IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  VISTO  l'articolo  1  della  legge  24  marzo 2001, n. 127, recante
delega  a  Governo  per  l'emanazione di un testo unico in materia di
trattamento dei dati personali;
  VISTO  l'articolo  26  della  legge  3 febbraio 2003, n 14, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 2002);
  VISTA   la   legge   31   dicembre   1996,  n.  675,  e  successive
modificazioni;
  VISTA  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
  VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera
circolazione dei dati;
  VISTA   la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  12  luglio  2002,  relativa  al trattamento dei dati
personali  e  alla  tutela  della  sita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche;
  VISTA  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
  SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;
  ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  VISTA  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
  SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione  pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie,   di   concerto   con   i   Ministri   della  giustizia,
dell'economia   e   delle   finanze,  degli  affari  esteri  e  delle
comunicazioni;

                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
             Diritto alla protezione dei dati personali

  1.  Chiunque  ha  diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in   materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvata  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 marzo
          2001,  n.  127  (Delega  al  Governo per l'emanazione di un
          testo unico in materia di trattamento dei dati personali):
              "Art.  1. - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1,
          comma  1,  lettere b),  numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d),
          e),  i), l), n) ed o), e all'art. 2 della legge 31 dicembre
          1996,  n.  676,  e  successive modificazioni, in materia di
          trattamento  dei  dati  personali,  sono  emanati  entro il
          31 dicembre  2001,  sulla  base  dei principi e dei criteri
          direttivi indicati nella medesima legge.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1, sono
          emanati  previo  parere  delle  Commissioni  permanenti del
          Senato   della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati
          competenti  per materia. Il parere e' espresso entro trenta
          giorni   dalla   richiesta,   indicando  specificamente  le
          eventuali   disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  ai
          principi  e  ai  criteri direttivi contenuti nella legge di
          delegazione.
              3.  Il  Governo  procede  comunque  alla emanazione dei
          decreti  legislativi  qualora  il  parere  non sia espresso
          entro trenta giorni dalla richiesta.
              4.   Il  Governo,  al  fine  di  consentire  il  previo
          recepimento   della  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
          trattamento  dei dati personali, emana, entro diciotto mesi
          dallo  scadere  del  termine  di  cui  al  comma 1 e previa
          acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi
          entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle
          disposizioni  in materia di tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle
          disposizioni  connesse,  coordinandovi  le norme vigenti ed
          apportando  alle  medesime  le integrazioni e modificazioni
          necessarie  al  predetto coordinamento o per assicurarne la
          migliore attuazione.
              5.  Il  Governo  procede  comunque  alla emanazione del
          testo  unico  qualora  il  parere  non  sia  espresso entro
          sessanta giorni dalla richiesta.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
          3 febbraio   2003,   n.   14,   recante   disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  .(legge  comunitaria
          2002):
              "Art.  26  (Modifica  all'art.  l  della legge 24 marzo
          2001,  n.  127).  -  1.  All'art.  1,  comma 4, della legge
          24 marzo  2001,  n. 127 le parole: "Il Governo emana, entro
          dodici  mesi"  sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo,
          al fine di consentire il previo recepimento della direttiva
          2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del
          12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali,
          emana, entro diciotto mesi".".
              - La  legge  31 dicembre  1996,  n.  675,  abrogata dal
          presente decreto legislativo, recava: "Tutela delle persone
          e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei dati
          personali".
              - La  legge  31 dicembre  1996,  n.  676.  abrogata dal
          presente decreto legislativo, recava: "Delega al Governo in
          materia  di  tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti
          rispetto al trattamento dei dati personali".
              - La  direttiva  95/46/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del 24 ottobre 1995, reca disposizioni relative
          alla   tutela   delle   persone  fisiche  con  riguardo  al
          trattamento   dei   dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione dei dati.
              - La  direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  12 luglio 2002, reca disposizioni relative
          al  trattamento dei dati personali e alla tutela della vita
          privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.