(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                 REQUISITI PER LA FORMAZIONE FISSATI 
                       DALLA CONVENZIONE STCW 
 
                             Capitolo I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
    1. Le regole di cui al presente  allegato  sono  integrate  dalle
disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice  STCW,  ad
eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2. 
    Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da  una  regola  va
inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte
A del codice STCW. 
    2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza  che
devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e  alla  convalida
di  certificati  abilitanti  in  virtu'  delle   disposizioni   della
convenzione  STCW.  Per  chiarire  il  nesso  tra   le   disposizioni
sull'abilitazione alternativa del  capitolo  VII  e  le  disposizioni
sulle  abilitazioni  dei  capitoli  II,  III  e  IV,   le   idoneita'
specificamente  indicate  nei  livelli  di  competenza   sono   state
raggruppate nelle sette funzioni seguenti: 
      1) navigazione; 
      2) maneggio e stivaggio del carico; 
      3) controllo del governo della nave e assistenza alle persone a
bordo; 
      4) macchine e motori marini; 
      5) apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; 
      6) manutenzione e riparazioni; 
      7) radiocomunicazioni; 
    ai seguenti livelli di responsabilita': 
      1) livello dirigenziale; 
      2) livello operativo; 
      3) livello ausiliario. 
    Le  funzioni  e  i  livelli  di  competenza  sono  definiti   dai
sottotitoli delle tavole dei livelli di  competenza  contenute  nella
parte A, capitoli II, III e IV del codice STCW. 
 
 
                             Capitolo II 
                   COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA 
 
                             Regola II/1 
 
Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  degli  ufficiali
responsabili della guardia di navigazione  su  navi  di  500  o  piu'
                     tonnellate di stazza lorda. 
 
    1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di  navigazione  che
presti servizio su navi marittime di 500 o piu' TSL deve possedere un
certificato adeguato. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. avere almeno 18 anni; 
      2.2. aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto  per
un periodo non inferiore a un anno nell'ambito  di  un  programma  di
formazione riconosciuto, in cui sia compresa attivita' di  formazione
a bordo conformemente alle  prescrizioni  della  sezione  A-II/1  del
codice STCW, e che sia  documentato  in  un  registro  di  formazione
riconosciuto  oppure  aver  prestato  un  servizio   di   navigazione
riconosciuto per un periodo non inferiore a tre anni; 
      2.3.  aver  prestato,  durante  il   prescritto   servizio   di
navigazione, servizi di guardia sul ponte sotto la  supervisione  del
comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi; 
      2.4. avere i requisiti applicabili previsti  dalle  regole  del
capitolo IV, ove prescritti  per  l'espletamento  dei  servizi  radio
definiti in conformita' delle norme radio; 
      2.5. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
istruzione e formazione  riconosciuti  e  avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-II/1 del codice STCW. 
 
 
                             Regola II/2 
 
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e  dei
primi ufficiali di coperta di navi di 500 o piu' tonnellate di stazza
                               lorda. 
 
    Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di  3000  o  piu'
TSL. 
    1. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime
di 3000 e piu' TSL devono possedere un certificato adeguato. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. avere  i  requisiti  per  l'abilitazione  in  qualita'  di
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500  o
piu' TSL ed aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto  in
quel compito: 
        2.1.1. per l'abilitazione quale primo ufficiale  di  coperta,
per non meno di 12 mesi; 
        2.1.2. per l'abilitazione quale comandante, per non  meno  di
trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo'  essere  ridotto  a  non
meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale  servizio  di
navigazione sono stati prestati in qualita'  di  primo  ufficiale  di
coperta; 
      2.2. avere frequentato con esito positivo i previsti  corsi  di
istruzione e formazione  riconosciuti  e  avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i comandanti
e i primi ufficiali di coperta di navi di 3000 e piu' TSL. 
    Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500  e  le
3000 TSL. 
    3. Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime
tra le 500 e le 3000 TSL deve possedere un certificato adeguato. 
    4. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      4.1. per  l'abilitazione  quale  primo  ufficiale  di  coperta,
possedere i requisiti per l'abilitazione  in  qualita'  di  ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL; 
      4.2. per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti
per  l'abilitazione  in  qualita'  di  ufficiale  responsabile  della
guardia di navigazione su navi di 500 o piu' TSL ed aver prestato  un
servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno  di
trentasei mesi; tuttavia questo periodo puo'  essere  ridotto  a  non
meno di ventiquattro mesi se almeno dodici mesi di tale  servizio  di
navigazione sono stati prestati in qualita'  di  primo  ufficiale  di
coperta; 
      4.3. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
formazione riconosciuta e avere una competenza del  livello  indicato
alla sezione A-II/2 del codice  STCW  per  i  comandanti  e  i  primi
ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3000 TSL. 
 
 
                             Regola II/3 
 
Requisiti  minimi  obbligatori  per   l'abilitazione   di   ufficiali
responsabili della guardia di navigazione e di comandanti di navi  di
                        TSL inferiore a 500. 
 
    Navi non adibite a viaggi costieri. 
    1. Ogni ufficiale responsabile della guardia di  navigazione  che
presti servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500
t non  adibita  a  viaggi  costieri  deve  possedere  un  certificato
adeguato per navi di 500 o piu' TSL. 
    2. Ogni comandante in servizio su una nave  marittima  di  stazza
lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve  possedere
un certificato adeguato per il servizio in qualita' di comandante  di
navi tra le 500 e le 3000 TSL. 
    Navi adibite a viaggi costieri. 
    Ufficiale responsabile della guardia di navigazione. 
    3. Ogni ufficiale responsabile della guardia  di  navigazione  su
navi marittime di stazza lorda inferiore a 500  t  adibite  a  viaggi
costieri deve possedere un certificato adeguato. 
    4. Ogni  candidato  all'abilitazione  in  qualita'  di  ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve: 
      4.1. avere almeno 18 anni; 
      4.2. aver effettuato: 
        4.2.1. un addestramento speciale, ivi  compreso  un  adeguato
periodo    di    servizio    di    navigazione,    come     stabilito
dall'amministrazione, 
oppure: 
        4.2.2. un servizio di navigazione riconosciuto nella  sezione
di coperta per un periodo non inferiore a tre anni; 
      4.3. avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole  del
capitolo VI, ove necessari per espletare i servizi radio definiti  in
conformita' delle norme radio; 
      4.4. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere  una  competenza  del
livello  indicato  alla  sezione  A-II/3  del  codice  STCW  per  gli
ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri. 
    Comandante. 
    5. Ogni comandante che  presti  servizio  su  navi  marittime  di
stazza lorda inferiore  a  500  t  adibite  a  viaggi  costieri  deve
possedere un certificato adeguato. 
    6. Ogni candidato all'abilitazione in qualita' di  comandante  di
navi marittime di stazza lorda inferiore a 500  t  adibite  a  viaggi
costieri deve: 
      6.1. avere almeno 20 anni; 
      6.2. aver prestato un servizio di navigazione  riconosciuto  in
qualita' di ufficiale responsabile della guardia di  navigazione  per
un periodo di non meno di dodici mesi; 
      6.3. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-II/3 del codice STCW per i comandanti
di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri. 
    7. Dispense. 
    L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una  nave  e
le condizioni di viaggio siano  tali  da  rendere  l'applicazione  di
tutti i requisiti previsti alla presente regola e alla sezione A-II/3
del codice STCW esorbitanti o inattuabili,  puo',  nella  misura  che
ritiene   opportuna,   dispensare   il   comandante   e   l'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione su tale nave  o  classe  di
navi da alcuni dei requisiti, tenendo presente la sicurezza di  tutte
le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque. 
 
 
                             Regola II/4 
 
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei  marinai  facenti
                 parte di una guardia di navigazione 
 
    1. Ogni marinaio facente parte di una guardia di  navigazione  su
navi marittime di 500 o piu' TSL, che non sia un  marinaio  che  stia
compiendo la formazione o un marinaio i cui  compiti,  mentre  e'  di
guardia, sono di  natura  che  non  richiede  specializzazione,  deve
possedere  un  certificato  adeguato  allo  svolgimento  dei   propri
compiti. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. avere almeno 16 anni; 
      2.2. aver effettuato: 
        2.2.1. un servizio di navigazione  riconosciuto  comprendente
almeno sei mesi di formazione e di pratica, 
oppure: 
        2.2.2.  un  addestramento  speciale,  a  terra  o  a   bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione  riconosciuto  che
non sia inferiore a due mesi; 
      2.3. avere una competenza del  livello  indicato  alla  sezione
A-II/4 del codice STCW. 
    3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di  cui
ai paragrafi 2.2.1. e 2.2.2. devono  essere  associati  con  funzioni
attinenti alla guardia di navigazione e  comportare  l'esecuzione  di
compiti sotto la supervisione diretta del comandante,  dell'ufficiale
responsabile  della  guardia  di  navigazione  o   di   un   marinaio
qualificato. 
    4. Uno Stato membro puo' ritenere che un appartenente alla  gente
di mare abbia i requisiti previsti dalla presente  regola  quando  ha
prestato servizio nella qualita' pertinente nella sezione di  coperta
per un periodo di almeno  un  anno  nel  corso  del  quinquennio  che
precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per  quello  Stato
membro. 
 
 
                            Capitolo III 
                          REPARTO MACCHINE 
 
                            Regola III/1 
 
Requisiti  minimi  obbligatori   per   l'abilitazione   a   ufficiale
responsabile  della  guardia  in  macchina  in  un  locale   macchine
presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale
               macchine periodicamente non presidiato. 
 
    1. Ogni ufficiale  di  macchina  responsabile  della  guardia  in
macchina in un locale macchine presidiato od ogni  ufficiale  addetto
al servizio in macchina in  un  locale  macchine  periodicamente  non
presidiato in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di
propulsione principale di potenza pari o  superiore  a  750  kW  deve
possedere un certificato adeguato. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. avere almeno 18 anni; 
      2.2. aver  prestato  non  meno  di  sei  mesi  di  servizio  di
navigazione nel reparto macchine in conformita' della sezione A-III/1
del codice STCW; 
      2.3. aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione  e
di formazione  riconosciuti  della  durata  di  almeno  trenta  mesi,
comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia documentato  in
un registro di formazione riconosciuto e  avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW. 
 
 
                            Regola III/2 
 
Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  a  direttore  di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi  un  apparato
motore di propulsione principale di potenza pari o superiore  a  3000
                                 kW. 
 
    1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina
in  servizio  su  navi  marittime  aventi  un  apparato   motore   di
propulsione principale di potenza pari o superiore  a  3000  kW  deve
possedere un certificato adeguato. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione  in  qualita'  di
ufficiale responsabile della guardia in macchina; 
        2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo  ufficiale  di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale
di macchina; 
        2.1.2.  per  l'abilitazione  in  qualita'  di  direttore   di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a trentasei mesi, di cui non meno di dodici mesi prestati in qualita'
di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilita', essendo
qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; 
e 
      2.2. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/2 del codice STCW. 
 
 
                            Regola III/3 
 
Requisiti  minimi  obbligatori  per  l'abilitazione  a  direttore  di
macchina e a primo ufficiale di macchina su navi aventi  un  apparato
motore di propulsione principale di potenza compresa tra 750  e  3000
                                 kW. 
 
    1. Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina
in  servizio  su  navi  marittime  aventi  un  apparato   motore   di
propulsione principale di potenza compresa tra 750  e  3000  kw  deve
possedere un certificato adeguato. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. possedere i requisiti per l'abilitazione  in  qualita'  di
ufficiale responsabile della guardia in macchina: 
        2.1.1. per l'abilitazione in qualita' di primo  ufficiale  di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a dodici mesi prestato come allievo ufficiale di macchina o ufficiale
di macchina; 
        2.1.2.  per  l'abilitazione  in  qualita'  di  direttore   di
macchina, avere un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore
a  ventiquattro  mesi  di  cui  non  meno  di  dodici  mesi   essendo
qualificato a prestare servizio come primo ufficiale di macchina; 
      2.2. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-III/3 del codice STCW. 
    3. Ogni ufficiale  di  macchina  che  sia  abilitato  a  prestare
servizio come primo ufficiale di macchina su navi aventi un  apparato
motore di propulsione principale di potenza pari o superiore  a  3000
kW puo' prestare servizio come direttore di macchina su  navi  aventi
un apparato motore di propulsione principale di potenza  inferiore  a
3000 kW purche' abbia prestato non meno di dodici mesi di servizio di
navigazione riconosciuto in qualita' di ufficiale di macchina in  una
posizione  di  responsabilita'  e   il   certificato   attesti   tale
circostanza. 
 
 
                            Regola III/4 
 
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione  a  marinaio  facente
parte di una guardia in un locale macchine presidiato  o  addetto  al
servizio  in  macchina  in  un  locale  macchine  periodicamente  non
                             presidiato. 
 
    1. Ogni marinaio facente  parte  di  una  guardia  in  un  locale
macchine presidiato o addetto al servizio in macchina  in  un  locale
macchine periodicamente non presidiato su navi  marittime  aventi  un
apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kw, che non sia  un
marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti
sono di natura che non richiede specializzazione, deve  possedere  un
certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti. 
    2. Ogni candidato all'abilitazione deve: 
      2.1. avere almeno 16 anni; 
      2.2. aver effettuato: 
        2.2.1. un servizio di navigazione  riconosciuto  comprendente
almeno sei mesi di formazione e di pratica; 
o 
        2.2.2.  un  addestramento  speciale,  a  terra  o  a   bordo,
comprendente un periodo di servizio di navigazione  riconosciuto  che
non sia inferiore a due mesi; 
      2.3. avere una competenza del  livello  indicato  alla  sezione
A-III/4 del codice STCW. 
    3. Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di  cui
ai paragrafi 2.2.1. e  2.2.2.  devono  essere  associati  a  funzioni
attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare  l'esecuzione
di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di  macchina
o di un marinaio qualificato. 
    4. Uno Stato membro puo' considerare  che  un  appartenente  alla
gente di mare abbia i requisiti previsti alla presente regola  quando
ha prestato servizio nella qualita' pertinente nel  reparto  macchine
per un periodo di almeno  un  anno  nel  corso  del  quinquennio  che
precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per  quello  Stato
membro. 
 
 
                             Capitolo IV 
              PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI 
                         E AI SERVIZI RADIO 
 
Nota esplicativa: 
    Le disposizioni obbligatorie relative  alla  guardia  radio  sono
stabilite dalle norme radio e dalla convenzione internazionale per la
salvaguardia della vita  umana  in  mare  del  1974,  nella  versione
modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle apparecchiature
radio figurano nella convenzione internazionale per  la  salvaguardia
della vita umana in mare del 1974, nella versione modificata, e negli
orientamenti adottati dall'IMO. 
 
 
                             Regola IV/1 
 
                            Applicazione 
 
    1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, le  disposizioni  del
presente capitolo si applicano al personale addetto ai servizi  radio
su navi che operano nell'ambito del sistema  globale  di  soccorso  e
sicurezza  in  mare  (GMDSS),  come   stabilito   dalla   convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
nella versione modificata. 
    2. Fino al 1o febbraio 1999,  il  personale  addetto  ai  servizi
radio su navi  gia'  conformi  alle  disposizioni  della  convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
in vigore anteriormente al  1o  febbraio  1992,  deve  soddisfare  le
disposizioni della convenzione internazionale  sulle  norme  relative
alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti  e  alla
guardia del 1978 in vigore anteriormente al 1o dicembre 1992. 
    3. Il personale addetto ai servizi radio su  navi  che  non  sono
tenute a  conformarsi  alle  disposizioni  del  GMDSS  contenute  nel
capitolo IV della convenzione SOLAS non e'  obbligato  a  conformarsi
alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia,  il  personale  di
tali  navi  deve  conformarsi  alle  norme  radio.  L'amministrazione
provvede  affinche'  siano  rilasciati  o  riconosciuti   certificati
adeguati per il personale addetto ai servizi  radio  come  prescritto
dalle norme radio. 
 
 
                             Regola IV/2 
 
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto
                       ai servizi radio GMDSS 
 
    1. Chiunque sia responsabile o  incaricato  dell'espletamento  di
servizi radio su navi tenute a partecipare al GMDSS deve possedere un
certificato adeguato relativo al  GMDSS,  rilasciato  o  riconosciuto
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme radio. 
    2.  Inoltre,  ogni  candidato  all'abilitazione,  a  norma  della
presente regola, al servizio su navi che, ai sensi della  convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974,
nella versione  modificata,  devono  disporre  di  un'apparecchiature
radio, deve: 
      2.1. avere almeno 18 anni; 
      2.2. aver frequentato con esito positivo i  previsti  corsi  di
istruzione e di formazione riconosciuti e avere  una  competenza  del
livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice STCW. 
 
 
                             Capitolo V 
           REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE 
                DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI 
 
                             Regola V/1 
 
Requisiti  minimi  obbligatori  relativi  alla  formazione   e   alle
   qualifiche di comandanti, ufficiali e marinai di navi cisterna 
 
    1. Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad
assumere responsabilita' in relazione al carico ed alle  attrezzature
per il carico su navi cisterna  devono  aver  frequentato  con  esito
positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai
corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono: 
      1.1. avere prestato un servizio di navigazione riconosciuto non
inferiore a tre mesi su navi  cisterna,  al  fine  di  acquisire  una
sufficiente conoscenza delle norme operative in materia di sicurezza,
oppure aver frequentato un  corso  riconosciuto  sulle  problematiche
specifiche delle  navi  cisterna  comprendente  almeno  il  programma
previsto per detto corso alla sezione A-V/1 del codice STCW. 
    Tuttavia, l'amministrazione puo' ritenere sufficiente un  periodo
di servizio di navigazione  sotto  supervisione  inferiore  a  quello
prescritto al paragrafo 1, purche' sussistano le seguenti condizioni: 
      1.2. il periodo non sia inferiore a un mese; 
      1.3. la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3000 t; 
      1.4. la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il
periodo considerato non ecceda le 72 ore; 
      1.5. le  caratteristiche  operative  della  nave  cisterna,  il
numero di viaggi e le operazioni di carico e scarico  effettuati  nel
periodo considerato consentano  l'acquisizione  di  conoscenze  e  di
esperienza pratica del medesimo livello. 
    2. I comandanti, i direttori di macchina, i  primi  ufficiali  di
coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta
responsabilita' delle operazioni di carico,  scarico,  e  sovrintenda
alle operazione di transito o maneggio del carico, oltre ad  avere  i
requisiti di cui ai precedenti paragrafi 1.1 o 1.2, devono: 
      2.1. avere un'esperienza adeguata ai propri compiti,  acquisita
su navi  cisterna  dello  stesso  tipo  di  quella  su  cui  prestano
servizio; 
      2.2. aver seguito con esito positivo un programma di formazione
specializzato, comprendente almeno le materie indicate  alla  sezione
A-V/1 del codice STCW adeguate ai propri  compiti  sulla  petroliera,
chimichiera o gasiera su cui prestano servizio. 
    3. Entro due  anni  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della
convenzione STCW per uno Stato membro, un appartenente alla gente  di
mare e' presunto possedere i requisiti di cui al paragrafo 2.2 se  ha
prestato servizio in una qualifica pertinente a  bordo  di  una  nave
cisterna del tipo considerato, per un  periodo  non  inferiore  a  un
anno, nel corso del quinquennio precedente. 
    4. L'amministrazione provvede  affinche'  ai  comandanti  e  agli
ufficiali aventi i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei
casi, sia  rilasciato  un  certificato  adeguato  o  sia  debitamente
convalidato un certificato esistente. Ad  ogni  marinaio  avente  gli
stessi requisiti deve essere parimenti rilasciato  o  convalidato  un
certificato. 
 
 
                             Regola V/2 
 
Requisiti   minimi   obbligatori   relativi   alla    formazione    e
all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro  personale
                    di navi da passeggeri ro-ro. 
 
    1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai
e altro personale di navi da passeggeri ro-ro che  effettuano  viaggi
internazionali. Le amministrazioni determinano  l'applicabilita'  dei
requisiti di  cui  alla  presente  regola  al  personale  che  presta
servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali. 
    2. Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di  servizio  a
bordo di navi da  passeggeri  ro-ro,  la  gente  di  mare  deve  aver
frequentato con esito positivo  i  corsi  di  formazione  di  cui  ai
paragrafi da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti  e  delle
responsabilita' individuali. 
    3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a  seguire
i corsi di formazione di  cui  ai  paragrafi  4,  7  e  8  devono,  a
intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di
aggiornamento. 
    4. I comandanti, gli ufficiali e l'altro  personale  addetto  sul
ruolo di bordo ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a
bordo di navi da passeggeri ro-ro devono avere frequentato con  esito
positivo  i  corsi  di  formazione  in  materia  di  gestione   delle
operazioni di soccorso della folla, come  specificato  dalla  sezione
A-V/2, paragrafo 1 del codice STCW. 
    5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale  sono
assegnati compiti e responsabilita' specifici  a  bordo  di  navi  da
passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito positivo il  corso
di  addestramento  specificamente  indicato   alla   sezione   A-V/2,
paragrafo 2 del codice STCW. 
    6. Il personale incaricato di servire direttamente  i  passeggeri
negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri  ro-ro  deve
avere frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia
di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, paragrafo  3
del codice STCW. 
    7. I comandanti, i primi ufficiali di  coperta,  i  direttori  di
macchina, i primi  ufficiali  di  macchina  e  chiunque  altro  abbia
diretta responsabilita' delle operazioni  di  imbarco  e  sbarco  dei
passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o  di  chiusura
dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri  ro-ro  devono
aver  frequentato  con  esito  positivo   i   corsi   di   formazione
riconosciuti in materia di sicurezza dei  passeggeri,  sicurezza  del
carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2,
paragrafo 4 del codice STCW. 
    8. I comandanti, i primi ufficiali di  coperta,  i  direttori  di
macchina, i primi  ufficiali  di  macchina  e  chiunque  altro  abbia
diretta responsabilita' della sicurezza dei passeggeri in  situazioni
di emergenza  a  bordo  di  navi  da  passeggeri  ro-ro  devono  aver
frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti  in
materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento  umano,
come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5 del codice STCW. 
    9. Le amministrazioni provvedono a rilasciare  la  documentazione
comprovante la formazione conseguita a  tutti  coloro  che  risultano
qualificati ai sensi della presente regola. 
 
 
                             Capitolo VI 
           FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, 
          ALLA SICUREZZA SUL LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA 
                        E ALLA SOPRAVVIVENZA. 
 
                             Regola VI/1 
 
Requisiti    minimi    obbligatori    relativi     all'addestramento,
all'istruzione e alla formazione di base in materia di sicurezza  per
             tutti gli appartenenti alla gente di mare. 
 
    Alla  gente  di  mare  deve  essere  impartito   l'addestramento,
l'istruzione o la formazione di base in materia di sicurezza conformi
al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la sua  competenza
deve essere adeguata al livello ivi indicato. 
 
 
                             Regola VI/2 
 
Requisiti minimi  obbligatori  per  il  rilascio  di  certificati  di
idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio (zattere,  imbarcazioni  di
                salvataggio e battelli di emergenza). 
 
    1. Ogni candidato al rilascio  di  un  certificato  di  idoneita'
all'uso di mezzi di salvataggio che non siano battelli  di  emergenza
deve: 
      1.1. avere almeno 18 anni; 
      1.2. avere un servizio di navigazione riconosciuto di non  meno
di  12  mesi  oppure  aver  frequentato  un   corso   di   formazione
riconosciuto ed avere un servizio di navigazione riconosciuto di  non
meno di 6 mesi; 
      1.3. avere una competenza del livello prescritto  alla  sezione
A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del  codice  STCW  per  il  rilascio  dei
certificati di idoneita' all'uso di mezzi di salvataggio. 
    2. Ogni candidato al rilascio  di  un  certificato  di  idoneita'
all'uso di battelli di emergenza deve: 
      2.1. possedere un certificato di idoneita' all'uso di mezzi  di
salvataggio che non siano battelli di emergenza; 
      2.2. aver frequentato un corso di formazione riconosciuto; 
      2.3. avere una competenza del  livello  previsto  alla  sezione
A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del  codice  STCW  per  il  rilascio  dei
certificati di idoneita' all'uso di battelli di emergenza. 
 
 
                             Regola VI/3 
 
Requisiti minimi obbligatori relativi  all'addestramento  particolare
                   nella lotta contro gli incendi 
 
    1. Gli appartenenti alla gente di mare addetti  al  controllo  di
operazioni  antincendio   devono   avere   superato   un   corso   di
perfezionamento  in  tecniche  antincendio  vertente  in  particolare
sull'organizzazione, le tattiche e il comando  in  conformita'  delle
disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere  una
competenza del livello ivi indicato. 
    2. Qualora l'addestramento particolare  nella  lotta  contro  gli
incendi non sia previsto ai fini del rilascio di  un  certificato  di
abilitazione,  deve  essere  rilasciato,  a  seconda  del  caso,   un
certificato speciale o un documento attestante  che  il  titolare  ha
frequentato un corso di addestramento particolare nella lotta  contro
gli incendi. 
 
 
                             Regola VI/4 
 
Requisiti  minimi  obbligatori  in  materia  di  pronto  soccorso   e
                          assistenza medica 
 
    1. Gli appartenenti alla gente di mare  addetti  al  servizio  di
pronto soccorso a bordo  di  navi  devono  avere  una  competenza  in
materia di pronto soccorso medico del livello indicato  alla  sezione
A-VI/4, paragrafi da 1 a 3, del codice STCW. 
    2. Gli  appartenenti  alla  gente  di  mare  addetti  a  prestare
assistenza medica a bordo di navi  devono  avere  una  competenza  in
materia di  assistenza  medica  del  livello  indicato  alla  sezione
A-VI/4, paragrafi da 4 a 6, del codice STCW. 
    3. Qualora l'addestramento in materia di  pronto  soccorso  o  di
assistenza medica non  sia  previsto  ai  fini  del  rilascio  di  un
certificato di abilitazione, deve essere rilasciato,  a  seconda  del
caso, un certificato  speciale  o  un  documento  attestante  che  il
titolare ha frequentato un  corso  di  addestramento  in  materia  di
pronto soccorso o di assistenza medica. 
 
 
                            Capitolo VII 
                       CERTIFICATI ALTERNATIVI 
 
                            Regola VII/1 
 
                 Rilascio di certificati alternativi 
 
    1. In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai  capitoli
II e III del presente allegato, gli Stati membri  hanno  facolta'  di
rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli
menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che: 
      1.1. le relative funzioni e gradi di responsabilita'  attestati
dal certificato o dalla convalida dello stesso siano selezionati  tra
quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1,
A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2 del  codice  STCW  ed  identici  a
quelli ivi indicati; 
      1.2. i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi
di istruzione e di formazione riconosciuti e  abbiano  le  competenze
dei livelli prescritti dalle  pertinenti  sezioni  del  codice  STCW,
conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice,  per
le funzioni e i gradi di responsabilita' che devono essere  attestati
da tali certificati e convalide; 
      1.3. i candidati abbiano prestato un  servizio  di  navigazione
riconosciuto adeguato all'esecuzione delle funzioni  e  ai  gradi  di
responsabilita' indicati nel certificato. La durata  minima  di  tale
servizio di navigazione  deve  essere  equivalente  alla  durata  del
servizio di navigazione prescritto ai capitoli II e III del  presente
allegato. In ogni caso, la durata minima del servizio di  navigazione
non puo' essere inferiore a quella prescritta dalla  sezione  A-VII/2
del codice STCW; 
      1.4.  i  candidati  all'abilitazione  che   dovranno   svolgere
funzioni di navigazione  a  livello  operativo  abbiano  i  requisiti
applicabili di cui alle regole del capitolo IV,  ove  prescritti  per
l'espletamento dei servizi radio definiti in conformita' delle  norme
radio; 
      1.5. i certificati siano rilasciati in conformita' del disposto
dell'articolo 5 e delle disposizioni  del  capitolo  VII  del  codice
STCW. 
    2. Nessun certificato ai sensi del presente capitolo puo'  essere
rilasciato  prima  che  uno  Stato  membro  abbia   comunicato   alla
Commissione le informazioni prescritte dalla convenzione STCW. 
 
 
                            Regola VII/2 
 
                  Abilitazione della gente di mare 
 
    Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una  o  piu'
funzioni tra quelle indicate alle  tabelle  A-II/1,  A-II/2,  A-II/3,
A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4  del
capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve  possedere
un certificato adeguato. 
 
 
                            Regola VII/3 
 
  Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi 
 
    1. Se uno Stato membro decide  di  rilasciare  o  autorizzare  il
rilascio di certificati alternativi, deve provvedere affinche'  siano
rispettati i seguenti principi: 
      1.1. nessun sistema alternativo  di  abilitazione  puo'  essere
posto in vigore se non offre garanzie  di  sicurezza  in  mare  e  di
prevenzione dell'inquinamento di livello almeno equivalente a  quello
risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli; 
      1.2. qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del
presente capitolo deve prevedere  la  possibilita'  di  sostituire  i
certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli rilasciati ai
sensi dei precedenti capitoli. 
    2. Il principio della sostituibilita' dei certificati di  cui  al
paragrafo 1 garantisce che: 
      2.1. gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del
sistema di cui ai capitoli II e/o III e quelli abilitati ai sensi del
capitolo VII siano in grado di prestare indifferentemente servizio su
navi tradizionali od organizzate secondo altre forme; 
      2.2. la formazione della gente di mare non  sia  finalizzata  a
sistemi di organizzazione di  bordo  specifici  in  maniera  tale  da
renderla inidonea a svolgere altrove la sua professione. 
    3. Il rilascio di qualunque certificato  ai  sensi  del  presente
capitolo deve essere fondato sui seguenti principi: 
      3.1. il rilascio di certificati  alternativi  non  deve  essere
finalizzato a: 
        3.1.1. ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo; 
        3.1.2.  abbassare  il  livello  di  professionalita'   o   le
qualifiche della gente di mare; 
oppure: 
        3.1.3.  consentire  l'assegnazione  di   compiti   misti   di
ufficiale  di  guardia  in  macchina  e  di  ufficiale   di   guardia
navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di  un  solo
turno di guardia; 
      3.2. alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la
posizione giuridica e l'autorita' del comandante e di chiunque  altro
non  possono  essere  pregiudicate  dall'attuazione  di  sistemi   di
abilitazione alternativi. 
    4. I principi di cui ai paragrafi 1 e  2  della  presente  regola
devono garantire il mantenimento delle competenze degli ufficiali sia
di coperta che di macchina.