IL MINISTRO DELLA SALUTE
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                             IL MINISTRO
                     DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visti  gli  articoli  12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15,
comma  3  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, e
successive  modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita', del
lavoro   e  della  previdenza  sociale,  della  funzione  pubblica  e
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il  compito di
individuare  le  caratteristiche  minime delle attrezzature di pronto
soccorso,  i  requisiti del personale addetto e la sua formazione, in
relazione  alla  natura  dell'attivita',  al  numero  dei  lavoratori
occupati e ai fattori di rischio;
  Visto  l'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle Regioni per la
determinazione  dei  livelli  di  assistenza  sanitaria di emergenza,
approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica del 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  maggio 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del  25 maggio 1992,
concernente  i  criteri  ed  i  requisiti  per la codificazione degli
interventi di emergenza;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Visto  l'atto  di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione
delle  linee  guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
  Sentita  la  Commissione  consultiva  permanente per la prevenzione
degli  infortuni  e  l'igiene  del lavoro, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
                              Adottano
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Classificazione delle aziende
  1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto
conto  della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori
occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
  Gruppo A:
    I)   Aziende  o  unita'  produttive  con  attivita'  industriali,
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo
2,   del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  334,  centrali
termoelettriche,  impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli
7,  28  e  33  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende
estrattive   ed   altre  attivita'  minerarie  definite  dal  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
    II)  Aziende  o  unita'  produttive  con  oltre cinque lavoratori
appartenenti  o  riconducibili  ai  gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico  di  inabilita'  permanente superiore a quattro, quali
desumibili  dalle  statistiche  nazionali  INAIL relative al triennio
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette
    statistiche   nazionali  INAIL  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
    Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a
tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
  Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che
non rientrano nel gruppo A.
  Gruppo  C:  aziende  o unita' produttive con meno di tre lavoratori
che non rientrano nel gruppo A.
  2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica  la  categoria  di  appartenenza  della propria azienda od
unita'  produttiva  e,  solo  nel  caso  appartenga  al  gruppo A, la
comunica   all'Azienda   Unita'   Sanitaria   Locale  competente  sul
territorio   in   cui   si  svolge  l'attivita'  lavorativa,  per  la
predisposizione  degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda
o  unita'  produttiva  svolge attivita' lavorative comprese in gruppi
diversi,  il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice
piu' elevato.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -   Il   testo  dell'art.  15,  comma  3,  del  decreto
          legislativo  19  settembre 1994, n. 626, e' riportato nelle
          note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della
          direttiva  89/654/CEE,  della  direttiva  89/655/CEE, della
          direttiva  89/656/CEE,  della  direttiva  90/269/CEE, della
          direttiva  90/270/CEE,  della  direttiva  90/394/CEE, della
          direttiva  90/679/CEE,  della  direttiva  93/88/CEE,  della
          direttiva   95/63/CE,   della   direttiva  97/42/CE,  della
          direttiva   98/24/CE,  della  direttiva  99/38/CE  e  della
          direttiva   99/92/CE  riguardanti  il  miglioramento  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro),
          e' il seguente:
              «Art.  12  (Disposizioni  generali). - 1. Ai fini degli
          adempimenti  di  cui  all'art.  4,  comma 5, lettera q), il
          datore di lavoro:
                a) (Omissis);
                b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di
          attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a);
                c) informa  tutti  i  lavoratori  che  possono essere
          esposti  ad  un pericolo grave ed immediato circa le misure
          predisposte ed i comportamenti da adottare;».
              -  Il  testo  dell'art.  15, comma 3 del citato decreto
          legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
              «Art. 15 (Pronto soccorso). - (Omissis).
              3.  Le  caratteristiche  minime  delle  attrezzature di
          pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
          formazione   sono  individuati  in  relazione  alla  natura
          dell'attivita',  al  numero  dei  lavoratori  occupati e ai
          fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita',
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della funzione
          pubblica     e     dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,   sentiti   la   commissione   consultiva
          permanente e il Consiglio superiore di sanita'.».
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              -  Il  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
          successive    modificazioni   concerne:   «Riordino   della
          disciplina  in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421.».
              - Il testo dell'art. 26, del citato decreto legislativo
          19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
              «Art.  26  (Commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione  degli  infortuni  e l'igiene del lavoro). - 1.
          L'art.  393  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
              "Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e'
          istituita  una  commissione  consultiva  permanente  per la
          prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
          e'  presieduta  dal  Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  o  dal direttore generale della Direzione generale
          dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
                a) cinque  funzionari  esperti designati dal Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
          del  lavoro,  laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
          chirurgia e uno in chimica o fisica;
                b)   il  direttore  e  tre  funzionari  dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
                c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
                d) il  direttore  generale  competente  del Ministero
          della  sanita'  ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
          Ministeri:  industria,  commercio  ed artigianato; interno;
          difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
          ambiente  e  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione  pubblica  e  degli  affari
          regionali;
                e) sei   rappresentanti   delle  regioni  e  province
          autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
                f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
          nazionale  assicurazioni  e  infortuni  sul  lavoro;  Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
          ricerche;  UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
          Istituto italiano di medicina sociale;
                g)  otto  esperti  nominati dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  maggiormente
          rappresentative a livello nazionale;
                h)  otto  esperti  nominati dal Ministro del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro,  anche
          dell'artigianato   e   della   piccola   e  media  impresa,
          maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                i) un  esperto  nominato  dal  Ministro  del lavoro e
          della    previdenza    sociale    su   designazione   delle
          organizzazioni    sindacali    dei    dirigenti   d'azienda
          maggiormente   rappresentative   a  livello  nazionale.  Ai
          predetti  componenti, per le riunioni o giornate di lavoro,
          non  spetta  il  gettone  di presenza di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 gennaio  1956,  n.  5,  e
          successive modificazioni.
              2.  Per  ogni  rappresentante effettivo e' designato un
          membro supplente.
              3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  commissione puo'
          istituire  comitati speciali permanenti dei quali determina
          la composizione e la funzione.
              4.  La  commissione  puo'  chiamare  a  far  parte  dei
          comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
          anche  su  designazione  delle  associazioni professionali,
          dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
          materie trattate.
              5.   Le   funzioni   inerenti   alla  segreteria  della
          commissione   sono   disimpegnate  da  due  funzionari  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              6. I componenti della commissione consultiva permanente
          ed  i  segretari sono nominati con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale su designazione degli
          organismi competenti e durano in carica tre anni.".
              2.  L'art.  394 del decreto Presidente della Repubblica
          27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
              "Art.   394   (Compiti  della  commissione).  -  2.  La
          commissione consultiva permanente ha il compito di:
                a) esaminare  i  problemi applicativi della normativa
          in  materia  di  sicurezza  e  salute sul posto di lavoro e
          predisporre una relazione annuale al riguardo;
                b)   formulare   proposte   per   lo  sviluppo  e  il
          perfezionamento  della  legislazione  vigente  e per il suo
          coordinamento   con   altre   disposizioni  concernenti  la
          sicurezza  e  la  protezione  della  salute dei lavoratori,
          nonche'  per  il  coordinamento  degli organi preposti alla
          vigilanza;
                c) esaminare   le   problematiche   evidenziate   dai
          comitati  regionali  sulle misure preventive e di controllo
          dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
                d) proporre  linee  guida applicative della normativa
          di sicurezza;
                e) esprimere   parere  sugli  adeguamenti  di  natura
          strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare
          a livello nazionale;
                f)   esprimere   parere  sulle  richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  48  del  decreto legislativo 15 agosto
          1991, n. 277;
                g) esprimere   parere   sulle   richieste  di  deroga
          previste  dall'art.  8  del  decreto legislativo 25 gennaio
          1992, n. 77;
                h)   esprimere   parere   sul   riconoscimento  della
          conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
          dei  lavoratori  sul  luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
          sicurezza;
                i)   esprimere  il  parere  sui  ricorsi  avverso  le
          disposizioni   impartite   dagli   ispettori   del   lavoro
          nell'esercizio della vigilanza, sulle attivita' comportanti
          rischi   particolarmente   elevati,  individuate  ai  sensi
          dell'art.  43,  comma  1,  lettera g), n. 4, della legge 19
          febbraio 1992, n. 142, secondo le modalita' di cui all'art.
          402;
                l)  esprimere  parere, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale o del Ministero della
          sanita'  o  delle  regioni, su qualsiasi questione relativa
          alla  sicurezza  del  lavoro e alla protezione della salute
          dei lavoratori.
              2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a),
          e'   resa   pubblica   ed  e'  trasmessa  alle  commissioni
          parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
              3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti,
          puo'  chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o
          autorizzazione  del Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale, effettuare sopralluoghi.".
              3.   L'art.   395  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' soppresso.».
          Note all'art. 1:
              -   Il  testo  dell'art.  2,  del  decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE
          relativa  al  controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
          connessi   con  determinate  sostanze  pericolose),  e'  il
          seguente:
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione).  - 1. Il presente
          decreto  si  applica agli stabilimenti in cui sono presenti
          sostanze  pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori a
          quelle indicate nell'allegato I.
                2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende per
          "presenza  di  sostanze  pericolose" la presenza di queste,
          reale  o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si
          reputa  possano  essere  generate,  in  caso  di perdita di
          controllo di un processo industriale, in quantita' uguale o
          superiore a quelle indicate nell'allegato I.
              3.  Agli  stabilimenti  industriali  non rientranti tra
          quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di
          cui all'art. 5.
              4.  Salvo  che non sia diversamente stabilito rimangono
          ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
                a) decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
          31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del
          21 aprile  1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7,
          8, 9 e 10;
                b) decreto  del  Ministro dell'ambiente del 20 maggio
          1991,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del
          31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
                c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanita'
          23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15
          del 20 gennaio 1994;
                d) i  criteri  di  cui  all'allegato  del decreto del
          Ministro  dell'ambiente  13 maggio  1996,  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
                e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario  della  Gazzetta
          Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
                f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 159 del 9 luglio
          1996;
                g) decreto   del  Ministro  dell'ambiente  5 novembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
                h) decreto   del  Ministro  dell'ambiente  5 novembre
          1997,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  27  del
          3 febbraio 1998;
                i) decreto  del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  74 del 30 marzo
          1998;
                l)  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20 ottobre
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto non
          pregiudicano  l'applicazione  delle disposizioni in materia
          di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.».
              - Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  230  (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom,
          90/641/Euratom,  92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di
          radiazioni ionizzanti), e' il seguente:
              «Art.  7  (Definizioni concernenti particolari impianti
          nucleari e documenti relativi). - 1. Per l'applicazione del
          presente   decreto   valgono  le  seguenti  definizioni  di
          particolari   impianti   nucleari,   documenti   e  termini
          relativi:
                a) reattore  nucleare: ogni apparato destinato ad usi
          pacifici  progettato  od  usato  per  produrre una reazione
          nucleare  a  catena, capace di autosostenersi in condizioni
          normali, anche in assenza di sorgenti neutroniche;
                b)  complesso  nucleare  sottocritico:  ogni apparato
          progettato  od  usato  per produrre una reazione nucleare a
          catena,  incapace  di autosostenersi in assenza di sorgenti
          di neutroni, in condizioni normali o accidentali;
                  c)  impianto  nucleare  di  potenza:  ogni impianto
          industriale,  dotato  di  un  reattore nucleare, avente per
          scopo la utilizzazione dell'energia o delle materie fissili
          prodotte a fini industriali;
                d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato
          di  un  reattore  nucleare  in  cui  l'energia o le materie
          fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
                e) impianto    nucleare   per   il   trattamento   di
          combustibili  irradiati:  ogni  impianto progettato o usato
          per  trattare  materiali  contenenti  combustibili nucleari
          irradiati.    Sono    esclusi   gli   impianti   costituiti
          essenzialmente  da  laboratori  per  studi  e  ricerche che
          contengono  meno  di  37  TBq  (1000  curie) di prodotti di
          fissione  e  quelli a fini industriali che trattano materie
          che  non  presentano  un'attivita'  di prodotti di fissione
          superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio
          235  ed  una  concentrazione  di  Plutonio inferiore a 10-6
          grammi  per  grammo  di  Uranio  235,  i  quali ultimi sono
          considerati aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
                f)   impianto   per   la   preparazione   e   per  la
          fabbricazione   delle   materie   fissili  speciali  e  dei
          combustibili  nucleari: ogni impianto destinato a preparare
          o  a  fabbricare  materie  fissili  speciali e combustibili
          nucleari;   sono   inclusi   gli  impianti  di  separazione
          isotopica.    Sono    esclusi   gli   impianti   costituiti
          essenzialmente  da  laboratori per studi e ricerche che non
          contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi
          di Plutonio o Uranio 233 o quantita' totale equivalente;
                g) deposito   di   materie   fissili  speciali  o  di
          combustibili  nucleari:  qualsiasi  locale  che,  senza far
          parte  degli  impianti  di  cui alle lettere precedenti, e'
          destinato  al  deposito  di  materie  fissili speciali o di
          combustibili  nucleari  al solo scopo dell'immagazzinamento
          in  quantita'  totali superiori a 350 grammi di Uranio 235,
          oppure  200  grammi  di  Plutonio  o Uranio 233 o quantita'
          totale equivalente;
                h)   rapporto   preliminare,  rapporto  intermedio  e
          rapporto   finale   di  sicurezza:  documenti  o  serie  di
          documenti tecnici contenenti le informazioni necessarie per
          l'analisi   e   la   valutazione   della   installazione  e
          dell'esercizio  di  un  reattore  o  impianto nucleare, dal
          punto  di vista della sicurezza nucleare e della protezione
          sanitaria  dei  lavoratori  e  della  popolazione  contro i
          pericoli  delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre
          una  analisi  ed  una  valutazione  di  tali  pericoli.  In
          particolare  i  documenti debbono contenere una trattazione
          degli argomenti seguenti:
                  1)   ubicazione   e  sue  caratteristiche  fisiche,
          meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
                  2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
                  3)   descrizione   tecnica  dell'impianto  nel  suo
          insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la
          strumentazione  nucleare  e  non  nucleare,  i  sistemi  di
          controllo  e  i  dispositivi  di protezione ed i sistemi di
          raccolta,   allontanamento  e  smaltimento  (trattamento  e
          scarico) dei rifiuti radioattivi;
                  4)   studio   analitico   di   possibili  incidenti
          derivanti  da  mal  funzionamento  di  apparecchiature o da
          errori  di  operazione,  e  delle  conseguenze previste, in
          relazione   alla   sicurezza  nucleare  e  alla  protezione
          sanitaria;
                  5)  studio analitico delle conseguenze previste, in
          relazione    alla   protezione   sanitaria,   di   scarichi
          radioattivi  durante le fasi di normale esercizio e in caso
          di situazioni accidentali o di emergenza;
                  6)  misure  previste  ai  fini  della prevenzione e
          protezione antincendio;
                  7)   il   rapporto  e'  denominato  preliminare  se
          riferito  al  progetto  di  massima; finale, se riferito al
          progetto  definitivo.  Il  rapporto  intermedio  precede il
          rapporto  finale e contiene le informazioni, l'analisi e la
          valutazione  di cui sopra e' detto, con ipotesi cautelative
          rispetto a quelle del rapporto finale;
                i)  regolamento di esercizio: documento che specifica
          l'organizzazione  e  le  funzioni  in condizioni normali ed
          eccezionali  del  personale  addetto  alla  direzione, alla
          conduzione  e  alla  manutenzione  di un impianto nucleare,
          nonche' alle sorveglianze fisica e medica della protezione,
          in  tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento,
          e disattivazione;
                l)    manuale    di   operazione:   l'insieme   delle
          disposizioni e procedure operative relative alle varie fasi
          di  esercizio  normale e di manutenzione dell'impianto, nel
          suo  insieme  e  nei  suoi  sistemi  componenti, nonche' le
          procedure da seguire in condizioni eccezionali;
                m) specifica tecnica di prova: documento che descrive
          le  procedure  e  le modalita' che debbono essere applicate
          per  l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni
          specifica  tecnica  di  prova,  oltre una breve descrizione
          della  parte  di impianto e del macchinario impiegato nella
          prova, deve indicare:
                  1) lo scopo della prova;
                  2) la procedura della prova;
                  3)  l'elenco  dei  dati  da  raccogliere durante la
          prova;
                  4)  gli  eventuali valori minimi e massimi previsti
          delle variabili considerate durante la prova;
                n) prescrizione   tecnica:  l'insieme  dei  limiti  e
          condizioni  concernenti  i dati e i parametri relativi alle
          caratteristiche  e al funzionamento di un impianto nucleare
          nel  suo  complesso  e  nei  singoli  componenti, che hanno
          importanza  per  la  sicurezza nucleare e per la protezione
          sanitaria;
                o) registro  di  esercizio:  documento  sul  quale si
          annotano   i   particolari   delle   operazioni  effettuate
          sull'impianto,   i   dati   rilevati   nel  corso  di  tali
          operazioni, nonche' ogni altro avvenimento di interesse per
          l'esercizio dell'impianto stesso;
                p) disattivazione:  insieme delle azioni pianificate,
          tecniche   e  gestionali,  da  effettuare  su  un  impianto
          nucleare  a  seguito del suo definitivo spegnimento o della
          cessazione  definitiva  dell'esercizio,  nel  rispetto  dei
          requisiti  di  sicurezza  e  di  protezione dei lavoratori,
          della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento
          finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di
          natura radiologica.».
              -  Il  testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' il seguente:
              «Art.  28  (Impiego  di categoria A). - 1. L'impiego di
          categoria  A  e'  soggetto a nulla osta preventivo da parte
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
          dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale, della
          sanita',  sentite  l'ANPA  e  le  regioni  territorialmente
          competenti,     in     relazione    all'ubicazione    delle
          installazioni, all'idoneita' dei locali, delle strutture di
          radioprotezione,   delle   modalita'  di  esercizio,  delle
          attrezzature  e della qualificazione del personale addetto,
          alle  conseguenze  di  eventuali  incidenti  nonche'  delle
          modalita'   dell'eventuale   allontanamento  o  smaltimento
          nell'ambiente dei rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta
          e'  inviata  dal  Ministero dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato  ai  Ministeri  concertanti, al presidente
          della regione o provincia autonoma interessata, al sindaco,
          al  prefetto,  al  comando provinciale dei Vigili del fuoco
          competenti per territorio e all'ANPA.
              2.  Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
          prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per
          le   prove  e  per  l'esercizio,  nonche'  per  l'eventuale
          disattivazione degli impianti.
              (Omissis).
              Art.  33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di
          smaltimento di rifiuti radioattivi). - 1. Ferme restando le
          disposizioni   vigenti   in  materia  di  dichiarazione  di
          compatibilita'  ambientale,  la  costruzione, o comunque la
          costituzione,  e  l'esercizio  delle  installazioni  per il
          deposito  o lo smaltimento nell'ambiente, nonche' di quelle
          per  il  trattamento  e  successivo  deposito o smaltimento
          nell'ambiente,  di rifiuti radioattivi provenienti da altre
          installazioni,  anche  proprie,  sono soggetti a nulla osta
          preventivo  del  Ministero  dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato,    di    concerto    con    i   Ministeri
          dell'ambiente,  dell'interno, del lavoro e della previdenza
          sociale  e della sanita', sentite la regione o la provincia
          autonoma interessata e l'ANPA.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa  con  i  Ministri
          dell'ambiente  e della sanita' e di concerto con i Ministri
          dell'interno  e  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
          sentita  l'ANPA, sono stabiliti i livelli di radioattivita'
          o  di  concentrazione  ed  i  tipi  di  rifiuti  per cui si
          applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' le
          disposizioni procedurali per il rilascio del nulla osta, in
          relazione  alle  diverse  tipologie  di  installazione. Nel
          decreto   puo'   essere   prevista,  in  relazione  a  tali
          tipologie,  la possibilita' di articolare in fasi distinte,
          compresa  quella  di  chiusura,  il rilascio del nulla osta
          nonche'  di  stabilire  particolari  prescrizioni  per ogni
          fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.».
              -  Il  decreto  legislativo  25 novembre  1996, n. 624,
          concerne:  «Attuazione  della  direttiva 92/91/CEE relativa
          alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle industrie
          estrattive  per  trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
          relativa  alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori nelle
          industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1956,  n.  320,  concerne:  «Norme per la prevenzione degli
          infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo».