(Allegato A.2 Codice di deontologia per scopi storici-art. 1)
A.2 CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER IL  TRATTAMENTO  DI
DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI. 
 
 
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo  2001,  in  G.U.  5
                         aprile 2001, n.80) 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
   Nella seduta odierna, con  la  partecipazione  del  prof.  Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente,
del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e
del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 
   Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati  membri  e
la Commissione incoraggiano  l'elaborazione  di  codici  di  condotta
destinati a contribuire, in funzione delle  specificita'  settoriali,
alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva adottate dagli Stati membri; 
   Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, il quale attribuisce al  Garante  il  compito  di  promuovere
nell'ambito  delle   categorie   interessate,   nell'osservanza   del
principio di  rappresentativita',  la  sottoscrizione  di  codici  di
deontologia e di buona condotta per determinati settori,  verificarne
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche  attraverso  l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto; 
   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche  e
di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1,
il  quale  demanda  al  Garante   il   compito   di   promuovere   la
sottoscrizione di uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le  societa'
scientifiche  e  le  associazioni   professionali,   interessati   al
trattamento dei dati per scopi storici; 
   Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto  legislativo  n.
281/1999 , relativo ad alcuni profili che devono  essere  individuati
dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici; 
   Visto il  provvedimento  10  febbraio  2000  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
46 del 25 febbraio 2000, con il  quale  il  Garante  ha  promosso  la
sottoscrizione di uno  o  piu'  codici  di  deontologia  e  di  buona
condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici
effettuati da archivisti e utenti ed ha  invitato  tutti  i  soggetti
aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in  base
al principio di rappresentativita' a darne comunicazione  al  Garante
entro il 31 marzo 2000; 
   Viste  le  comunicazioni  pervenute  al  Garante  in  risposta  al
provvedimento del 10 febbraio 2000, con  le  quali  diversi  soggetti
pubblici   e   privati,   societa'   scientifiche   ed   associazioni
professionali hanno  manifestato  la  volonta'  di  partecipare  alla
redazione  del  codice  e  fra  i  quali  e'  stato  conseguentemente
costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti  della
Commissione consultiva per le questioni inerenti  la  consultabilita'
degli  atti  d'archivio  riservati,  del  Centro  di   Documentazione
ebraica,  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali,
dell'Associazione    delle    istituzioni     culturali     italiane,
dell'Associazione  nazionale  archivistica  italiana,   dell'istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della
Societa' per lo  studio  della  storia  contemporanea,  dell'Istituto
storico italiano per l'eta' moderna e contemporanea,  della  Societa'
per gli studi di storia delle istituzioni,  della  Societa'  italiana
delle storiche, dell'istituto  romano  per  la  storia  d'Italia  dal
fascismo alla resistenza; 
   Considerato che il testo del codice  e'  stato  oggetto  di  ampia
diffusione, anche attraverso la  sua  pubblicazione  su  alcuni  siti
Internet, al fine di favorire il piu' ampio dibattito e di permettere
la  raccolta  di  eventuali  osservazioni  e  integrazioni  al  testo
medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; 
   Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro  ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta  per
i trattamenti  di  dati  personali  per  scopi  storici  approvato  e
sottoscritto in pari data; 
   Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute  nel  codice
costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei
dati personali; 
   Constatata la conformita' del codice alle leggi e  ai  regolamenti
in materia di protezione delle persone rispetto  al  trattamento  dei
dati personali, ed in particolare all' art. 31, comma 1,  lettera  h)
della legge n. 675/1996,  nonche'  agli  artt.  6  e  7  del  decreto
legislativo n. 281/1999; 
   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 281/1999,  il  codice  deve  essere  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; 
   Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potra' essere
eventualmente sottoscritto da  altri  soggetti  pubblici  e  privati,
societa' scientifiche ed associazioni professionali interessati; 
   Vista la documentazione in atti; 
   Viste le osservazioni formulate dal segretario generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del  Garante  n.  1/2000,  adottato  con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 
 
 
                              Dispone: 
 
 
   la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta  per
i trattamenti di dati personali  per  scopi  storici  che  figura  in
allegato all'Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti  del  Ministero
della giustizia per la sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
 
Roma, 14 marzo 2001 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
 
IL RELATORE 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI  DI  DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI*. 
 
 
                              preambolo 
 
 
I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente
codice sulla base delle seguenti premesse: 
   1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per  scopi  storici
utilizza frequentemente dati di carattere personale per  i  quali  la
legge  prevede  alcune  garanzie  a  tutela  degli  interessati,   in
considerazione  dell'interesse  pubblico  allo  svolgimento  di  tali
trattamenti, il legislatore - con  specifico  riguardo  agli  archivi
pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse  storico
ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 30  settembre  1963  n.  1409  -  ha
esentato i soggetti che utilizzano dati  personali  per  le  suddette
finalita' dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai
sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31  dicembre  1996,  n.
675, in particolare art. 27; dd.lg. 11  maggio  1999,  n.  135  e  30
luglio 1999, n. 281, in  particolare  art.  7,  comma  4;  d.P.R.  30
settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni). 
   2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti  ed  archivisti
deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente
codice di deontologia e di buona condotta,  l'osservanza  del  quale,
oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione
essenziale per la liceita' del trattamento dei dati (art.  31,  comma
1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, d.lg.  30  luglio
1999, n. 281). 
   3) L'osservanza di tali regole non deve  pregiudicare  l'indagine,
la  ricerca,  la  documentazione  e  lo  studio  ovunque  svolti,  in
relazione a figure, fatti e circostanze del passato. 
   4) I trattamenti di dati personali concernenti  la  conservazione,
l'ordinamento e  la  comunicazione  dei  documenti  conservati  negli
Archivi di Stato e negli archivi storici  degli  enti  pubblici  sono
considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11  maggio
1999, n. 135). 
   5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal
Garante,  nel  rispetto  del  principio  di  rappresentativita'   dei
soggetti pubblici e privati interessati.  Il  codice  e'  espressione
delle associazioni professionali e delle categorie  interessate,  ivi
comprese  le  societa'  scientifiche,  ed  e'  volto  ad   assicurare
l'equilibrio delle diverse esigenze  connesse  alla  ricerca  e  alla
rappresentazione di  fatti  storici  con  i  diritti  e  le  liberta'
fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre  1996,
n. 675). 
   6) Il presente codice, sulla base  delle  prescrizioni  di  legge,
individua in particolare: a) alcune regole di correttezza  e  di  non
discriminazione nei confronti degli utenti da osservare  anche  nella
comunicazione e diffusione  dei  dati,  armonizzate  con  quelle  che
riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b)
particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione
di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato  di  salute,
la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalita'
di applicazione agli archivi  privati  della  disciplina  dettata  in
materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7,  comma  5,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281). 
   7)  La  sottoscrizione   del   presente   codice   e'   effettuata
ispirandosi, oltre agli  artt.  21  e  33  della  Costituzione  della
Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali
in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare: 
   a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  del  1950,
ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 
   b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13  del  13  luglio  2000  del
Consiglio d'Europa; 
   c)  agli  artt.  1,  7,  8,  11  e  13  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea; 
   d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli
archivi correnti,  individuati  dal  Consiglio  internazionale  degli
archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al  Codice  internazionale
di   deontologia   degli   archivisti   approvato    nel    congresso
internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996. 
 
 
                               Art. 1 
                (Finalita' e ambito di applicazione) 
 
 
   1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di
dati di carattere personale  acquisiti  nell'esercizio  della  libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonche'
nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle  liberta'  fondamentali  e   della   dignita'   delle   persone
interessate, in particolare  del  diritto  alla  riservatezza  e  del
diritto all'identita' personale. 
   2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi  storici  in  relazione  ai  documenti
conservati  presso  archivi  delle  pubbliche  amministrazioni,  enti
pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico.
Il codice si applica, senza necessita' di sottoscrizione, all'insieme
dei trattamenti di dati personali comunque  effettuati  dagli  utenti
per scopi storici. 
   3.  Il  presente  codice   reca,   altresi',   principi-guida   di
comportamento dei  soggetti  che  trattano  per  scopi  storici  dati
personali  conservati  presso  archivi  pubblici  e  archivi  privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare: 
   a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di  correttezza
e   di   non   discriminazione   nei    confronti    degli    utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
livello di istruzione; 
   b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la  raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti. 
 
 
   4. La competente sovrintendenza archivistica riceve  comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori  di  archivi  privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di  singoli  documenti
di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione  di  applicare
il presente codice nella misura per essi compatibile.