IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773, e successive
modifiche  e  integrazioni,  con il quale e' stato approvato il testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale e' stato
approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
  Vista  la  legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale
30  dicembre  1923,  n. 3152, sulla obbligatorieta' della punzonatura
delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  18  aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni,  concernente  nuove  norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
  Visto   l'articolo 11   della  legge  21  dicembre  1999,  n.  526,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 1999;
  Visto   l'articolo 27   della  legge  29  dicembre  2000,  n.  422,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  legge
comunitaria 2000;
  Vista  la  direttiva  91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata
legge  n. 526/1999, occorre adottare, con regolamento, una disciplina
specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria  compressa  o  a  gas
compressi,  sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 27 della citata legge n.
422/2000  le  repliche  di  armi  antiche  ad  avancarica  di modello
anteriore  al  1890  a  colpo  singolo,  sono assoggettate, in quanto
applicabile,  alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o
a  gas  compressi,  sia  lunghe  sia corte, i cui proiettili "erogano
un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
  Rilevata  la  necessita' di definire con apposito regolamento ed in
conformita'  ai  criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la
compiuta  disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe
sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello
anteriore  al  1890  a colpo singolo, in conformita' alle indicazioni
contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
  Sentito  il  parere  della  Commissione  consultiva centrale per il
controllo  delle  armi  nelle  sedute del 12 settembre, 27 settembre,
5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17  della  citata legge n. 400/1988, con nota n.
27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                             Definizione
  1. Le  armi  ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili  sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine,
non  superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva
non assimilate alle armi comuni da sparo.
  2. Le  armi  di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il
funzionamento  semiautomatico  od  a ripetizione semplice ordinaria e
sono  destinate  al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o
trasportare altre sostanze o materiali.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              -  Il  regio  decreto  18 giugno  1931,  n.  773, reca:
          "Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza".
              -  Il  regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  reca:
          "Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18 giugno  1931,  n.  773,  delle  leggi di pubblica
          sicurezza".
              -  La  legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "Modifiche
          al  regio  decreto-legge  30 dicembre  1923, n. 3152, sulla
          obbligatorieta'  della  punzonatura  delle  armi  da  fuoco
          portatili".
              -  Il  regio  decreto-legge  30 dicembre 1923, n. 3152,
          reca:  "Obbligatorieta'  della  punzonatura  delle  armi da
          fuoco portatili".
              -  La  legge  18 aprile  1975,  n.  110,  reca:  "Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni e degli esplosivi".
              -  La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "Nuove norme
          sulla   detenzione   delle  armi,  delle  munizioni,  degli
          esplosivi e dei congegni assimilati".
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
          21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 1999):
              "Art.  11  (Modifiche  all'art. 2 della legge 18 aprile
          1975,  n.  110, e altre disposizioni in materia di armi con
          modesta capacita' offensiva). - 1. All'art. 2, primo comma,
          lettera  h)  della  legge  18 aprile  1975, n. 110, dopo le
          parole:   "modelli  anteriori  al  1890  sono  aggiunte  le
          seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo .
              2. All'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975,
          n.  110, e successive modificazioni, le parole: "le armi ad
          aria  compressa  sia lunghe sia corte sono sostituite dalle
          seguenti:  "le  armi ad aria compressa o gas compressi, sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica superiore a 7,5 joule, .
              3.  Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
          armonizzazione  della  normativa nazionale a quella vigente
          negli  altri  Paesi  comunitari e di integrare la direttiva
          91/477/CEE  del  Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
          controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel
          pieno  rispetto  delle  esigenze  di tutela della sicurezza
          pubblica  il Ministro dell'interno, con proprio regolamento
          da  emanare  nel termine di centoventi giorni dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  adotta  una
          disciplina  specifica  dell'utilizzo  delle  armi  ad  aria
          compressa  o  a  gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
          proiettili  erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5
          joule.
              3-bis.  Le  repliche  di  armi antiche ad avancarica di
          modello   anteriore   al   1890   a   colpo  singolo,  sono
          assoggettate,   in   quanto  applicabile,  alla  disciplina
          vigente per le armi ad aria compressa o gas compressi i cui
          proiettili  erogano un'energia cinetica inferiore od uguale
          a 7,5 joule.
              4. Le sanzioni di cui all'art. 34 della legge 18 aprile
          1975,  n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa
          o  a  gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
          erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
              5.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  3  deve essere
          conforme ai seguenti criteri:
                a) la  verifica  di  conformita'  e' effettuata dalla
          Commissione  consultiva  centrale  per  il  controllo delle
          armi,  accertando in particolare che l'energia cinetica non
          superi  7,5  joule.  I  produttori  e  gli importatori sono
          tenuti  a  immatricolare  gli  strumenti di cui al presente
          articolo.  Per identificare gli strumenti ad aria compressa
          e'  utilizzato  uno specifico punzone da apporre ad opera e
          sotto  la  responsabilita'  del produttore o dell'eventuale
          importatore,  che  ne  certifica  l'energia entro il limite
          consentito;
                b) l'acquisto  delle armi ad aria compressa di cui al
          presente  articolo  e'  consentito  a  condizione  che  gli
          acquirenti   siano   maggiorenni  e  che  l'operazione  sia
          registrata da parte dell'armiere;
                c) la  cessione  e il comodato degli strumenti di cui
          alle   lettere   a)  e  b)  sono  consentiti  fra  soggetti
          maggiorenni.  E' fatto divieto di affidamento a minori, con
          le   deroghe   vigenti  per  il  tiro  a  segno  nazionale.
          L'utilizzo  di tali strumenti in presenza di maggiorenni e'
          consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
                d) per  il  porto  degli strumenti di cui al presente
          articolo non vi e' obbligo di autorizzazione dell'Autorita'
          di   pubblica  sicurezza.  L'utilizzo  dello  strumento  e'
          consentito  esclusivamente  a  maggiori  di  eta'  o minori
          assistiti  da  soggetti  maggiorenni, fatta salva la deroga
          per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
          non aperti al pubblico;
                e) restano  ferme  le  norme riguardanti il trasporto
          degli  strumenti  di  cui  al  presente articolo, contenute
          nelle   disposizioni   legislative   atte  a  garantire  la
          sicurezza e l'ordine pubblico.
              6.  Nel  regolamento  di cui al comma 3 sono prescritte
          specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione
          degli obblighi contenuti nel presente articolo".
              -  L'art.  27  della  legge  29 dicembre  2000,  n. 422
          (Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge   comunitaria  2000),  ha  aggiunto  il  comma  3-bis
          all'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato
          nelle presenti note.
              -  La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno
          1991,  relativa  al  controllo  dell'acquisizione  e  della
          detenzione  di armi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          CEE n. 256 del 13 settembre 1991.
              -  Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".