IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica"; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante "Nuove norme per il servizio di leva", la quale, all'articolo 41, come sostituito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 64, prevede che il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, recante "Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi ed alle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva"; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 giugno 2000, n. 214; Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 9 gennaio 1995, n. 91, recante "Norme sull'istituzione del Consiglio di leva e dell'Ufficio di leva di Verona"; Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 27 novembre 1995, n. 587, recante "Rideterminazione delle sedi e delle zone di competenza territoriale degli Uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi"; Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 27 giugno 1996, n. 453, recante "Soppressione degli Uffici e Consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva"; Visto il regolamento, adottato con decreto del Ministro della difesa 21 gennaio 1998, n. 64, recante "Norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi"; Visti i decreti ministeriali 30 novembre 2000, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 27 del 30 settembre 2001 e 15 ottobre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 26 febbraio 2002, con i quali, ai sensi del decreto legislativo n. 214/2000, sono stati rispettivamente soppressi i Consigli di leva e gli Uffici di leva di Udine e Trento nonche' di Genova, Como, Brescia, Verona, Perugia, Ancona, Salerno e Lecce; Considerata di conseguenza, la necessita' di effettuare la ricognizione con un atto normativo delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva ed Uffici di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, e, in particolare, l'opportunita' di adottare misure organizzative volte ad attenuare potenziali disagi derivanti ai cittadini dei bacini d'utenza gia' facenti capo agli organismi della leva di Ancona, Salerno e Lecce, in relazione alle locali situazioni dei collegamenti di linea; Considerata inoltre, la necessita' di rideterminare il numero e le sedi degli Uffici di leva nonche' delle zone di competenza territoriale dei Consigli di leva, per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi, a norma del citato articolo 41 della legge n. 191/1975 e successive modifiche; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge del 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Udito il parere favorevole n. 2545/02 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 29 luglio 2002; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera n. DAGL/9.3.6/2002/1(15333) in data 9 ottobre 2002, in riscontro alla comunicazione n. 8/4260 in data 10 settembre 2002 del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/1988, non ha espresso osservazioni contrarie all'iniziativa; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei Consigli di leva e degli Uffici di leva, per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, sono rideterminati nella tabella A allegata al presente decreto, che sostituisce quella annessa alla legge 31 gennaio 1992, n. 64, come modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91, nonche' sostituita con decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453, e con decreto ministeriale 21 gennaio 1998, n. 64. 2. Le funzioni di selezione per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica, relative ai bacini di utenza di Ancona, Salerno e Lecce, sono assicurate con i criteri organizzativi indicati nella tabella di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, recante: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 5 maggio l964. - La legge 31 maggio 1975, n. 191, recante: "Nuove norme per il servizio di leva" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 13 giugno 1975. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, n. 913, recante: "Sostituzione della tabella allegata alla legge 31 maggio 1975, n. 191, relativa alle sedi e alle zone di competenza territoriale dei consigli di leva" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985. - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998. L'art. 3, comma 2, quale sostituito dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 giugno 2000, n. 214, cosi' recita: "2. I provvedimenti indicati nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa". - Il decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91: "Regolamento recante norme sull'istituzione del consiglio di leva e dell'ufficio di leva di Verona" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1995. - Decreto ministeriale 27 novembre 1995, n. 587: "Regolamento recante la rideterminazione del numero delle sedi e zone di competenza territoriale dagli uffici di leva per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 1996). - Il decreto ministeriale 27 giugno 1996, n. 453: "Regolamento recante la soppressione degli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e la rideterminazione del numero, delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996. - Il decreto ministeriale 21 gennaio 1998, n. 64, recante: "Norme per la rideterminazione delle zone di competenza territoriale dei consigli di leva per l'arruolamento nell'Esercito e nell'Aeronautica e per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. L'art. 17, commi 3 e 4, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".