(Allegato IV)
                                                          Allegato IV 
                                         (Articolo 6 del regolamento) 
ELEMENTI COSTITUTIVI  DEL  DOSSIER  DI  RICHIESTA  DI  AUTORIZZAZIONE
   D'IMPIEGO PER UN NUOVO MATERIALE OD UN NUOVO COSTITUENTE 
  Il dossier di richiesta di autorizzazione di un  nuovo  costituente
destinato alla fabbricazione di materiale  destinato  ad  entrare  in
contatto con acque destinate al consumo  umano  e  che  non  figurano
negli allegati I, II e III del  presente  regolamento  devono  essere
costituiti secondo le disposizioni del presente allegato. 
  A  ciascuna  domanda  di  autorizzazione  d'impiego  di  un   nuovo
costituente deve  essere  allegato  un  dossier,  in  tre  esemplari,
contenente gli elementi di seguito definiti. La domanda ed il dossier
sono  indirizzati  al  Ministero  della   salute.   Le   informazioni
scientifiche sono scritte in italiano. Per i documenti  originali  in
lingue straniere devono essere allegati un riassunto sintetico  e  la
traduzione integrale delle conclusioni in italiano. 
  I. Dossier-tipo. 
  1. Informazioni generali. 
  1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente. 
  1.2. Designazione e funzione del costituente oggetto della  domanda
ed indicazione dei materiali o oggetti nei quali  l'utilizzazione  e'
richiesta. 
  1.3. Percentuale d'impiego del costituente. 
  1.4.  Presentazione  delle  argomentazioni  (tecniche  o  di  altra
natura) a sostegno dell'impiego del costituente. 
  1.5. Indicazione degli eventuali rischi per l'ambiente. 
  1.6. Indicazione degli eventuali impieghi nei Paesi extracomunitari
(referenze  di  autorizzazione,   copie   dei   documenti   ufficiali
dell'autorizzazione accompagnati dalla loro traduzione in italiano). 
  2. Informazioni scientifiche. 
  2.1. Informazioni chimico-fisiche: 
    denominazione  del  costituente  con  eventuale  indicazione  del
numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e, se si tratta di un
composto definito, formula chimica  sviluppata  espressa  per  quanto
possibile  secondo   le   regole   internazionali   di   nomenclatura
dell'IUPAC; 
    grado di purezza del  costituente,  natura  e  percentuale  delle
impurezze suscettibili di essere presenti; 
    metodi d'analisi utilizzati dal richiedente per la verifica della
purezza, la ricerca ed  il  dosaggio  del  costituente  nel  prodotto
finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti; 
    risultati dei saggi  di  migrazione  preliminari  realizzati  sul
materiale finito elaborato in  particolare  con  il  costituente  per
valutare gli effetti eventuali sulla qualita' organolettica,  fisica,
chimica e biologica dell'acqua messa in contatto. 
  2.2. Informazioni tossicologiche: 
    a)  La  documentazione  disponibile  sugli   effetti   conosciuti
sull'uomo; 
    b) Secondo il livello di migrazione prevedibile: 
      migrazione del costituente nell'acqua inferiore od uguale a  50
microgrammi per litro: 
        tre studi di genotossicita', un saggio  di  mutazione  genica
sui batteri, un saggio di mutazione genica su colture di  cellule  di
mammiferi ed un saggio  di  aberrazione  cromosomica  su  coltura  di
cellule di mammiferi; 
      migrazione  del   costituente   nell'acqua   superiore   a   50
microgrammi per litro: 
        studio di tossicita' per via orale (a 90 giorni),  tre  studi
di genotossicita': un saggio  di  mutazione  genica  su  batteri,  un
saggio di mutazione genica su colture di cellule di mammiferi  ed  un
saggio d'aberrazione cromosomica su colture di cellule di mammiferi. 
  Nei casi di migrazione  superiore  a  5000  microgrammi  per  litro
possono essere richieste sperimentazioni complementari da  parte  del
Ministero della salute. 
  I risultati  delle  sperimentazioni  tossicologiche  devono  essere
accompagnati  dal  processo  verbale  d'esperienza  o  da   referenze
bibliografiche precise e complete. 
    c) Quando i risultati dei saggi preliminari previsti dal presente
capitolo  lo  giustificano  o  quando  la   struttura   chimica   del
costituente lascia sospettare  una  tossicita'  a  lungo  termine  il
Ministero della salute puo' richiedere sperimentazioni supplementari. 
  II. Dossier semplificato per costituenti e materiali autorizzati in
uno Stato membro dell'Unione europea. 
  Per i costituenti, non compresi nel presente  decreto,  oggetto  di
una autorizzazione gia' concessa  da  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea o da uno  Stato  membro  parte  contraente  dell'accordo  che
istituisce  lo  Spazio  Economico  Europeo,  il  dossier  informativo
contiene: 
    1. Informazioni generali; 
    1.1. Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente; 
    1.2.  Designazione  e  funzione  del  costituente  oggetto  della
richiesta ed indicazione dei materiali o oggetti  nei  quali  la  sua
utilizzazione e' richiesta; 
    1.3. Percentuale d'impiego del costituente. 
    2. Informazioni chimico-fisiche 
      denominazione del costituente con  eventualmente  l'indicazione
del numero CAS (Chemical Abstrac Service) se esiste e se si tratta di
un composto definito, formula chimica sviluppata espressa per  quanto
possibile secondo le regole internazionali  di  nomenclatura  chimica
dell'IUPAC; 
      grado di purezza del costituente, natura  e  percentuale  delle
impurezze suscettibili di accompagnarlo; 
      metodi d'analisi utilizzati dal  richiedente  per  la  verifica
della purezza, la ricerca ed il dosaggio del costituente nel prodotto
finito e nell'acqua e presentazione dei risultati ottenuti; 
      risultati dei saggi di migrazione  preliminari  realizzati  sul
materiale finito elaborato in  particolare  con  il  costituente  per
valutare gli eventuali effetti sulla qualita' organolettica,  fisica,
chimica e biologica dell'acqua messa in contatto. 
  Il dossier informativo di cui  sopra  viene  esaminato  e  valutato
definitivamente entro sei mesi  dalla  presentazione  completa  della
documentazione. 
  3. Informazioni amministrative. 
  3.1. Estratto della regolamentazione  nazionale  (o  del  documento
ufficiale) che definisce la procedura di  valutazione  tossicologica,
accompagnata da un riassunto in lingua italiana. 
  3.2.  Parere  dell'Organismo  scientifico  che  ha  proceduto  alla
valutazione  tossicologica  del  costituente  accompagnato  da   loro
traduzione in italiano. 
  3.3. Referenza dell'atto ufficiale rilasciato dallo Stato membro  e
copie dei documenti ufficiali  accompagnati  da  loro  traduzione  in
italiano.