(Allegato 4)
                             ALLEGATO 4 
                                   (art. 5, comma 2; art. 6, comma 1) 
 
              "INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO" 
 
Scenari di riferimento della qualita' dell'aria 
 
   Per "scenario di riferimento" si intende lo scenario  di  qualita'
dell'aria riferito al termine di cui all'articolo 4, comma 1  lettera
c), del decreto legislativo n. 351 del  1999,  elaborato  sulla  base
delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale,
regionale, provinciale  e  comunale  aventi  rilievo  in  materia  di
inquinamento atmosferico. Lo scenario di riferimento  e'  predisposto
per ognuno degli inquinanti per i quali vengono posti  valori  limite
alle concentrazioni nelle modalita' indicate dall'articolo 4, comma 1
dei decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. 
   Per costruire lo scenario di  riferimento  di  qualita'  dell'aria
viene prima di tutto predisposto lo  scenario  di  riferimento  delle
emissioni riferite alla date,  prevista  per  il  raggiungimento  dei
valori limite. A partire dalla mappatura delle sorgenti di  emissione
georeferenziate degli inquinanti che  influenzano  le  concentrazioni
dell'inquinante considerato, tale scenario viene elaborato sulla base
dell'analisi dell'andamento  tendenziale  dei  principali  indicatori
delle attivita' responsabili delle emissioni, nonche'  degli  effetti
delle misure  sulla  limitazione  o  controllo  delle  emissioni  che
derivano dal quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello
europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale. 
   Sulla base dello scenario di riferimento delle  emissioni  possono
essere predisposte mappe delle emissioni. 
   Lo  scenario  di  riferimento   della   qualita'   dell'aria   da'
informazioni sull'andamento tendenziale della qualita' dell'aria alla
data prevista per il raggiungimento dei  valori  limite.  Esso  viene
elaborato  sulla  base  dello  scenario  di  riferimento  di   quelle
emissioni  che  influenzano  la  qualita'  dell'aria  della  zona   o
agglomerato,  attraverso  l'utilizzo  di  modelli  di  dispersione  e
trasformazione  in  atmosfera  degli  inquinanti.  Sulla  base  dello
scenario  di  riferimento  della  qualita'  dell'aria   puo'   essere
predisposta  una  mappa   delle   concentrazioni   per   l'inquinante
considerato. 
Modelli  di  dispersione  e   trasformazione   in   atmosfera   degli
inquinanti. 
 
   Per la selezione dei modelli di dispersione  e  trasformazione  in
atmosfera degli  inquinanti  possono  essere  utilizzati  gli  stessi
criteri generali indicati ai fini della valutazione preliminare della
qualita' dell'aria. La scelta  dei  modelli  deve  essere  basata  su
adeguata documentazione di supporto che  illustri  caratteristiche  e
prestazioni dei modelli. 
   L'uso di modelli di  dispersione  e  trasformazione  in  atmosfera
necessita, come dati  di  ingresso  (input),  di  dati  di  emissione
(quelli ottenuti tramite l'elaborazione dello scenario di riferimento
delle emissioni) e  di  dati  sulle  caratteristiche  meteo-diffusive
della porzione di territorio le cui emissioni influenzano la qualita'
dell'aria della zona  o  agglomerato.  Affinche'  i  risultati  delle
simulazioni modellistiche (campi di concentrazione  degli  inquinanti
atmosferici) abbiano un adeguato livello di affidabilita' i  dati  di
ingresso dei modelli devono essere congrui  e  devono  riferirsi  sia
alla situazione attuale che a quella relativa alla data di entrata in
vigore dei valori limite. E' necessario disporre dei dati di input al
livello di dettaglio che il modello selezionato richiede. 
   L'uso  dei  modelli  deve  essere  preceduto  da  una  valutazione
documentata che stabilisce il grado di rispondenza del  modello  alla
situazione reale in cui questo viene applicato essenzialmente tramite
raffronti tra concentrazioni misurate e concentrazioni stimate. 
   I dati di emissione devono essere predisposti in  formati  che  ne
consentano l'utilizzo con i modelli selezionati. 
   Per  quanto  riguarda  la  caratterizzazione  meteo-diffusiva   e'
necessario: 
 
- individuare la o le  stazioni  meteorologiche  rappresentative;  in
  mancanza  di   queste   individuare   le   piu'   vicine   stazioni
  meteorologiche e valutare se le  informazioni  da  queste  prodotte
  sono sufficientemente rappresentative  delle  aree  che  si  stanno
  esaminando; se necessario  realizzare  delle  campagne  ad  hoc  di
  caratterizzazione meteo-diffusiva delle aree; 
- sulla base delle informazioni  disponibili  predisporre  una  breve
  descrizione delle condizioni meteoclimatiche prevalenti ed  estreme
  nelle diverse stagioni, evidenziando i periodi invernali ed  estivi
  critici per l'inquinamento atmosferico; 
- ricavare, anche tramite l'uso  di  pre-processori  meteorologici  i
  dati di ingresso ai modelli. Tali dati  di  ingresso  descriveranno
  sia le condizioni medie che le  situazioni  piu'  critiche  per  la
  dispersione e/o la trasformazione degli inquinanti; 
 
   Una volta elaborato lo scenario  di  riferimento  della  qualita',
dell'aria va valutata  la  differenza  tra  le  concentrazioni  dello
scenario di riferimento della qualita' dell'aria e  i  valori  limite
che devono essere rispettati. 
 
Individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni 
 
   Nel  caso  in  cui  lo  scenario  di  riferimento  della  qualita'
dell'aria evidenzi che i livelli di concentrazione vengono rispettati
o si raggiungono livelli piu' bassi, il piano  deve  essere  comunque
predisposto,  al  fine  di  individuare  le  misure  necessarie   per
assicurare una corretta attuazione delle norme  e  dei  provvedimenti
necessari per garantire il mantenimento della situazione. Nel caso in
cui lo scenario di  riferimento  della  qualita'  dell'aria  evidenzi
livelli di concentrazione superiori al valori limite, e' richiesta la
predisposizione e successiva attuazione di un piano o  programma  per
la qualita' dell'aria che preveda ulteriori  misure  di  contenimento
rispetto a quelle considerate nello scenario di riferimento, e devono
essere  individuati  gli  obiettivi  di  riduzione  delle   emissioni
necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualita'  dell'aria.
Gli  obiettivi  di  riduzione  delle  emissioni  vengono  individuati
tramite l'uso reiterato dei modelli di  diffusione  e  trasformazione
degli inquinanti.  Attraverso  tale  processo  e'  infatti  possibile
individuare, per i singoli inquinanti, le quote  di  riduzione  delle
emissioni che consentono il conseguimento dei valori limite  entro  i
termini previsti. 
 
Individuazione delle possibili misure da attuare e costi di 
abbattimento delle emissioni 
 
   Una  volta  definite  le  quote  di  riduzione   delle   emissioni
inquinanti devono essere individuate tutte  le  possibili  misure  da
attuare per il loro conseguimento. A ogni misura  vanno  associati  i
relativi  costi  per   unita'   di   abbattimento   delle   emissioni
dell'inquinante considerato ordinati secondo un ordine crescente. Per
quanto  riguarda  le  emissioni   industriali   e'   opportuno   fare
riferimento,  nella  scelta  delle  misure   da   selezionare,   alle
cosiddette migliori tecniche disponibili  per  le  diverse  attivita'
industriali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 372  del
4 agosto 1999. Possono  inoltre  essere  consultati  i  BREF  Reports
indicati tra i documenti di supporto. 
   Altre  indicazioni  sui  costi  di  abbattimento  delle  emissioni
possono essere reperite nelle informazioni a supporto di modelli  che
ottimizzano i  costi  di  abbattimento  in  funzione  di  determinati
obiettivi. Tali modelli possono opportunamente  essere  utilizzati  a
supporto dell'individuazione delle migliori  strategie  di  riduzione
delle emissioni in termini  di  costi.  In  tal  caso  gli  strumenti
modellistici scelti dovranno essere adeguatamente  documentati  anche
per quanto riguarda  l'affidabilita'  dei  risultati  e  l'incertezza
associata ai risultati.  E'  essenziale  ai  fini  della  scelta  dei
modelli verificare la disponibilita' di  dati  di  ingresso  adeguati
alle esigenze dei modelli e il piu' aggiornati possibile. 
 
Selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni 
 
   Sulla base delle possibili misure  individuate  ed  analizzate  in
termini di efficacia di  riduzione  delle  emissioni  e  costi  viene
selezionato l'insieme delle misure piu' efficaci anche in termini  di
costi per realizzare gli obiettivi di riduzione delle  emissioni  che
consentono il rispetto dei valori limite. La  selezione  dell'insieme
di misure piu' efficaci e'  effettuata  anche  con  riferimento  alla
coerenza e alle  sinergie  dell'insieme  di  misure  per  la  zona  o
agglomerato con gli insiemi di misure identificati per le altre  zone
o agglomerati all'interno del territorio regionale o  sovraregionale.
Qualora venissero individuate misure la cui adozione e' di competenza
dell'amministrazione  centrale,  la  necessita'  di   intervento   e'
segnalata ai Ministeri competenti, unitamente a tutte le informazioni
e le motivazioni che portano a ritenere necessaria  l'adozione  delle
specifiche misure. 
   Ciascuna delle misure selezionate e' attuata secondo  un  progetto
esecutivo che illustrera' dettagliatamente la misura,  la  stima  del
miglioramento  programmato  della  qualita'  dell'aria,  le  fasi  di
attuazione e i tempi, i soggetti responsabili,  i  provvedimenti  che
attuano le misure, le procedure tecnico-amministrative necessarie per
l'attuazione   dei    provvedimenti,    i    soggetti    responsabili
dell'attuazione delle singole parti della  misura,  costo  e  risorse
economiche attivate per la realizzazione della  misura  identificata,
meccanismi di controllo. 
   Per le procedure tecnico-amministrative e' opportuno indicare,  in
particolare,   gli   impegni   derivanti   ai   soggetti   competenti
relativamente all'emissione delle autorizzazioni, nulla osta o  altri
atti necessari all'attuazione del provvedimento  stesso,  nonche'  le
eventuali misure adottate  ai  fini  della  semplificazione  e  della
razionalizzazione delle relative procedure. 
 
Monitoraggio delle fasi di attuazione delle misure selezionate e  dei
relativi risultati. 
 
   Contestualmente all'avvio delle procedure che rendono operative le
misure va  avviato  il  meccanismo  di  monitoraggio  delle  fasi  di
attuazione delle misure selezionate e dei relativi risultati. 
   Va in  particolare  monitorata  costantemente  l'attuazione  degli
impegni assunti dai soggetti responsabili  di  ogni  singola  misura,
ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al  fine  di
garantire la completa realizzazione della misura nei tempi previsti e
segnalando al  responsabile  del  piano  gli  eventuali  ritardi  e/o
ostacoli tecnico-amministrativi che ne  dilazionano  e/o  impediscono
l'attuazione. 
   E' opportuno compilare periodicamente la  scheda  di  monitoraggio
dell'intervento e dell'intero piano, comprensiva di ogni informazione
utile a definire lo stato di attuazione dello stesso,  unitamente  ad
una relazione esplicativa contenente  la  descrizione  dei  risultati
conseguiti e le azioni di  verifica  svolte,  l'indicazione  di  ogni
ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga  alla
realizzazione della  misura  e  la  proposta  delle  relative  azioni
correttive, l'individuazione di parti del piano o programma non  piu'
attivabili o completabili, e la conseguente disponibilita' di risorse
non utilizzate,  ai  fini  dell'assunzione  di  eventuali  iniziative
correttive, di revoca e/o rimodulazione: delle misure. 
   Il meccanismo di monitoraggio, che comprende  la  validazione  dei
dati ottenuti dai modelli di simulazione con i  dati  ottenuti  dalle
reti di misura  della  qualita'  dell'aria,  consente  di  verificare
l'effettiva riduzione delle emissioni rispetto a quella programmata e
verifica di conseguenza l'efficacia delle riduzioni  delle  emissioni
sui livelli di concentrazione e il rispetto degli obiettivi previsti. 
 
Revisione del piano 
 
   Nel caso  in  cui  dagli  esiti  del  meccanismo  di  monitoraggio
risultino non rispettati gli obiettivi intermedi del piano va avviato
un processo di revisione che indichi i meccanismi di  correzione  e/o
integrazione da attivare. 
   Al fine di rendere possibile l'uso dei  modelli  di  diffusione  e
trasformazione  degli  inquinanti  nell'ambito  del   meccanismo   di
revisione  del  piano,  e'  necessario  provvedere  al   mantenimento
costante dei dati di input,  tramite  un  processo  di  aggiornamento
periodico, da effettuare in relazione alle  fasi  di  monitoraggio  e
revisione del piano. Tale processo di  aggiornamento  deve  avere  ad
oggetto le seguenti informazioni: 
 
 
- emissioni inquinanti e indicatori  di  attivita'  (con  particolare
riferimento, per quanto riguarda  il  traffico,  alla  consistenza  e
composizione del parco veicolare circolante e flussi di traffico) 
- dati meteo-diffusivi 
 
   Inoltre, come strumenti di supporto alle decisioni possono  essere
utilizzati modelli di valutazione integrata che includano  moduli  di
stima delle emissioni, moduli di diffusione  e  trasformazione  degli
inquinanti in atmosfera, moduli relativi a tecniche  di  abbattimento
delle emissioni e relativi costi e un modulo  di  ottimizzazione  dei
costi. 
 
DOCUMENTI DI SUPPORTO 
 
- Per consultare i BRFF reports si veda il sito  http://eippcb.jrc.es
  (in particolare nella maggior parte  dei  reports,  il  capitolo  4
  contiene indicazioni sui costi delle tecnologie) 
- S. Santostefano e M.C. Cirillo. Strategie ottimali per la riduzione
  delle emissioni di  inquinanti  gassosi  prodotti  dalla  mobilita'
  urbana: un'applicazione al caso  di  Roma.  Rapporto  tecnico  ENEA
  RT/AMB/99/8. 
- Modello ASTRA Italia - TRT Trasporti e  Territorio  (anche  per  la
  valutazione delle esternalita' relative al traffico) 
- Modello RAINS - EUROPE, si tratta  di  un  modello  di  valutazione
  integrata reperibile al sito www.iiasa.ac.at. 
- Modelli AutoOil (TREMOVE e LEUVEN2) 
- PUT - Piano Urbano del Traffico: direttiva del Ministero dei Lavori
  Pubblici, in attuazione dell'art. 36  del  Codice  della  Strada  e
  successive modifiche  -  vedi  anche  ENEA  atti  della  Conferenza
  Nazionale Energia e Ambiente, 1988. 
- PUM - Piano Urbano della Mobilita': quaderno  tecnico  allegato  al
  Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica - vedi  anche  art.
  22 legge 340/2000 
 
          Note all'allegato 4:
              -  L'art.  4  del  citato  decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 5.
              -  L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 372 del 4
          agosto 1999 e' il seguente:
              "Art.   5.   Condizioni  dell'autorizzazione  integrata
          ambientale).  -  1.  L'autorizzazione  integrata ambientale
          rilasciata  ai  sensi  del  presente decreto deve includere
          tutte  le  misure  necessarie per soddisfare i requisiti di
          cui  agli  articoli  3 e 6 al fine di conseguire un livello
          elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
              2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
          valori   limite   di  emissione  fissati  per  le  sostanze
          inquinanti,  in  particolare  quelle elencate nell'allegato
          III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in
          quantita'   significativa,  in  considerazione  della  loro
          natura,   e   delle  loro  potenzialita'  di  trasferimento
          dell'inquinamento   da  un  elemento  ambientale  all'altro
          (acqua, aria e suolo), nonche' i valori limite di emissione
          e  immissione  sonora  ai  sensi della vigente normativa in
          materia  di  inquinamento  acustico.  I  valori  limite  di
          emissione   fissati   nelle  autorizzazioni  integrate  non
          possono  comunque  essere  meno  rigorosi di quelli fissati
          dalla   vigente   normativa   nazionale   o  regionale.  Se
          necessario,  l'autorizzazione integrata ambientale contiene
          ulteriori  disposizioni  che garantiscono la protezione del
          suolo  e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni
          per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la
          riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori
          limite  di  emissione possono essere integrati o sostituiti
          con  parametri  o  misure  tecniche  equivalenti,  Per  gli
          impianti  di  cui  al  punto  6.6 dell'allegato I, i valori
          limite  di emissione tengono conto delle modalita' pratiche
          adatte a tali categorie di impianti nonche' dei costi e dei
          benefici.
              3.  Fatto salvo l'art. 6, i valori limite di emissione,
          i  parametri  e  le  misure  tecniche equivalenti di cui al
          comma  2  si  basano  sulle  migliori tecniche disponibili,
          senza  l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
          specifica,  tenendo  conto  delle  caratteristiche tecniche
          dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
          e  delle  condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
          le  condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
          ridurre  al  minimo  l'inquinamento  a  grande  distanza  o
          attraverso  le  frontiere e garantiscono un elevato livello
          di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
              4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel
          rispetto  delle  linee  guida di cui all'art. 3, comma 2, e
          del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.
              5.  L'autorizzazione  integrata ambientale contiene gli
          opportuni  requisiti  di  controllo  delle  emissioni,  che
          specificano  la  metodologia e la frequenza di misurazione,
          nonche'   la   relativa   procedura   di   valutazione,  in
          conformita'  a  quanto  disposto dalla vigente normativa in
          materia   ambientale,   nonche'   l'obbligo  di  comunicare
          all'autorita'  competente  i dati necessari per verificarne
          la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale
          integrata.   Per   gli   impianti   di  cui  al  punto  6.6
          dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono
          tenere conto dei costi e benefici.
              6.  L'autorizzazione  integrata  ambientale contiene le
          misure  relative  alle  condizioni  diverse  da  quelle  di
          normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di
          arresto  dell'impianto,  per  le emissioni fuggitive, per i
          malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
          Le  disposizioni  di  cui  al  successivo  art.  8  non  si
          applicano   alle   modifiche  necessarie  per  adeguare  la
          funzionalita'     degli    impianti    alle    prescrizioni
          dell'autorizzazione  integrata ambientale. Per gli impianti
          assoggettati  alla direttiva n. 96/1982 CE, le prescrizioni
          ai  fini  della sicurezza e della prevenzione dei rischi di
          incidenti rilevanti stabilite dalla autorita' competente ai
          sensi  della  normativa  di recepimento di detta direttiva,
          sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.
              7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
          altre  condizioni  specifiche ai fini del presente decreto,
          giudicate opportune dall'autorita' competente".