(Allegato A.1 Codice di deontologia attività giornalistica-art. 1)
                 CODICI DI DEONTOLOGIA (ALLEGATO A) 
 
 
A.1 CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA. 
 
 
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
                               n. 179) 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
   Visto l'art. 25  della  legge  31  dicembre  1996,  n.  675,  come
modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13  maggio  1998,  n.
171,  secondo  il   quale   il   trattamento   dei   dati   personali
nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato
sulla base di un apposito codice di deontologia,  recante  misure  ed
accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura  dei
dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare  lo
stato di salute e la vita sessuale; 
   Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il  quale  tale
codice e' applicabile  anche  all'attivita'  dei  pubblicisti  e  dei
praticanti giornalisti, nonche' a chiunque tratti  temporaneamente  i
dati  personali  al  fine  di  utilizzarli   per   la   pubblicazione
occasionale di articoli,  di  saggi  e  di  altre  manifestazioni  di
pensiero; 
   Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il  codice
di deontologia e' adottato dal Consiglio  nazionale  dell'ordine  dei
giornalisti in cooperazione con il  Garante,  il  quale  ne  promuove
l'adozione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 
   Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale  il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il
codice entro il previsto termine di sei  mesi  dalla  data  di  invio
della nota stessa; 
   Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale  il
Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del  predetto
termine di sei mesi, presentata il 19  novembre  dal  presidente  del
Consiglio nazionale dell'ordine; 
   Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con  il
quale il Garante ha  segnalato  al  Consiglio  nazionale  dell'ordine
alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle liberta'  e
dei diritti coinvolti dall'attivita' giornalistica; 
   Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con  la  quale  il
Garante ha formulato altre osservazioni sul primo  schema  di  codice
elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al  Garante
con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997; 
   Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con  la  quale  il
Garante, sulla base della  prima  esperienza  di  applicazione  della
legge  n.  675/1996  e  dello  schema   di   codice   elaborato,   ha
rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunita' di una
revisione dell'art. 25 della legge, che e' stato poi  modificato  con
il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998; 
   Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con  la  quale  il
Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine  ad  apportare
alcune  residuali  modifiche  all'ulteriore  schema  approvato  dallo
stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e  trasmesso  al
Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile; 
   Constatata  l'idoneita'  delle  misure  e  degli  accorgimenti   a
garanzia degli  interessati  previsti  dallo  schema  definitivo  del
codice di deontologia trasmesso al Garante  dal  Consiglio  nazionale
dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998; 
   Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2,  della  legge  n.
675/1996, il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni  dopo  la  sua
pubblicazione; 
 
 
                               Dispone 
 
 
   La trasmissione del codice di deontologia che figura  in  allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di  grazia  e
giustizia per la sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
 
Roma, 29 luglio 1998 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
 
                       ORDINE DEI GIORNALISTI 
 
 
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA*. 
 
 
                               Art. 1 
                         (Principi generali) 
 
 
   1.  Le  presenti  norme  sono  volte  a  contemperare  i   diritti
fondamentali   della   persona   con   il   diritto   dei   cittadini
all'informazione e con la liberta' di stampa. 
   2. In  forza  dell'art.  21  della  Costituzione,  la  professione
giornalistica si svolge senza autorizzazioni  o  censure.  In  quanto
condizione essenziale per l'esercizio del diritto dovere di  cronaca,
la raccolta, la registrazione, la conservazione e  la  diffusione  di
notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi,
istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di  pensiero,
attuate nell'ambito dell'attivita'  giornalistica  e  per  gli  scopi
propri di tale attivita', si differenziano  nettamente  per  la  loro
natura dalla memorizzazione e dal trattamento di  dati  personali  ad
opera di banche dati o altri soggetti.  Su  questi  principi  trovano
fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi  17  e  37  e
dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e  dalla  legge  n.
675/1996. 
 
          * In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
          disposizioni  della  legge   n.   675/1996   o   od   altre
          disposizioni  abrogate  devono  intendersi  riferiti   alle
          corrispondenti nuove disposizioni  in  vigore,  secondo  la
          tavola di corrispondenza. 
          * In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
          disposizioni  della  legge   n.   675/1996   o   ad   altre
          disposizioni  abrogate  devono  intendersi  riferiti   alle
          corrispondenti nuove disposizioni  in  vigore,  secondo  la
          tavola di corrispondenza. 
          * In conformita' all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a
            disposizioni  della  legge  n.  675/1996   o   ad   altre
            disposizioni abrogate  devono  intendersi  riferiti  alle
            corrispondenti nuove disposizioni in vigore,  secondo  la
            tavola di corrispondenza.