Allegato II (Articolo 5 del regolamento) MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO La durata di validita' della presente lista e' di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. I. Materiali a base di leganti idraulici I prodotti ed i coadiuvanti che possono essere incorporati nei cementi, nelle malte, nei calcestruzzi utilizzati per la fabbricazione dei materiali a base di leganti idraulici devono soddisfare alle prescrizioni che seguono: Capo I - Fibre. 1.1 Fibre metalliche. Le fibre di ghisa e di acciaio devono soddisfare alle esigenze previste nell'allegato I del presente regolamento. 1.2 Fibre minerali non metalliche. Sono impiegabili le fibre di vetro che rispondono ai requisiti del presente allegato, capo II. 1.3 Fibre organiche. Sono impiegabili le fibre naturali cellulosiche, le fibre di poliolefina, le fibre di poliacrilonitrile, le fibre di alcool polivinilico, le fibre di poliammide e di poliestere lineare sotto riserva che rispondano alle esigenze dell'allegato III del presente regolamento. Capo II Aggiunte. Aggiunte (dose che puo' essere superiore al 5% in massa del cemento secco). 1.1 Aggiunte minerali. In aggiunta agli additivi minerali autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in contatto con le sostanze alimentari possono essere introdotti nei materiali a base di leganti idraulici le aggiunte seguenti: silicati ed alluminati di calcio, di sodio, di potassio o di magnesio ad eccezione dell'amianto; argille: attapulgite, smectite, montmorillonite e caolini; silice di combustione; riempitivi (cariche) calcarei e/o silicici; allumina. E' consentito l'impiego di materiali e prodotti cementizi purche' l'acqua con cui vengono a contatto non sia aggressiva nei loro confronti. 1.2 Aggiunte organiche. Possono essere introdotte nei materiali a base di legante idraulico, le aggiunte organiche fabbricate con dei costituenti autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti a contatto con le sostanze alimentari. Le aggiunte introdotte nei materiali a base di leganti idraulici non devono conferire al prodotto finito un carattere nocivo per la salute. II. Smalti porcellanati, ceramiche e vetri Gli smalti porcellanati devono rispondere alle norme riportate all'articolo 2, punto c del decreto legislativo n. 108 del 25 gennaio 1992. Le ceramiche devono rispondere alle norme specifiche del decreto ministeriale 4 aprile 1985 «Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari». Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973.
Note all'allegato II: - Per quanto concerne il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, vedi note all'allegato I. L'art. 2, punto c del citato decreto legislativo, cosi' recita: «Art. 2. - 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' aggiunto il seguente: «Art. 2-bis. - 1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano: a)-b) (omissis); c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria»; - Il decreto ministeriale 4 aprile 1985, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1985, n. 98), reca: «Disciplina degli oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari». - Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, vedi note all'Allegato I.