TABELLA (articolo 5, comma 1) 1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; 2) Legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13; 3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12; 4) Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente "Misure in materia fiscale": articolo 3, commi 1 e 2; 5) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 6, commi 4, 5 e 24; 6) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 9; 7) Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 145, commi 74 e 95; 8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese": articolo 2.
Note alla tabella: - Per il testo dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", si rimanda alle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n. 306, supplemento ordinario: "Art. 12. - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, nell'art. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: "nei mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "nei mercati regolamentati dei paesi aderenti all'Unione europea "; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle societa' i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 500 miliardi di lire, cosi' come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento, escluso l'utile del medesimo esercizio. . 2. La disposizione di cui alla lettera b), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; la stessa non ha effetto ai fini del calcolo degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999 gia' versati alla data di entrata in vigore del presente decreto.". - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, supplemento ordinario: "Art. 3 (Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa). - 1. All'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. ; b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: "utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo . c) nel comma 9, lettera a), le parole: "alla categoria catastale D/1" sono sostituite dalle seguenti: "alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8 ; d) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e' attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista e' rideterminato assumendo: a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e' versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo ; e) nel comma 12, le parole: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo . 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d'imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi nonche' ai fini dell'applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell'art. 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. 3. - 5. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 6, commi 4, 5 e 24; 9 e 145, commi 74 e 95, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario: "Art. 6 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa). - 1. - 3. (Omissis). 4. All'art. 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "sono applicabili sono inserite le seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000 . 5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente: "3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto ; b) all'art. 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle societa' quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi " fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma 1 dell'art. 1 e' ridotta al 7 per cento . 6. - 23. (Omissis). 24. Al comma 8 dell'art. 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "il successivo sono sostituite dalle seguenti: "i due successivi .". "Art. 9 (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale). - 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'art. 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, puo' essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi. 2. L'imposta e' commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'art. 91 del citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell'art. 91-bis del citato testo unico. 3. L'imposta e' versata, anche a titolo d'acconto, con le modalita' e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4. La perdita di un periodo d'imposta puo' essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'art. 102 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. 6. Ai fini dell'accertamento si applica l'art. 40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'art. 14 di detto testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto. 8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. 9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1. 10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi. 11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione, anche alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In tale caso, dette societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle societa' di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni. 12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001.". "Art. 145 (Altri interventi). - 1. - 73. (Omissis). 74. All'art. 11, comma 9, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 7, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003 finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l'acquisto di beni strumentali alle attivita' di impresa indicate nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo . 75. - 94. (Omissis). 95. L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2001. In questo caso la deducibilita' delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate e' consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi. 96. - 99. (Omissis).". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2000, n. 30: "Art. 2 (Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466). - 1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'art. 1: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "30 settembre 1996 , sono inserite le seguenti: ", incrementata del 20 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999, e del 40 per cento per i periodi d'imposta successivi ; 2) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "variazione in aumento , sono inserite le seguenti: ", cosi' come incrementata ai sensi del comma 1, ; b) nell'art. 5: 1) al comma 1, le parole: "ai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: `ai soggetti indicati nel comma 2 assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale investito, il patrimonio netto di cui all'art. 1, comma 4 ; 2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "Tuttavia detto reddito sono inserite le seguenti: ", per un importo comunque non eccedente il limite superiore previsto per il primo scaglione, ; 3) i commi 3 e 4 sono soppressi; 4) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 . 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 1999 e non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il medesimo periodo d'imposta. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti previsti dall'art. 2, comma 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 6, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".