La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
        (Delega in materia di norme generali sull'istruzione
        e di livelli essenziali delle prestazioni in materia
            di istruzione e di formazione professionale)

  1.  Al  fine  di  favorire  la  crescita  e la valorizzazione della
persona  umana,  nel  rispetto  dei  ritmi dell'eta' evolutiva, delle
differenze  e  dell'identita'  di  ciascuno  e delle scelte educative
della  famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in   coerenza   con  il  principio  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche  e  secondo  i  principi  sanciti  dalla Costituzione, il
Governo  e'  delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nel  rispetto delle
competenze  costituzionali  delle  regioni e di comuni e province, in
relazione    alle    competenze   conferite   ai   diversi   soggetti
istituzionali,  e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o
piu'  decreti  legislativi  per  la  definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
  2.  Fatto  salvo  quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i
decreti  legislativi  di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e con il Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentita  la  Conferenza  unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
previo  parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e  del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data  di  trasmissione  dei  relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti  legislativi  possono  essere  comunque  adottati.  I decreti
legislativi  in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
  3.  Per  la  realizzazione delle finalita' della presente legge, il
Ministro    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
predispone,  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore
della   legge   medesima,   un   piano  programmatico  di  interventi
finanziari,   da   sottoporre   all'approvazione  del  Consiglio  dei
ministri,  previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
    a)  della  riforma  degli ordinamenti e degli interventi connessi
con  la  loro  attuazione  e  con  lo  sviluppo  e  la valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
    b)  dell'istituzione  del  Servizio  nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
    c)   dello   sviluppo   delle  tecnologie  multimediali  e  della
alfabetizzazione  nelle  tecnologie  informatiche, nel pieno rispetto
del  principio  di  pluralismo  delle  soluzioni informatiche offerte
dall'informazione  tecnologica,  al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
    d)  dello  sviluppo  dell'attivita'  motoria  e  delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
    e) della valorizzazione professionale del personale docente;
    f)  delle  iniziative  di  formazione  iniziale  e  continua  del
personale;
    g)  del  concorso  al  rimborso  delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
    h)    della    valorizzazione    professionale    del   personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
    i)   degli  interventi  di  orientamento  contro  la  dispersione
scolastica  e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di
istruzione e formazione;
    l)  degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
    m)  degli  interventi  di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
  4.  Ulteriori  disposizioni,  correttive  e integrative dei decreti
legislativi  di  cui  al  presente articolo e all'articolo 4, possono
essere  adottate,  con  il  rispetto  dei medesimi criteri e principi
direttivi  e  con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali", cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".