(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2004, N. 107 
 
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 1. - 1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.
47, e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 4. - (Validita' attestazioni SOA) - 1. E'  prorogata  al  15
luglio 2004 la  validita'  delle  attestazioni  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 15 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive  modificazioni,
rilasciate  dalle  Societa'  Organismi  di  attestazione  (SOA)  agli
esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le  quali
la scadenza del  termine  per  la  verifica  triennale  ivi  prevista
interviene prima di tale data". 
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
   "Art. 1-bis. - 1. Sono prorogati al 31  dicembre  2005  i  termini
relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di  cui
all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
   Art. 1-ter. - 1. Le disposizioni relative alla certificazione  per
l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste  dall'articolo
18, comma 8, quinto e  sesto  periodo,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio  2000,  n.  34,  e
successive modificazioni, si applicano a  decorrere  dal  1°  gennaio
2006". 
Il titolo del decreto-legge e' sostituito dal seguente: 
   "Proroga di termini in materia di  attestazione  e  qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici".