliera,
chimichiera o gasiera su cui prestano servizio.
3. Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della
convenzione STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente di
mare e' presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se ha
prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di una nave
cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un
anno, nel corso del quinquennio precedente.
4. L'amministrazione provvede affinche' ai comandanti e agli
ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei
casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia debitamente
convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli
stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un
certificato.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale
di navi da passeggeri ro-ro.
1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai
e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi
internazionali. Le amministrazioni determinano l'applicabilita' dei
requisiti di cui alla presente regola al personale che presta
servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a
bordo di navi da passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver
frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai
paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle
responsabilita' individuali.
3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire
i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7 e 8 devono, a
intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di
aggiornamento.
4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul
ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a
bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con esito
positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle
operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione
A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW.
5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono
assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da
passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il corso
di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/2,
paragrafo 2 del codice STCW.
6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri
negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri ro-ro deve
avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia
di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo 3
del codice STCW.
7. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di
macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia
diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei
passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura
dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono
aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione
riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del
carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2,
paragrafo 4 del codice STCW.
8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di
macchina, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia
diretta responsabilita' della sicurezza dei passeggeri in situazioni
di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver
frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in
materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano,
come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW.
9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione
comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano
qualificati ai sensi della presente regola.
Capitolo VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA,
ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA
E ALLA SOPRAVVIVENZA.
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento,
all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza per
tutti gli appartenenti alla gente di mare.
Alla gente di mare deve essere impartito l'addestramento,
l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi
al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua competenza
deve essere adeguata al livello ivi indicato.
Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di
idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio (zattere, imbarcazioni di
salvataggio e battelli di emergenza).
1. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneita'
all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli di emergenza
deve:
1.1. avere almeno 18 anni;
1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno
di 12 mesi oppure aver frequentato un corso di formazione
riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di non
meno di 6 mesi;
1.3. avere una competenza del livello prescritto alla sezione
A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del codice STCW per il rilascio dei
certificati di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio.
2. Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneita'
all'uso di battelli di emergenza deve:
2.1. possedere un certificato di idoneita' all'uso di mezzi di
salvataggio che non siano battelli di emergenza;
2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3. avere una competenza del livello previsto alla sezione
A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del codice STCW per il rilascio dei
certificati di idoneita' all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare
nella lotta contro gli incendi
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di
operazioni antincendio devono avere superato un corso di
perfezionamento in tecniche antincendio vertente in particolare
sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformita' delle
disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una
competenza del livello ivi indicato.
2. Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli
incendi non sia previsto ai fini del rilascio di un certificato di
abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del caso, un
certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha
frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta contro
gli incendi.
Regola VI/4
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e
assistenza medica
1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di
pronto soccorso a bordo di navi devono avere una competenza in
materia di pronto soccorso medico del livello indicato alla sezione
A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW.
2. Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare
assistenza medica a bordo di navi devono avere una competenza in
materia di assistenza medica del livello indicato alla sezione
A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW.
3. Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di
assistenza medica non sia previsto ai fini del rilascio di un
certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del
caso, un certificato speciale o un documento attestante che il
titolare ha frequentato un corso di addestramento in materia di
pronto soccorso o di assistenza medica.
Capitolo VII
CERTIFICATI ALTERNATIVI
Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi
1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capitoli
II e III del presente allegato, gli Stati membri hanno facolta' di
rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli
menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilita' attestati
dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati tra
quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1,
A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del codice STCW ed identici a
quelli ivi indicati;
1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi
di istruzione e di formazione riconosciuti e abbiano le competenze
dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del codice STCW,
conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per
le funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere attestati
da tali certificati e convalide;
1.3. i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione
riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di
responsabilita' indicati nel certificato. La durata minima di tale
servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del
servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del presente
allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di navigazione
non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla sezione A-VII/2
del codice STCW;
1.4. i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere
funzioni di navigazione a livello operativo abbiano i requisiti
applicabili di cui alle regole del capitolo IV, ove prescritti per
l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle norme
radio;
1.5. i certificati siano rilasciati in conformita' del disposto
dell'articolo 5 e delle disposizioni del capitolo VII del codice
STCW.
2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo puo' essere
rilasciato prima che uno Stato membro abbia comunicato alla
Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW.
Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare
Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o piu'
funzioni tra quelle indicate alle tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3,
A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4 del
capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere
un certificato adeguato.
Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
1. Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il
rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinche' siano
rispettati i seguenti principi:
1.1. nessun sistema alternativo di abilitazione puo' essere
posto in vigore se non offre garanzie di sicurezza in mare e di
prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a quello
risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del
presente capitolo deve prevedere la possibilita' di sostituire i
certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai
sensi dei precedenti capitoli.
2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di cui al
paragrafo 1 garantisce che:
2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del
sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del
capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su
navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2. la formazione della gente di mare non sia finalizzata a
sistemi di organizzazione di bordo specifici in maniera tale da
renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione.
3. Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente
capitolo deve essere fondato sui seguenti principi:
3.1. il rilascio di certificati alternativi non deve essere
finalizzato a:
3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2. abbassare il livello di professionalita' o le
qualifiche della gente di mare;
oppure:
3.1.3. consentire l'assegnazione di compiti misti di
ufficiale di guardia in macchina e di ufficiale di guardia
navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo
turno di guardia;
3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la
posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque altro
non possono essere pregiudicate dall'attuazione di sistemi di
abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente regola
devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia
di coperta che di macchina.