IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 351, recante:
"Attuazione  della  direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione  della  qualita'  dell'aria ambiente", ed in particolare gli
articoli 5, 8 e 9;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
unificata  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella
seduta dell'11 luglio 2002;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
    Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1. Il presente regolamento stabilisce:
      a)  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n.  351,  le  direttive  tecniche  sulla  cui  base le regioni
provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative
al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed
individuare  le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto
legislativo n. 351 del 1999;
      b)  ai  sensi  dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi
per  il  raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite
nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;
      c)  ai  sensi  dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999,  n.  351,  le  direttive  sulla cui base le regioni adottano un
piano  per il mantenimento della qualita' dell'aria nelle zone di cui
al medesimo articolo 9.
    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  provvedono  ad  attuare  le disposizioni del presente
regolamento  in  conformita'  ai  rispettivi  statuti e alle relative
norme di attuazione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
          4  agosto  1999,  n.  351,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.
          Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante
          "Attuazione  della  direttiva  n.  96/62/CE  in  materia di
          valutazione   e   di   gestione  della  qualita'  dell'aria
          ambiente",  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 241
          del 13 ottobre 1999.
              -  L'art.  5  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' il seguente:
              "Art.   5 (Valutazione   preliminare   della   qualita'
          dell'aria  ambiente). -  1. Entro dodici mesi dalla data di
          emanazione  del  decreto  di  cui  all'art.  4, comma 1, in
          continuita'  con  l'attivita'  di elaborazione dei piani di
          risanamento  e  tutela  della  qualita'  dell'aria  di  cui
          all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          24 maggio  1988,  n.  203, ove non siano disponibili misure
          rappresentative,   dei  livelli  degli  inquinanti  di  cui
          all'allegato  I  per  tutte  le  zone e gli agglomerati, le
          regioni  e  le  province  autonome provvedono ad effettuare
          misure   rappresentative,   utilizzando  i  dispositivi  di
          misurazione   previsti  dalla  normativa  vigente,  nonche'
          indagini  o  stime,  al fine di valutare preliminarmente la
          qualita'   dell'aria  ambiente  ed  individuare,  in  prima
          applicazione,  le  zone  di  cui  agli  articoli  7, 8 e 9,
          tenendo  conto delle direttive tecniche emanate con decreto
          del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto con il Ministro
          della  sanita',  sentita la Conferenza unificata, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
              -  L'art.  8  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' il seguente:
              "Art.  8  (Misure  da  applicare  nelle  zone  in cui i
          livelli  sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
          provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
          all'art.  5,  in  prima  applicazione,  e, successivamente,
          sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'art.  6, alla
          definizione  di  una  lista  di  zone  e di agglomerati nei
          quali:
                a) i  livelli  di  uno  o piu' inquinanti eccedono il
          valore limite aumentato del margine di tolleranza;
                b) i  livelli  di uno o piu' inquinanti sono compresi
          tra  il  valore  limite  ed  il valore limite aumentato del
          margine di tolleranza.
              2.  Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
          fissato  per  uno  specifico  inquinante,  le  zone  e  gli
          agglomerati  nei quali il livello di tale inquinante supera
          il  valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
          di cui al comma 1, lettera a).
              3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni   adottano   un   piano   o  un  programma  per  il
          raggiungimento  dei valori limite entro i termini stabiliti
          ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, lettera c). Nelle zone e
          negli  agglomerati  in  cui  il  livello di piu' inquinanti
          supera  i  valori limite, le regioni predispongono un piano
          integrato per tutti gli inquinanti in questione.
              4.  I piani e programmi, devono essere resi disponibili
          al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
          riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
              5.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con   il Ministro  della  sanita',  sentita  la  Conferenza
          unificata,  entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente decreto, sono stabiliti i criteri per
          l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
              6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
          rischia  di essere superiore al valore limite aumentato del
          margine  di  tolleranza  o,  se  del  caso,  alla soglia di
          allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
          origine  da  uno  Stato  dell'Unione  europea, il Ministero
          dell'ambiente,   sentite  le  regioni  e  gli  enti  locali
          interessati,  provvede  alla consultazione con le autorita'
          degli  Stati  dell'Unione  europea  coinvolti allo scopo di
          risolvere la situazione.
              7.  Qualora  le  zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
          piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
          fra  le  regioni  interessate  che  coordinano i rispettivi
          piani".
              -  L'art.  9  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1994, n. 351, e' il seguente:
              "Art.  9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli
          inferiori  ai  valori  limite). - 1. Le regioni provvedono,
          sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
          in  prima  applicazione,  e,  successivamente,  sulla  base
          dell'art.   6,   alla   definizione   delle  zone  e  degli
          agglomerati   in   cui  i  livelli  degli  inquinanti  sono
          inferiori  ai  valori  limite  e  tali da non comportare il
          rischio di superamento degli stessi.
              2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
          regioni  adottano  un  piano di mantenimento della qualita'
          dell'aria  al fine di conservare i livelli degli inquinanti
          al  di  sotto  dei  valori limite e si adoperano al fine di
          preservare   la   migliore   qualita'   dell'aria  ambiente
          compatibile   con   lo   sviluppo  sostenibile  secondo  le
          direttive  emanate  con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', sentita la
          Conferenza unificata".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n.  203,  recante  "Attuazione  delle  direttive CEE
          numeri  80/779,  82/884, 84/360 e 85/203 concernenti: norme
          in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   16 giugno   1988,   n.  140  (supplemento
          ordinario).
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  del  21 aprile  1998,  n.  92
          (supplemento oridnario).
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, (supplemento ordinario) e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  5  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
              -  L'art.  7  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' il seguente:
              "Art.  7  (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
          sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
          in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
          valutazione  di  cui all'art. 6, ad individuare le zone del
          proprio  territorio  nelle  quali  i  livelli di uno o piu'
          inquinanti  comportano il rischio di superamento dei valori
          limite  e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
          competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
              2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
          i  piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
          periodo,  affinche'  sia  ridotto il rischio di superamento
          dei valori limite e delle soglie di allarme.
              3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
          di   controllo  e,  se  necessario,  di  sospensione  delle
          attivita',   ivi   compreso   il  traffico  veicolare,  che
          contribuiscono  al  superamento  dei  valori limite e delle
          soglie di allarme".
              -  L'art.  8  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
              -  L'art.  9  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.