Allegato I (Articolo 5 del regolamento) METALLI E LORO LEGHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Ai sensi del presente allegato le impurezze considerate come tossiche sono quelle definite come tali nell'allegato I parte B del decreto legislativo n. 31/2001. I materiali metallici a contatto con acque destinate al consumo umano devono essere installati in base a norme di buona pratica costruttiva al fine di evitare accoppiamenti galvanici sfavorevoli. La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 1. I metalli e le loro leghe utilizzabili sono: 1.1 Acciaio al carbonio. 1.1.1 Canalizzazioni in acciaio al carbonio rivestito. Tenore massimo di altri costituenti: Cromo 0,3%; Nichel 0,3%; Molibdeno 0,1%. Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd, Pb: 0,02% per elemento. Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%. I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati. 1.1.2 Componenti in acciaio al carbonio rivestito. Tenore massimo di altri costituenti: Cromo 1%; Nichel 0,5%; Molibdeno 1%. Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e Pb: 0,02% per singolo elemento. Totale massimo impurezze considerate tossiche: 0,08%. I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati. 1.2 Ghisa. Canalizzazioni in ghisa rivestita; componenti in ghisa. Tenore massimo di altri costituenti: Cromo 1%; Nichel 0,5%; Molibdeno 1%. Contenuto massimo impurezze: As, Sb, Cd e Pb: 0,02% per singolo elemento. I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari materiali impiegati. 1.3 Acciaio al carbonio zincato. Per tubazioni e componenti l'acciaio deve rispondere ai requisiti del punto 1.1. Contenuto massimo di altri costituenti nel rivestimento di zinco: Piombo 0,5%. Contenuto massimo delle impurezze presenti nel rivestimento di zinco: Cadmio 0,02%; Arsenico 0,02%; Antimonio 0,01%. Totale massimo altre impurezze considerate tossiche: 0,05%. 1.4 Acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati gli acciai inossidabili previsti dalla normativa sui materiali ed oggetti destinati al contatto con alimenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti qualora nella suddetta normativa non se ne vieti espressamente l'uso al contatto con acqua e rispondano alle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste. Ai fini del presente regolamento gli accertamenti di idoneita' di cui all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 vanno effettuati: per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' previste alla sezione 1 dell'allegato IIIc al presente regolamento; per quanto riguarda la migrazione specifica di Cromo e Nichel con le modalita' indicate alla sezione 2, punti 3 e 5 dell'allegato IV al decreto ministeriale 21 marzo 1973. In entrambi i casi la valutazione di idoneita' e' basata sulle prove riportate all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, terzo capoverso. 1.5 Rame e leghe. 1.5.1 Tubazioni e raccordi in Rame Cu-DHP Rame maggiore o uguale a 99,90%; 0,015 minore o uguale a Fosforo minore o uguale a 0,040%. Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: As, Ni, Cd, Pb per elemento 0,02%. Totale massimo delle impurezze considerate tossiche: 0,06%. 1.5.2.1 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-ETP Rame maggiore o uguale a 99,90%. Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Oss. 0,040%, Pb 0,005%. 1.5.2.2 Accessori (pompe, contatori) in Rame Cu-OF Rame maggiore o uguale a 99,95%. Contenuto massimo impurezze: Bi 0,0005%, Pb 0,005%. 1.5.3 Tubazioni. 1.5.3.1 Cupronichel 90/10 (dissalatori, scambiatori di calore). Ni: 9-11%, Mn: 0,5-1,0%, Fe: 1,0-2,0%, Cu il resto. Contenuto massimo di impurezze considerate tossiche: Piombo 0,02%; Arsenico 0,02%; Antimonio 0,02%, per un totale massimo di 0,05%. 1.5.3.2 Ottoni all'alluminio (tubazioni, flange). Cu: 76-79%, Al: 1,8-2,3%, As: 0,02-0,06%, Zn il resto. Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: Piombo 0,05%; Nichel 0,1%; Antimonio 0,02%. 1.5.4 Componenti in leghe di rame. 1.5.4.1 Ottoni. (Cu: 55-64%, Pb: minore o uguale a 3,5%, Zn il resto). Contenuto massimo di impurezze: Arsenico + Antimonio 0,15%; Cadmio 0,01%; Nichel 0,3%. 1.5.4.2 Bronzi allo stagno. (Sn: 1,5-9%, Pb: minore o uguale a 4,5%, Zn: minore o uguale a 10%; Cu il resto). Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche: Nichel 0,6%; Arsenico + Antimonio 0,05%; per leghe da getto Arsenico + Antimonio 0,15%; Cadmio 0,01%. 1.5.4.3 Bronzi all'alluminio. (Al: 4-12,5%, Ni: minore o uguale a 6%, Cu il resto). Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche: Piombo 0,05%; Arsenico + Antimonio 0,05%; Cadmio 0,01%. 1.5.5 Leghe Cupro-Nichel per impianti di dissalazione. (Ni: 9-32%, Fe: 1-2,5%, Mn: 0,5- 2,5%, il resto Cu). Tenore massimo delle impurezze considerate tossiche: Piombo 0,05%. Totale massimo di altre impurezze considerate tossiche: 0,05%. 1.6 Alluminio. I manufatti in alluminio devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982 e dal decreto legislativo 108 del 25 gennaio 1992. 1.7 Titanio e sue leghe. 1.7.1 Titanio. Tenore massimo di altri componenti e/o impurezze: Alluminio 0,1%; Vanadio 0,1%; Molibdeno 0,1%; Nichel 0,1%; Ferro 0,2%. Altre impurezze considerate tossiche: (As, Sb, Cd, Pd) 0,02% ciascuna; 0,08% in totale. 1.7.2 Leghe di titanio. Tenore massimo di altri componenti: Alluminio 3,5%; Vanadio 3,0%; Molibdeno 0,4%; Nichel 0,9%; Palladio 0,25%; Rutenio 0,14%; Ferro 0,20%. Altre impurezze considerate tossiche: As, Sb, Cd, Pd: 0,02% ciascuna; 0,08% in totale. 2.0 Leghe per brasatura. Le leghe per la brasatura capillare per tubi e raccordi non devono contenere Piombo, Antimonio e Cadmio in percentuale rispettivamente superiori a 0,1, 0,1 e 0,01%.
Note all'allegato I: - Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse. L'allegato I del citato decreto, reca: «Parametri e valori di parametro»; la parte B del citato allegato reca: Parametri chimici. - Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 reca: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale». - L'art. 37 del citato decreto ministeriale cosi' recita: «L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'allegato IV; per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e 5 dell'Allegato IV. Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con «tre attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco». Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu' severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV: per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C; per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco». Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di 0,1 ppm; nickel, non piu' di 0,1 ppm. - La sezione 2 dell'allegato IV del citato decreto ministeriale, reca: «Determinazione della migrazione specifica». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari». - Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, reca: «Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».